Cassazione Civile, Ordinanza n. 17982/2026 del 04/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria ha rettificato il reddito d’impresa di una società per un’annualità d’imposta, recuperando a tassazione, da un lato, IVA detratta su beni importati e assolta in dogana e, dall’altro, costi ritenuti indeducibili relativi a prestazioni di servizi. Sulla base di tale accertamento societario, sono stati notificati anche avvisi distinti alle socie, per maggiore reddito da utili societari presuntivamente distribuiti extracontabilmente. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, i contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) nullità della sentenza d’appello per motivazione apparente o omessa, per violazione delle norme del processo tributario e del divieto di doppia presunzione; (2) violazione dell’art. 295 c.p.c. per mancata sospensione dei giudizi delle socie in pendenza del giudizio sull’accertamento della società; (3) violazione del giudicato ex art. 2909 c.c., assumendo che la decisione sulle socie si fondasse su un accertamento societario non definitivo; (4) omesso esame di fatti decisivi e della documentazione prodotta, anche in relazione al metodo analitico-induttivo e alla prova dei costi, delle prestazioni e della detrazione IVA.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi: la motivazione della sentenza impugnata non era apparente né inferiore al minimo costituzionale; la presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili di una società a ristretta base partecipativa è legittima e non viola il divieto di doppia presunzione; non è necessaria la definitività dell’accertamento societario per fondare l’avviso ai soci; la doglianza sulla sospensione ex art. 295 c.p.c. era inammissibile per carenza di interesse e comunque mancava una pregiudizialità necessaria; il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. era inammissibile in presenza di doppia conforme, non essendo state indicate ragioni di fatto diverse tra primo e secondo grado. Conseguentemente, le spese sono state poste a carico dei ricorrenti e sono stati dichiarati i presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il sindacato di legittimità sul vizio motivazionale è circoscritto al minimo costituzionale; i motivi ex n. 5 sono inammissibili in caso di doppia conforme se non si indicano diverse ragioni di fatto tra primo e secondo grado.
La sospensione necessaria presuppone una pregiudizialità necessaria; in mancanza, e specie dopo riunione dei giudizi, la censura è inammissibile per difetto di interesse.
Il richiamo al giudicato è stato escluso poiché l’accertamento societario non doveva essere definitivo per legittimare la pretesa verso i soci.
Richiamato ai fini dell’obbligo di motivazione della sentenza, ma ritenuto non violato.
artt. 36 e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamati per l’obbligo di motivazione delle sentenze tributarie; la Corte ha escluso la nullità della decisione di merito.
art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato dai ricorrenti in relazione all’accertamento analitico-induttivo e alla valutazione degli indizi.
In presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non sono indicate le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.
art. 62 del d.lgs. n. 546 del 1992
Il giudizio di legittimità tributario non ha connotazioni di specialità tali da escludere l’applicazione delle regole ordinarie sull’inammissibilità del motivo ex n. 5 in caso di doppia conforme.
art. 54 del d.l. n. 83 del 2012
La riformulazione dell’art. 360, n. 5, c.p.c. limita il controllo sulla motivazione al minimo costituzionale; le disposizioni richiamate non incidono sulla specialità del processo tributario di merito.
Ha convertito il d.l. n. 83/2012, incidendo sulla formulazione dell’art. 360, n. 5, c.p.c.
art. 11 delle preleggi
In assenza di norme transitorie, la nuova disciplina dell’art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. n. 546 del 1992 si applica solo ai giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore.
art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. n. 546 del 1992
Non comporta inversione dell’onere della prova né preclude il ricorso alle presunzioni semplici; opera solo per i giudizi successivi alla sua entrata in vigore.
Ha introdotto l’art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. n. 546/1992, ma la Corte ne circoscrive l’applicazione ai giudizi instaurati dopo il 16 settembre 2022.
Le presunzioni semplici restano utilizzabili nel processo tributario, nei limiti dell’ordinario riparto dell’onere probatorio.
Richiamato per affermare che il socio che invochi l’estraneità alla vita sociale deve dimostrare la concreta inesigibilità dei poteri di informazione e controllo.
Richiamato per sostenere che il socio può consultare la documentazione sociale e che l’avviso fondato per relationem sui redditi della società è adeguatamente motivato.
art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Presuppone il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002
Parametro per il calcolo dell’ulteriore contributo unificato dovuto a seguito del rigetto.
Massime di principio
- Nel caso di società di capitali a ristretta base partecipativa, l’accertamento di utili extracontabili in capo alla società legittima una presunzione semplice di loro attribuzione pro quota ai soci, i quali devono fornire prova contraria specifica sulla mancata distribuzione, sull’accantonamento o reinvestimento degli utili, oppure sulla loro percezione da parte di altri soggetti.
- La prova contraria del socio non può consistere nella sola deduzione della propria estraneità alla gestione sociale; occorre dimostrare elementi concreti idonei a superare la presunzione, inclusa, se del caso, l’impossibilità effettiva di esercitare i poteri informativi e di controllo.
- La presunzione di distribuzione degli utili extracontabili non viola il divieto di presunzione di secondo grado quando il fatto noto posto a base dell’ulteriore inferenza è la ristretta base sociale e il vincolo di reciproco controllo tra soci, non già il mero accertamento dei maggiori ricavi societari.
- L’avviso notificato al socio può essere motivato per relationem al reddito accertato in capo alla società e non richiede la definitività dell’accertamento societario, purché l’atto societario costituisca il necessario presupposto fattuale della pretesa verso il socio.
- Dopo la riforma dell’art. 360, n. 5, c.p.c., la censura sulla motivazione è ammissibile solo nei casi di mancanza assoluta, motivazione apparente, irriducibile contrasto o incomprensibilità obiettiva; non è più consentito il sindacato sulla semplice insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
- In presenza di 'doppia conforme', il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non vengono indicate e confrontate le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
- La sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. richiede una pregiudizialità necessaria tra giudizi; la mera connessione logico-giuridica o la dipendenza del secondo giudizio dall’esito del primo non è sufficiente quando i procedimenti siano stati riuniti e non vi sia un autonomo interesse alla sospensione.
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