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Legge

L.R. Puglia 15/2004

Riforma delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche dei servizi alle persone(•)

Normativa regionaleL.R. Puglia 15/2004

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in Puglia la trasformazione delle IPAB e degli enti assimilati in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche private, fissando requisiti patrimoniali e di bilancio, procedure, termini e interventi commissariali in caso di inerzia. Si applica agli enti con sede legale in Puglia assoggettati alla l. 6972/1890.

Riforma delle IPAB e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona in Puglia

Riforma delle IPAB e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona

La legge regionale disciplina, per la Regione Puglia, il riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e degli enti a esse assimilati, in coerenza con il d.lgs. 207/2001. Definisce le forme di trasformazione ammesse, i requisiti per accedervi e i termini procedurali per la presentazione e l’esame delle proposte.

Ambito di applicazione

Le disposizioni si applicano alle IPAB e, più in generale, a tutti gli enti comunque denominati sottoposti alla legge n. 6972/1890, purché abbiano sede legale nella Regione Puglia. La disciplina opera quindi esclusivamente nell’ambito territoriale regionale.

Forme di trasformazione previste

Le istituzioni in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge devono essere trasformate, mantenendo il divieto di fini di lucro, in una delle seguenti forme:

  • aziende pubbliche di servizi alla persona;
  • persone giuridiche di diritto privato.

Le istituzioni che non possono essere ricondotte a una di tali tipologie devono essere estinte oppure fuse con altre IPAB, al fine della successiva trasformazione in azienda.

Proposta di trasformazione e ruolo degli organi dell’ente

Gli organi statutari dell’istituzione, entro 90 giorni dall’entrata in vigore del regolamento attuativo della legge, devono deliberare la nuova forma giuridica e predisporre il nuovo statuto per l’approvazione. Il legale rappresentante trasmette poi l’atto deliberativo al Settore servizi sociali della Regione entro 30 giorni dalla sua adozione.

In caso di inerzia e decorso inutilmente il termine dei 90 giorni, la Giunta regionale nomina un commissario straordinario per le istituzioni che non abbiano presentato alcuna istanza di trasformazione. Il commissario provvede agli adempimenti previsti per la proposta entro ulteriori 60 giorni dal proprio insediamento.

Trasformazione in azienda pubblica di servizi alla persona

Le istituzioni che intendono ottenere la trasformazione in azienda pubblica di servizi alla persona devono presentare alla Regione, entro 30 giorni dall’atto di proposta, la deliberazione formale e motivata di trasformazione, insieme alla proposta di statuto adeguata al nuovo assetto istituzionale.

Il dirigente del Settore servizi sociali verifica il possesso dei requisiti, acquisendo preventivamente il parere del Comune sede legale dell’istituzione e del coordinamento istituzionale dell’ambito territoriale competente. La valutazione deve concludersi entro 120 giorni dal ricevimento della domanda, con accoglimento o rigetto della proposta.

I pareri del Comune e del coordinamento istituzionale devono essere resi entro 30 giorni dalla richiesta; decorso tale termine, si intendono favorevolmente acquisiti. Con il medesimo provvedimento dirigenziale che dispone la trasformazione è approvato anche lo statuto dell’azienda.

Se la proposta non è accolta, l’istituzione non trasformabile in azienda deve deliberare e presentare una nuova proposta entro 3 mesi dalla notifica del provvedimento regionale di diniego.

Requisiti per la trasformazione in azienda

La trasformazione in azienda è ammessa solo quando ricorrono congiuntamente i seguenti requisiti:

  • perseguimento dei fini statutari in ambito socio-assistenziale negli ultimi 10 anni;
  • capacità patrimoniale non inferiore a 500.000 euro e comunque adeguata al perseguimento delle finalità socio-assistenziali;
  • volume di bilancio non inferiore a 250.000 euro.

Profilo temporale e disciplina di fatto applicabile

La legge è ancora formalmente vigente, ma contiene una disciplina fortemente procedurale e legata a processi di trasformazione delle ex IPAB e alla fase di riordino del settore. Per il contenuto fornito non emergono scadenze ormai concluse tali da renderla integralmente superata; tuttavia il suo impiego pratico riguarda soprattutto la disciplina degli enti rientranti nell’ambito applicativo e le procedure di trasformazione previste dalla normativa regionale di settore.

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