Cassazione Civile, Ordinanza n. 31120/2023 del 08/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente aveva fatto rivalutare, tramite perizia giurata, le quote di partecipazione detenute in una società a responsabilità limitata e aveva versato due rate dell'imposta sostitutiva dovuta per complessivi 462.849 euro. In seguito all'avvio della procedura di concordato preventivo della società partecipata, sosteneva che le quote avessero perso ogni valore e che non fosse più realizzabile alcuna plusvalenza in caso di cessione; per questo presentava istanza di rimborso all'Agenzia delle Entrate. A fronte del silenzio-rifiuto, la CTP rigettava il ricorso, la CTR confermava, e il contribuente proponeva cassazione con due motivi: con il primo denunciava violazione della disciplina sulla rivalutazione delle partecipazioni e del rimborso ex art. 38 d.P.R. 602/1973, sostenendo che la revoca dell'opzione fiscale sarebbe dipesa da fattori esterni e che sarebbe venuto meno il presupposto causale della dichiarazione di volontà; con il secondo deduceva nullità della sentenza per omessa pronuncia o motivazione apparente, lamentando che il giudice d'appello avesse escluso il diritto al rimborso senza un accertamento concreto e senza adeguata motivazione.
La decisione
La Corte ha rigettato entrambi i motivi. Ha affermato che l'opzione per la rivalutazione delle partecipazioni non negoziate è un atto unilaterale dichiarativo di volontà, irretrattabile una volta perfezionata la procedura mediante perizia giurata e versamento dell'imposta sostitutiva, anche rateale con pagamento della prima rata. La futura cessione e la concreta emersione della plusvalenza non costituiscono presupposto dell'opzione né condizione per il mantenimento dell'efficacia dell'imposta sostitutiva. Di conseguenza, non sussiste il diritto al rimborso ex art. 38 d.P.R. 602/1973, salvo il caso di errore obiettivamente riconoscibile ed essenziale ai sensi dell'art. 1428 c.c., evenienza non dedotta in modo utile nel caso concreto. Quanto al vizio motivazionale, la Corte ha ritenuto il motivo in parte inammissibile per l'incompatibilità tra denuncia di omessa pronuncia e motivazione apparente, e comunque infondato, perché la sentenza d'appello esponeva un percorso argomentativo comprensibile e sufficiente, richiamando e applicando la disciplina pertinente. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna del ricorrente alle spese e con attestazione dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1, commi 626 e 627, L. 23 dicembre 2014, n. 190
richiamato dal ricorrente per sostenere il diritto alla rivalutazione e al rimborso dell'imposta sostitutiva; la Corte, per la parte di interesse, ribadisce che la procedura si perfeziona con perizia e versamento dell'imposta e che l'opzione è irretrattabile
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
il rimborso non spetta quando manca un indebito pagamento; l'imposta sostitutiva versata per la rivalutazione non è rimborsabile per il solo sopravvenire di circostanze che incidono sul valore della partecipazione
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma invocata per il motivo di violazione di legge
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
norma invocata per il motivo di nullità della sentenza per omessa pronuncia/motivazione apparente
richiamato a sostegno della censura di omessa pronuncia
richiamato per lamentare difetto di motivazione
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato per il contenuto motivazionale delle sentenze tributarie
la revocabilità dell'opzione è esclusa salvo errore obiettivamente riconoscibile ed essenziale
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c.
menzionati come base procedurale della decisione in camera di consiglio
Massime di principio
- La scelta di rivalutare partecipazioni non quotate e di versare l'imposta sostitutiva costituisce un atto unilaterale del contribuente, che una volta perfezionato non è liberamente revocabile per il solo mutare delle circostanze economiche o societarie.
- Per il perfezionamento della procedura di rivalutazione rilevano la perizia giurata e il pagamento dell'imposta sostitutiva, in unica soluzione o con la prima rata nei termini; non è richiesto che la futura plusvalenza si realizzi effettivamente.
- L'imposta sostitutiva sulla rivalutazione non è ripetibile ex art. 38 d.P.R. 602/1973 quando il pagamento sia stato effettuato in esecuzione di una valida opzione fiscale e non ricorra un errore essenziale e riconoscibile.
- È inammissibile, sul piano logico-giuridico, cumulare la censura di omessa pronuncia con quella di motivazione apparente sulla medesima statuizione, salvo che le doglianze siano chiaramente distinguibili.
- La motivazione è solo apparente quando non consente di percepire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non basta il dissenso della parte rispetto alla soluzione adottata, se la decisione espone in modo comprensibile le ragioni del convincimento.
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