Cassazione Civile, Ordinanza n. 11272/2023 del 28/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
I ricorrenti, qualificati come soci e componenti degli organi dell'ente, contestavano i provvedimenti regionali di sospensione e commissariamento dell'Opera Pia, nonché la dichiarazione di decadenza del consiglio di amministrazione. Sostenevano che l'ente avesse natura privatistica e, in particolare, che fosse un'associazione non riconosciuta o comunque un ente privato sottratto ai controlli pubblicistici; da ciò facevano discendere l'inesistenza del potere della Regione di esercitare controlli e di adottare il commissariamento. Denunciavano inoltre la mancata considerazione del preteso giudicato formatosi sulla natura privata dell'ente e sulla giurisdizione ordinaria, l'erronea applicazione delle norme statali e regionali sul riordino delle IPAB e la violazione delle regole processuali e del contraddittorio con riguardo alla posizione del commissario straordinario, che assumevano dovesse essere evocato quale controinteressato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché non si confrontavano con la ratio decidendi della sentenza impugnata: la Corte d'appello aveva correttamente affermato che, anche a voler riconoscere la natura privatistica dell'ente, la Regione conservava poteri di vigilanza e controllo sugli enti privatizzati ai sensi dell'art. 25 c.c. e delle norme statali e regionali richiamate (tra cui l'art. 12 del regolamento regionale n. 1/2008, l'art. 16 del d.lgs. n. 207/2001 e l'art. 10, comma 6, della l.r. Puglia n. 15/2004). Ha inoltre rilevato che il terzo motivo era inammissibile, perché non aggrediva la ratio secondo cui il commissario straordinario era rimasto estraneo ai processi decisionali e valutativi relativi al commissariamento e dunque non era controinteressato. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
attribuisce all'autorità governativa poteri di vigilanza e controllo sulle fondazioni private; tali poteri sono stati ritenuti applicabili anche agli enti privatizzati
richiamato insieme all'art. 25 c.c. come base dei poteri di controllo e vigilanza
art. 38 Cost.
richiamato dai ricorrenti per sostenere la privatizzazione dell'ente, ma non ritenuto ostativo ai poteri di controllo regionali sugli enti privatizzati
art. 2 l. n. 6972/1890
evocato dai ricorrenti per negare l'assoggettamento originario dell'ente alla legge Crispi
art. 12 regolamento regionale n. 1/2008
prevede che la Regione, quale autorità governativa competente, eserciti il controllo e la vigilanza sugli enti privatizzati ai sensi degli artt. 25 e 27 c.c.
conferma che la Regione esercita il controllo e la vigilanza sugli enti privatizzati ai sensi degli artt. 25 e 27 c.c.
art. 10, comma 6, l.r. Puglia n. 15/2004
stabilisce che la Regione esercita attività di controllo e vigilanza secondo il codice civile e la normativa di riferimento
art. 20, comma 2, d.lgs. n. 207/2001
consente l'intervento sostitutivo regionale nei casi di gravi violazioni di legge, statuto o regolamento, gravi irregolarità amministrative o patrimoniali e irregolare costituzione dell'organo di governo
invocato come parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge, nullità e omesso esame/erronea valutazione
richiamato in relazione al regolamento preventivo di giurisdizione promosso nel corso del giudizio
richiamato dalla sentenza impugnata per il formarsi del giudicato sulle questioni non devolute in appello
art. 41, comma 2, d.lgs. n. 104/2010
richiamato dai ricorrenti a sostegno della necessità di evocare il commissario quale controinteressato
art. 27, comma 1, Regolamento procedura innanzi al Consiglio di Stato
richiamato dai ricorrenti sul medesimo profilo processuale
richiamata dai ricorrenti sul contraddittorio nel processo amministrativo
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato, quale presupposto processuale
Massime di principio
- La qualificazione privatistica di un ente già assoggettato al regime delle IPAB non esclude, di per sé, che l'ente resti soggetto ai poteri di vigilanza e controllo dell'autorità pubblica previsti dal codice civile e dalla normativa speciale di riordino, quando tali poteri siano espressamente mantenuti dalla disciplina applicabile.
- Nel ricorso per cassazione la censura deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata: se la decisione si fonda su una autonoma base normativa sufficiente a sorreggere il dispositivo, è inammissibile o infondato il motivo che attacca solo argomenti secondari o profili non decisivi.
- Per dedurre un vizio processuale relativo al contraddittorio è necessario spiegare in modo specifico perché il soggetto pretermesso fosse effettivamente titolare di una posizione di controinteresse o comunque fosse parte necessaria; in difetto di tale allegazione il motivo è inammissibile per carenza di interesse.
- La verifica della natura dell'ente e dei poteri pubblici ad esso riferibili deve essere compiuta alla luce del quadro normativo statale e regionale vigente, senza limitarsi alla sola affermazione della natura privata dell'ente.
- Il giudicato processuale o sostanziale invocato deve essere delimitato con precisione rispetto alle questioni effettivamente decise e devolute; la mancata impugnazione di capi autonomi può precludere la riproposizione delle relative questioni nei gradi successivi.
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