Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 06192/2024 del 07/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Il contribuente ha impugnato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e gli atti presupposti, cioè una cartella di pagamento e due avvisi di accertamento per IRPEF relativi agli anni d'imposta 2006 e 2007. La commissione tributaria provinciale aveva dichiarato inammissibile il ricorso; la commissione regionale aveva invece rigettato l'appello, ritenendo validamente effettuate le notifiche della cartella e degli avvisi e affermando che, in particolare per la cartella notificata ai sensi dell'art. 140 c.p.c., era irrilevante la mancata prova della ricezione della raccomandata informativa. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto, con due motivi, la violazione dell'art. 140 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c. per avere il giudice di merito ritenuto provata la notifica della cartella senza la cartolina di ritorno della raccomandata informativa; con il secondo motivo ha censurato la ritenuta validità della notifica dei due avvisi di accertamento, sostenendo che non risultava prova dell'invio della seconda raccomandata informativa prevista dalla legge n. 890 del 1982. L'ente della riscossione ha proposto ricorso incidentale deducendo la violazione del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 57, sostenendo che il motivo di appello del contribuente sulla nullità della notificazione della cartella sarebbe stato nuovo e quindi inammissibile.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso principale, ritenendo erronea la decisione della CTR nella parte in cui aveva escluso la necessità della prova della ricezione della raccomandata informativa nel procedimento notificatorio ex art. 140 c.p.c. in caso di irreperibilità relativa del destinatario. Ha invece dichiarato inammissibile il secondo motivo relativo alla notifica dei due avvisi di accertamento, perché formulato in modo non specifico e privo di concreta descrizione delle modalità di notifica e del contenuto della motivazione di merito. Ha inoltre rigettato il ricorso incidentale dell'agente della riscossione, ritenendo che l'eccezione di inammissibilità ex art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992 non fosse fondata, poiché la doglianza del contribuente sulla mancata notifica della cartella non era nuova, ma si inseriva nel tema già introdotto in primo grado. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e il giudizio è stato rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 140 cod. proc. civ.

    irreperibilità relativa; necessità di tutti gli adempimenti, incluso l'inoltro e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa

    Nel procedimento notificatorio per irreperibilità relativa è necessario che siano eseguiti tutti gli adempimenti prescritti, compresa la ricezione della raccomandata informativa; la sola spedizione non basta.

  • art. 2697 cod. civ.

    La censura del ricorrente richiamava il riparto dell'onere della prova in tema di notifica degli atti impositivi e della cartella.

  • art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973

    In combinato con l'art. 140 c.p.c. e l'art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973, disciplina la notificazione della cartella nei casi di irreperibilità relativa del destinatario.

  • art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato come norma che, insieme all'art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973, conduce all'applicazione dell'art. 140 c.p.c. per la notificazione della cartella in caso di irreperibilità relativa.

  • legge n. 890 del 1982, artt. 7 e 8

    Richiamati dal ricorrente per sostenere che la notifica degli avvisi di accertamento richiedesse adempimenti ulteriori, tra cui la seconda raccomandata informativa.

  • art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

    È stato il parametro formale dei motivi di ricorso per cassazione denuncianti violazione di legge.

  • art. 18 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato nel ricorso incidentale in relazione ai limiti del thema decidendum nel processo tributario.

  • art. 24 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato nel ricorso incidentale in tema di motivi aggiunti e difesa nel processo tributario.

  • art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992

    La Corte ha escluso che la doglianza del contribuente sulla nullità della notifica fosse nuova; pertanto non era inammissibile ai sensi del divieto di domande ed eccezioni nuove in appello.

  • art. 85 cod. proc. civ.

    È richiamato per affermare la permanenza dello ius postulandi del difensore della società estinta finché non intervenga la sua sostituzione.

  • art. 1 d.l. n. 193 del 2016, conv. con modif. dalla l. n. 225 del 2016

    Disciplinando l'estinzione dell'agente della riscossione e il subentro del successore, non priva il difensore già costituito del potere di difesa nel medesimo grado di giudizio.

  • art. 385, terzo comma, seconda parte, cod. proc. civ.

    Il giudice di rinvio è stato investito anche della liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente incidentale.

  • l. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17

    Richiamata quale norma di inserimento del comma 1-quater nell'art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • In caso di notificazione della cartella di pagamento effettuata secondo il meccanismo dell'art. 140 c.p.c. per irreperibilità relativa, la prova del perfezionamento non può prescindere dall'effettiva ricezione della raccomandata informativa; la sola prova della spedizione non è sufficiente.
  • Quando la validità di un atto processuale o notificatorio è ancora sub judice, la sua conformità alla disciplina applicabile va valutata alla luce della sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale della norma che lo regolava, poiché il rapporto processuale non può dirsi esaurito.
  • Nel giudizio di cassazione, il motivo che contesti la ritualità della notifica di atti impositivi deve essere specifico e contenere la concreta descrizione delle modalità di notificazione e del contenuto della motivazione di merito; in difetto, la censura è inammissibile.
  • Nel processo tributario la doglianza sulla mancata notifica o sui vizi della notifica non diventa nuova per il solo fatto che la controparte produca documenti nel corso del giudizio, se la contestazione originaria già investiva la validità della notificazione dell'atto presupposto.
  • La successione dell'agente della riscossione non elimina automaticamente lo ius postulandi del difensore della società estinta già costituito nel processo, fino a quando non intervenga la sua sostituzione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.