Cassazione Civile, Ordinanza n. 37927/2021 del 02/12/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
L’Amministrazione finanziaria, a seguito di questionario, ha emesso un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2005 nei confronti di una società immobiliare, contestando maggiori ricavi derivanti dalla cessione di quattro immobili e recuperando a tassazione maggiori imposte IRES, IRAP e IVA. In appello la CTR ha ritenuto legittimo un accertamento analitico-induttivo fondato su discrasie tra prezzi dichiarati, valori dei mutui ipotecari dei cessionari, valori OMI e ulteriori elementi contabili e bancari, rigettando le doglianze della contribuente. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: (1) violazione degli artt. 39, 40 e 41-bis del d.P.R. 600/1973, sostenendo che l’Ufficio avesse utilizzato un accertamento induttivo incompatibile con il presupposto dell’accertamento parziale; (2) violazione dell’art. 12, comma 7, L. 212/2000 per mancato invio del processo verbale di chiusura delle operazioni; (3)-(4) nullità e violazione dell’art. 42 d.P.R. 600/1973 per omessa allegazione all’avviso dei contratti di mutuo richiamati; (5) omesso esame di fatti decisivi e mancata considerazione della documentazione prodotta; (6) nullità per motivazione apparente della sentenza di merito, che non avrebbe esaminato le specifiche contestazioni sui singoli rilievi A, B, C e D relativi alle quattro cessioni immobiliari e ai costi di ristrutturazione/capitalizzazione; (7) ulteriore omesso esame di fatti decisivi già dedotti.
La decisione
La Corte di cassazione non è entrata nel merito dei motivi, perché ha rilevato la rinuncia al ricorso depositata dalla società in prossimità dell’adunanza camerale, rinuncia collegata all’adesione alla definizione agevolata e al pagamento delle somme. Ha però chiarito che la rinuncia, non essendo stata perfezionata con le formalità dell’art. 390 c.p.c., non determinava l’estinzione del giudizio, ma solo una inammissibilità sopravvenuta per venir meno dell’interesse al ricorso. Il ricorso è quindi stato dichiarato inammissibile, con compensazione integrale delle spese di legittimità e senza applicazione dell’ulteriore contributo unificato, trattandosi di inammissibilità sopravvenuta e non originaria.
Norme richiamate
art. 39, d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato come base dell’accertamento analitico-induttivo ritenuto legittimo dai giudici di merito
art. 41-bis, d.P.R. n. 600 del 1973
invocato dalla contribuente per sostenere che l’accertamento parziale richieda elementi certi e non una ricostruzione induttiva
art. 12, comma 7, L. n. 212 del 2000
dedotto come violato per la mancata consegna del PVC e la conseguente compressione del contraddittorio endoprocedimentale
art. 16, d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato dalla contribuente tra le norme asseritamente violate
art. 36, comma 1, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992
invocato per la nullità della sentenza per difetto di motivazione
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato in relazione alla pretesa motivazione apparente o inesistente
richiamato come parametro della sufficienza della motivazione
art. 42, d.P.R. n. 600 del 1973
dedotto come violato per mancata allegazione all’atto impositivo dei documenti richiamati, in particolare dei contratti di mutuo
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
usato per i motivi di violazione di legge
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
usato per i motivi di nullità della sentenza
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
usato per i motivi di omesso esame di fatti decisivi
la Corte osserva che la rinuncia al ricorso deve essere notificata alle parti costituite o comunicata ai loro difensori con visto, altrimenti non produce estinzione del giudizio
richiamato dalla ricorrente come base dell’adesione alla definizione agevolata
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte esclude il raddoppio del contributo unificato perché l’inammissibilità è sopravvenuta e non originaria
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se non compiuta con le formalità previste dall’art. 390 c.p.c., non determina l’estinzione del giudizio; essa può però comportare l’inammissibilità sopravvenuta per perdita di interesse alla decisione.
- L’inammissibilità sopravvenuta del ricorso, determinata da rinuncia o difetto sopravvenuto di interesse, non comporta automaticamente l’applicazione del raddoppio del contributo unificato previsto per l’inammissibilità originaria.
- In presenza di accertamento fiscale fondato su elementi documentali, bancari e presuntivi, le doglianze sulla motivazione o sulla mancata considerazione delle prove devono misurarsi con la concreta tenuta della valutazione di merito, ma nel caso deciso la Corte non ha esaminato tali profili per effetto della rinuncia sopravvenuta.
- La validità della rinuncia al ricorso in cassazione richiede il rispetto delle modalità formali che garantiscono la conoscenza dell’atto alle altre parti processuali.
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