Cassazione Civile, Ordinanza n. 20931/2025 del 23/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (concessionario)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2007, emesso in relazione all'imposta comunale sulla pubblicità per numerose affissioni ritenute solo parzialmente pagate. La società contribuente ha impugnato l'atto, contestandone soprattutto la motivazione e la legittimità: ha dedotto che l'avviso non indicasse con sufficiente precisione gli impianti pubblicitari contestati, mancando dati come numero civico o distanza chilometrica; ha inoltre lamentato che nel corso del giudizio l'ente impositore avesse cambiato le basi giustificative della pretesa, configurando una indebita motivazione successiva; ha sostenuto che la sentenza d'appello fosse apparente o incomprensibile perché avrebbe fondato la decisione su una presunta denuncia del contribuente mai presentata; ha ribadito l'insufficienza delle indicazioni contenute nell'avviso quanto all'ubicazione degli impianti; infine ha contestato la mancata indicazione/designazione del responsabile del procedimento e la mancata produzione della relativa delibera.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha dichiarato inammissibili i primi, terzi e quarti motivi perché non autosufficienti, non coglievano la ratio decidendi o riproponevano censure di merito e di primo grado; ha ritenuto infondati il secondo motivo, perché le deduzioni dell'amministrazione costituivano mera difesa processuale e non integrazione postuma della motivazione dell'atto, e il quinto motivo, perché l'obbligo di indicare il responsabile del procedimento non determina nullità dell'avviso di accertamento e, comunque, la disciplina richiamata dalla ricorrente riguardava le cartelle di pagamento, non l'atto di accertamento emesso dal concessionario. Nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione dell'intimata; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7
L'avviso di accertamento deve essere motivato in modo da rendere comprensibile la pretesa, ma nel caso concreto la Corte ha ritenuto sufficiente il contenuto dell'atto; l'indicazione del responsabile del procedimento non è richiesta a pena di nullità per questo tipo di atto.
L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3
La motivazione deve consentire la comprensione della pretesa; la Corte ha escluso che, nella fattispecie, vi fosse un difetto motivazionale dell'avviso.
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 10
Norma richiamata dalla ricorrente in tema di disciplina del tributo pubblicitario; la Corte non ne fa applicazione decisiva perché ritiene il motivo inammissibile per difetto di specificità.
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 23, comma 4
Il CTR aveva applicato criteri di calcolo degli interessi ritenuti non più vigenti; la Corte riporta il rilievo ma il ricorso non è accolto sul punto.
L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 172
Ha abrogato, dal 1 gennaio 2007, il quarto comma dell'art. 23 del D.Lgs. n. 507/1993, con riflessi sui criteri di calcolo degli interessi di mora.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, comma 2, n. 4
Richiamato in tema di motivazione della sentenza tributaria; la Corte ha escluso il vizio denunciato perché la decisione d'appello conteneva una motivazione sufficiente.
c.p.c., art. 132, comma 1, n. 4
Norma sulla motivazione della sentenza; la Corte ha ritenuto insussistente o non specificamente dedotto il relativo vizio.
Richiamato dalla ricorrente in tema di motivazione; la Corte non ha ravvisato alcuna violazione idonea a condurre alla cassazione.
c.p.c., art. 360, comma 1, n. 3
Invocato per violazione di legge; la Corte ha ritenuto i motivi in parte inammissibili e in parte infondati.
c.p.c., art. 360, comma 1, n. 4
Invocato per nullità della sentenza o del procedimento; la Corte ha escluso vizi rilevanti della decisione impugnata.
c.p.c., art. 360, comma 1, n. 5
Richiamato per omesso esame/motivazione apparente; la Corte ha ritenuto le doglianze inammissibili o infondate.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
d.l. 31 dicembre 2007, n. 248, art. 36, comma 4-ter
Ha introdotto la nullità per omessa indicazione del responsabile del procedimento solo per le cartelle di pagamento, non per gli avvisi di accertamento.
Legge di conversione del d.l. n. 248/2007, richiamata per delimitare l'ambito applicativo della nullità collegata all'indicazione del responsabile del procedimento.
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
Richiamata come fonte che ha inserito l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione le censure devono essere specifiche e autosufficienti: la parte che denuncia un difetto di motivazione o di indicazione contenutistica dell'atto impugnato deve riportare in modo essenziale il contenuto dell'atto stesso, così da consentire il controllo di legittimità.
- Non può essere confusa la motivazione dell'atto impositivo con le difese svolte dall'amministrazione in giudizio: le argomentazioni difensive processuali non integrano ex post il contenuto motivazionale dell'avviso se questo era già autonomamente sufficiente.
- La deduzione di un vizio di motivazione apparente è inammissibile quando non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata o si limita a riproporre censure rivolte alla decisione di primo grado.
- L'omessa indicazione del responsabile del procedimento non determina la nullità dell'avviso di accertamento, perché la sanzione espressa dal legislatore riguarda, in via specifica, le cartelle di pagamento emesse nell'ambito della riscossione e non gli atti di accertamento.
- Quando la sentenza di merito ha accertato la completezza degli elementi essenziali dell'avviso, la contestazione che l'atto non indichi puntualmente tutti i dati materiali degli impianti deve essere supportata da un'effettiva e precisa trascrizione del contenuto dell'atto, altrimenti la censura resta generica.
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