Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 02623/2024 del 29/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per II.DD. e IVA relativo all'anno d'imposta 2006, per complessivi euro 87.940, oltre sanzioni, emesso nei confronti di una società cooperativa. La CTP aveva rigettato il ricorso della contribuente e la CTR aveva confermato, valorizzando, tra l'altro, la presunta permanenza oltre termine degli operanti presso la sede sociale, il rinvenimento di documentazione extracontabile, la conseguente inattendibilità delle scritture e l'infondatezza delle giustificazioni rese su acquisti di carburante e fatture da ricevere. Con il ricorso per cassazione, articolato in nove motivi, la società deduceva: ultrapetizione per avere la CTR esaminato un motivo non riproposto in appello relativo all'art. 12, comma 5, L. 212/2000; omessa pronuncia e/o motivazione apparente sulla dedotta violazione dell'art. 52 d.P.R. 633/1972 per mancanza dell'ordine di servizio; omessa pronuncia e/o motivazione apparente sull'omessa allegazione del PVC all'avviso di accertamento; omessa pronuncia e/o motivazione apparente sul diniego delle agevolazioni per la cooperazione ex d.P.R. 601/1973 e sui recuperi IRES; ulteriore censura sulle riprese per fatture da ricevere; e infine censura sul valore probatorio delle dichiarazioni di terzi. Prima dell'esame nel merito, però, il difensore depositava rinuncia agli atti del giudizio, sottoscritta dal commissario liquidatore della società, comunicata alla controparte prima dell'udienza.

La decisione

La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione per intervenuta rinuncia agli atti, ritenendo perfezionata la rinuncia in quanto portata a conoscenza della controparte prima dell'inizio dell'udienza. Ha precisato che la rinuncia è atto unilaterale recettizio, efficace a prescindere dall'accettazione della controparte, che rileva solo ai fini delle spese. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese di lite per la natura della controversia e ha escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Le censure sono state articolate come motivi di violazione di legge, omessa pronuncia e motivazione apparente, ma non sono state esaminate nel merito per effetto della rinuncia al ricorso.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti a sostegno delle doglianze di ultrapetizione e omessa pronuncia.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti per denunciare motivazione omessa o apparente della sentenza di merito.

  • art. 12, comma 5, L. 212/2000

    Invocato nel primo motivo come questione che la CTR avrebbe esaminato pur non essendo stata riproposta in appello.

  • art. 52 d.P.R. 633/1972

    Invocato nei motivi relativi alla dedotta mancanza dell'ordine di servizio per la verifica e per l'acquisizione della documentazione.

  • art. 7, comma 1, L. 212/2000

    Invocato in relazione all'omessa allegazione del PVC all'avviso di accertamento.

  • d.P.R. 601/1973

    Richiamato per il diniego delle agevolazioni riconosciute alla cooperazione e per i conseguenti recuperi fiscali.

  • art. 109 TUIR

    Invocato in relazione alle riprese per fatture da ricevere.

  • art. 2545-septiesdecies c.c.

    Richiamato quale base del subentro del commissario liquidatore alla società cooperativa.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte ha escluso la debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di estinzione del giudizio per rinuncia.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, quando sia portata a conoscenza della controparte prima dell'inizio dell'udienza, perfeziona l'estinzione del processo anche senza accettazione della controparte, poiché si tratta di atto unilaterale recettizio.
  • L'accettazione della rinuncia da parte della controparte non è condizione di efficacia estintiva, ma può incidere solo sul regolamento delle spese di lite.
  • L'estinzione del giudizio per rinuncia esclude l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto per l'impugnazione non vittoriosa.
  • Quando interviene valida rinuncia agli atti del giudizio, la Corte non esamina nel merito i motivi di ricorso, che restano assorbiti dall'effetto estintivo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.