Cassazione Civile, Ordinanza n. 18071/2026 del 05/06/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
A seguito di un avviso di recupero, l'Amministrazione finanziaria contestava a una società l'indebito utilizzo in compensazione orizzontale di un credito IVA relativo al secondo e terzo trimestre 2017, per complessivi euro 19.673,38, con irrogazione delle sanzioni. Il recupero si fondava sul rilievo che il visto di conformità era stato apposto da un professionista che, alla data rilevante, risultava cancellato dall'elenco dei soggetti abilitati. In primo grado la società aveva ottenuto l'annullamento dell'atto, sostenendo la sostanziale spettanza del credito e la natura meramente formale della violazione, oltre alla propria buona fede; in appello l'Ufficio otteneva la riforma della decisione. In Cassazione la società deduceva: 1) nullità della sentenza di appello per motivazione apparente ex art. 111 Cost. e art. 36 d.lgs. 546/1992, perché la Corte territoriale si sarebbe limitata ad affermare che 'la norma è chiara' senza spiegare il percorso logico-giuridico seguito; 2) violazione degli artt. 17 e 35 d.lgs. 241/1997, dell'art. 10, comma 3, l. 212/2000 e dell'art. 6, comma 5-bis, d.lgs. 472/1997, sostenendo che l'assenza o invalidità del visto di conformità integra una violazione solo formale, non sanzionabile e non idonea a precludere la compensazione del credito se il credito è sostanzialmente spettante; 3) violazione dell'art. 111 Cost., dell'art. 36 d.lgs. 546/1992 e dell'art. 100 c.p.c. per asserita violazione del giudicato interno, poiché la fondatezza del credito sarebbe stata già riconosciuta in primo grado e non impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo la motivazione della sentenza di appello solo apparente e quindi nulla. Ha affermato che la decisione impugnata non esponeva in modo chiaro, logico ed esaustivo le ragioni dell'accoglimento dell'appello e del mantenimento dell'atto di recupero, poiché si limitava a formule apodittiche ('la norma è chiara') e a considerazioni sulla buona fede della contribuente, senza individuare la norma applicata né spiegare il ragionamento decisorio. Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza di secondo grado è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria della Lombardia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
la nullità per motivazione apparente è deducibile come error in procedendo quando la sentenza non renda percepibile il fondamento della decisione
art. 111 Cost.
richiede una motivazione effettiva e non solo apparente della decisione
art. 36, comma 2, n. 4), d.lgs. n. 546 del 1992
la sentenza tributaria deve contenere la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione
art. 17 d.lgs. n. 241 del 1997
disciplina la compensazione orizzontale del credito IVA, tema centrale della controversia
art. 35 d.lgs. n. 241 del 1997
richiamato dalla ricorrente nella censura sulla disciplina del visto di conformità e della compensazione
art. 10, comma 3, l. n. 212 del 2000
invocato a sostegno della tutela dell'affidamento e della non sanzionabilità della violazione formale
art. 6, comma 5-bis, d.lgs. n. 472 del 1997
richiamato per sostenere la non punibilità delle violazioni meramente formali
art. 2, comma 8, d.P.R. n. 322 del 1998
richiamato dalla Corte come possibile strumento di sanatoria tramite dichiarazione integrativa
art. 8, comma 1, d.lgs. n. 471 del 1997
richiamato dalla Corte con riferimento alla sanzione per la violazione dichiarativa
art. 13 d.lgs. n. 472 del 1997
richiamato quale disciplina del ravvedimento/ riduzione delle sanzioni
evocato per ribadire i canoni ermeneutici nell'apprezzamento del vizio motivazionale
richiamato nel terzo motivo in relazione all'interesse ad agire e alla dedotta violazione del giudicato interno
Massime di principio
- La motivazione è apparente, e la sentenza è nulla, quando è solo graficamente presente ma non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice, lasciando l'interprete a mere congetture.
- Nel giudizio di cassazione il vizio motivazionale è denunciabile solo nei limiti del 'minimo costituzionale': rilevano soltanto la mancanza assoluta di motivi, la motivazione apparente, il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o la motivazione obiettivamente incomprensibile.
- In materia tributaria, il giudice non può limitarsi a formule apodittiche o a richiami generici alla 'chiarezza della norma': deve indicare la norma applicata, la disciplina desunta e il ragionamento che conduce alla decisione.
- Quando l'appello verte sulla corretta applicazione della disciplina della compensazione e del visto di conformità, la questione della buona fede del contribuente non è di per sé idonea a colmare un deficit motivazionale, se non è spiegato il nesso tra quel dato e la regola giuridica ritenuta decisiva.
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