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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18066/2026 del 05/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda la rettifica della rendita catastale attribuita a un'unità immobiliare censita al catasto edilizio del Comune di Pizzo, costituita da un impianto fotovoltaico a terra di proprietà superficiaria della società. L'Ufficio aveva ritenuto di dover includere nella stima anche la struttura metallica di sostegno dei pannelli, oltre ad altri costi accessori, rideterminando la rendita in euro 4.470,00. La Commissione tributaria provinciale aveva rigettato il ricorso della società; in appello la CTR Calabria aveva accolto parzialmente il gravame ritenendo illegittima l'inclusione della struttura metallica nella stima. L'Agenzia delle Entrate ricorreva per cassazione con un motivo, deducendo violazione dell'art. 30 d.P.R. 1142/1949 e dell'art. 1, commi 21 e 22, l. 208/2015, sostenendo che la CTR avesse erroneamente escluso la struttura metallica dalla rendita. La società resisteva e proponeva ricorso incidentale con tre motivi: violazione dell'art. 7 l. 212/2000 per difetto di motivazione dell'avviso, violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa verifica della congruità della rendita rispetto a quella accertata dall'Ufficio, e violazione degli artt. 18 e 53 d.lgs. 546/1992 per asserita erronea declaratoria di inammissibilità di un motivo relativo alla quantificazione delle componenti accessorie.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso principale dell'Ufficio, confermando che la struttura metallica di sostegno dei pannelli fotovoltaici, in quanto componente impiantistica funzionale al processo produttivo e priva di autonoma utilità catastale al di fuori di esso, non deve essere inclusa nella stima diretta ai fini della rendita catastale. Ha rigettato anche il primo e il secondo motivo del ricorso incidentale della società: il primo per difetto di interesse nella parte relativa alla componente già esclusa dalla CTR e per infondatezza nella parte residua, avendo l'avviso indicato gli elementi oggettivi e la valutazione tecnica; il secondo perché mirava a una nuova valutazione di merito sulla congruità della rendita, preclusa in cassazione. Il terzo motivo incidentale è stato dichiarato assorbito. Le spese sono state compensate per soccombenza reciproca. È stato inoltre dato atto dell'obbligo della società ricorrente incidentale di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 30 d.P.R. 1142/1949

    Richiamato dal ricorrente principale come norma da coordinare con la disciplina successiva sulla rendita catastale; la Corte ne valorizza il contesto sistematico, ma conferma che, per gli immobili speciali, la determinazione della rendita va compiuta secondo i criteri introdotti dall'art. 1, comma 21, l. 208/2015.

  • art. 1, commi 21 e 22, l. 208/2015

    La rendita catastale degli immobili dei gruppi D ed E si determina con stima diretta tenendo conto di suolo, costruzioni e elementi strutturalmente connessi che accrescono qualità e utilità, ma escludendo macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo; l'esclusione opera anche se tali componenti sono stabilmente infisse o strutturalmente connesse.

  • art. 7 l. 212/2000

    In sede di procedura DOCFA l'obbligo motivazionale dell'avviso di accertamento può ritenersi assolto con l'indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita quando la discrepanza tra rendita proposta e attribuita dipenda da una valutazione tecnica e gli elementi fattuali indicati dal contribuente non siano stati disattesi.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura che mira a ottenere una nuova valutazione della congruità della rendita e dei fatti posti a base dell'accertamento eccede il sindacato di legittimità e non integra violazione dell'art. 112 c.p.c. nei termini prospettati.

  • artt. 18 e 53 d.lgs. 546/1992

    La doglianza sull'asserita erronea declaratoria di inammissibilità del motivo di appello è stata assorbita dal rigetto delle censure principali e incidentali e non ha portato a una diversa decisione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Ricorrendone i presupposti, la Corte dà atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della società ricorrente incidentale.

Massime di principio

  • Nella determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, la componente impiantistica va esclusa quando, pur essendo strutturalmente connessa al bene, sia funzionale al solo specifico processo produttivo e non apporti autonoma utilità reddituale al fabbricato al di fuori di esso.
  • Per i beni classificabili nei gruppi catastali D ed E, la nozione di "elementi strutturalmente connessi" non comprende i macchinari, i congegni, le attrezzature e gli impianti destinati al processo produttivo; conta la funzione svolta, non la mera infissione al suolo o la consistenza volumetrica del manufatto.
  • In procedura DOCFA, l'avviso di accertamento che ridetermini la rendita può essere adeguatamente motivato mediante la sola indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita quando la rettifica derivi da una valutazione tecnica dei beni e non vi sia contestazione dei fatti descritti dal contribuente.
  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione di merito sulla congruità della rendita catastale o sul valore economico dei componenti dell'immobile, se la sentenza impugnata ha dato una motivazione coerente e non illogica.
  • La deduzione di un vizio processuale o di motivazione non è ammissibile quando la censura, sotto l'apparente veste di violazione di legge, miri in realtà a una rivalutazione del fatto già compiuta dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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