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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11272/2023 del 28/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

I ricorrenti, qualificati come soci e componenti degli organi dell'ente, contestavano i provvedimenti regionali di sospensione e commissariamento dell'Opera Pia, nonché la dichiarazione di decadenza del consiglio di amministrazione. Sostenevano che l'ente avesse natura privatistica e, in particolare, che fosse un'associazione non riconosciuta o comunque un ente privato sottratto ai controlli pubblicistici; da ciò facevano discendere l'inesistenza del potere della Regione di esercitare controlli e di adottare il commissariamento. Denunciavano inoltre la mancata considerazione del preteso giudicato formatosi sulla natura privata dell'ente e sulla giurisdizione ordinaria, l'erronea applicazione delle norme statali e regionali sul riordino delle IPAB e la violazione delle regole processuali e del contraddittorio con riguardo alla posizione del commissario straordinario, che assumevano dovesse essere evocato quale controinteressato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché non si confrontavano con la ratio decidendi della sentenza impugnata: la Corte d'appello aveva correttamente affermato che, anche a voler riconoscere la natura privatistica dell'ente, la Regione conservava poteri di vigilanza e controllo sugli enti privatizzati ai sensi dell'art. 25 c.c. e delle norme statali e regionali richiamate (tra cui l'art. 12 del regolamento regionale n. 1/2008, l'art. 16 del d.lgs. n. 207/2001 e l'art. 10, comma 6, della l.r. Puglia n. 15/2004). Ha inoltre rilevato che il terzo motivo era inammissibile, perché non aggrediva la ratio secondo cui il commissario straordinario era rimasto estraneo ai processi decisionali e valutativi relativi al commissariamento e dunque non era controinteressato. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 25 c.c.

    attribuisce all'autorità governativa poteri di vigilanza e controllo sulle fondazioni private; tali poteri sono stati ritenuti applicabili anche agli enti privatizzati

  • art. 27 c.c.

    richiamato insieme all'art. 25 c.c. come base dei poteri di controllo e vigilanza

  • art. 38 Cost.

    richiamato dai ricorrenti per sostenere la privatizzazione dell'ente, ma non ritenuto ostativo ai poteri di controllo regionali sugli enti privatizzati

  • art. 2 l. n. 6972/1890

    evocato dai ricorrenti per negare l'assoggettamento originario dell'ente alla legge Crispi

  • art. 12 regolamento regionale n. 1/2008

    prevede che la Regione, quale autorità governativa competente, eserciti il controllo e la vigilanza sugli enti privatizzati ai sensi degli artt. 25 e 27 c.c.

  • art. 16 d.lgs. n. 207/2001

    conferma che la Regione esercita il controllo e la vigilanza sugli enti privatizzati ai sensi degli artt. 25 e 27 c.c.

  • art. 10, comma 6, l.r. Puglia n. 15/2004

    stabilisce che la Regione esercita attività di controllo e vigilanza secondo il codice civile e la normativa di riferimento

  • art. 20, comma 2, d.lgs. n. 207/2001

    consente l'intervento sostitutivo regionale nei casi di gravi violazioni di legge, statuto o regolamento, gravi irregolarità amministrative o patrimoniali e irregolare costituzione dell'organo di governo

  • art. 360 c.p.c.

    invocato come parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge, nullità e omesso esame/erronea valutazione

  • art. 41 c.p.c.

    richiamato in relazione al regolamento preventivo di giurisdizione promosso nel corso del giudizio

  • art. 393 c.p.c.

    richiamato dalla sentenza impugnata per il formarsi del giudicato sulle questioni non devolute in appello

  • art. 41, comma 2, d.lgs. n. 104/2010

    richiamato dai ricorrenti a sostegno della necessità di evocare il commissario quale controinteressato

  • art. 27, comma 1, Regolamento procedura innanzi al Consiglio di Stato

    richiamato dai ricorrenti sul medesimo profilo processuale

  • l. n. 1034/1971

    richiamata dai ricorrenti sul contraddittorio nel processo amministrativo

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato, quale presupposto processuale

Massime di principio

  • La qualificazione privatistica di un ente già assoggettato al regime delle IPAB non esclude, di per sé, che l'ente resti soggetto ai poteri di vigilanza e controllo dell'autorità pubblica previsti dal codice civile e dalla normativa speciale di riordino, quando tali poteri siano espressamente mantenuti dalla disciplina applicabile.
  • Nel ricorso per cassazione la censura deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata: se la decisione si fonda su una autonoma base normativa sufficiente a sorreggere il dispositivo, è inammissibile o infondato il motivo che attacca solo argomenti secondari o profili non decisivi.
  • Per dedurre un vizio processuale relativo al contraddittorio è necessario spiegare in modo specifico perché il soggetto pretermesso fosse effettivamente titolare di una posizione di controinteresse o comunque fosse parte necessaria; in difetto di tale allegazione il motivo è inammissibile per carenza di interesse.
  • La verifica della natura dell'ente e dei poteri pubblici ad esso riferibili deve essere compiuta alla luce del quadro normativo statale e regionale vigente, senza limitarsi alla sola affermazione della natura privata dell'ente.
  • Il giudicato processuale o sostanziale invocato deve essere delimitato con precisione rispetto alle questioni effettivamente decise e devolute; la mancata impugnazione di capi autonomi può precludere la riproposizione delle relative questioni nei gradi successivi.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizioneProve
RamiProcesso civileCondominioFamigliaSocietario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della provaLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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