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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 719/2022 del 12/01/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della regolarità delle notificazioni di numerose cartelle di pagamento e degli estratti di ruolo: si denunciavano vizi procedurali nella notifica (mancata consegna/ conoscenza, omissione del deposito nella casa comunale in caso di irreperibilità, mancata esecuzione/attestazione delle ricerche di reperibilità, mancato invio della raccomandata informativa d'avvenuto deposito), difetto di prova sul contenuto delle cartelle (documenti prodotti in copia e privi di relata) e difformità degli estratti di ruolo rispetto ai requisiti previsti; inoltre contestazione della validità della documentazione prodotta in copia e deduzione della prescrizione quinquennale dei crediti tributari.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il ricorso tempestivo. Sulla determinazione di merito ha concluso che le censure erano in gran parte inammissibili o infondate per tre ragioni principali: 1) carenza di specificità del ricorso e mancata puntuale indicazione e trascrizione dei singoli atti/contesti di notifica contestati, sicché le doglianze erano teoriche e non autosufficienti; 2) il ricorrente non ha confutato le specifiche risultanze di fatto del giudice d'appello che avevano accertato la regolare notifica (anche sul rilievo che in alcuni casi il contribuente aveva effettuato versamenti che confermavano la conoscenza), e dunque non ha superato la motivazione di merito; 3) le doglianze contrastavano con orientamenti consolidati di legittimità (notifica tramite raccomandata dell'agente di riscossione legittima, prova tramite avviso di ricevimento, ammissibilità di copie in giudizio, sanatoria ex art.156 c.p.c.). È stata respinta anche la contestazione sull'uso di copie disconosciute e la doglianza sulla prescrizione, ritenute vaghe e non adeguatamente specificate. Condanna del ricorrente alle spese di giudizio (euro 1.400,00 + euro 200,00 per esborsi) e possibile ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.

Norme richiamate

  • decreto-legge n.137/2020, art.23 comma 8-bis

    rito camerale se nessuna parte ha richiesto udienza pubblica ex art. 23 comma 8-bis

    Ha giustificato l'uso del rito camerale per la trattazione della causa in Cassazione vista l'assenza di istanze di udienza pubblica

  • art.155 cod.proc.civ.

    protrazione al giorno non festivo immediatamente successivo

    Applicato per il conteggio del termine semestrale di impugnazione scadente in giorno festivo: il termine è prorogato al primo giorno non festivo successivo

  • artt.25, 26, 57 d.P.R. n.602/1973

    Riferiti al contenuto e alle modalità di notificazione delle cartelle di pagamento; la Corte richiama l'orientamento che consente la notificazione tramite servizio postale dell'agente per la riscossione

  • art.60 d.P.R. n.600/1973

    Citato in relazione agli obblighi e presupposti formali relativi agli atti impositivi e loro documentazione

  • art.138 e ss. cod.proc.civ.

    Norme processuali sulla notificazione; la Corte osserva che le doglianze dovevano indicare concretamente le modalità di notifica contestate, non solo richiamare la disciplina astratta

  • art.140 cod.proc.civ.

    deposito dell'atto nella casa comunale

    Riferimento agli obblighi in caso di irreperibilità; la mancata invocazione concreta di tali omissioni rendeva la censura generica

  • sentenze Corte Costituzionale nn. 140/2010 e 258/2012

    Richiamate in relazione agli effetti dell'irreperibilità e alle regole di deposito, ma la Corte di legittimità ha ritenuto che le doglianze non abbiano dimostrato la loro applicazione concreta

  • art.156 cod.proc.civ.

    sanatoria per raggiungimento dello scopo

    La Corte richiama orientamenti che estendono la sanatoria dello scopo anche alle notificazioni degli atti impositivi/cartelle quando il risultato pratico è raggiunto

  • art.19 co.3 d.lgs. 546/1992

    Secondo il giudice d'appello (richiamato dalla Corte), i vizi di forma o contenuto delle cartelle dovevano essere impugnati tempestivamente con l'opposizione delle cartelle, non con l'impugnazione delle successive intimazioni di pagamento

  • art.28 e art.20 DPR 445/2000

    Norme sull'autenticità e valore probatorio dei documenti; la Corte ritiene che la produzione di copie, anche se disconosciute, può concorrere a formare il convincimento del giudice in presenza del quadro istruttorio complessivo

  • art.2719 cod.civ.

    Richiamato a supporto di temi probatori relativi ai documenti pubblici o autenticati; la Corte tuttavia ha ritenuto che il quadro probatorio complessivo potesse comunque confermare la notifica

  • art.2948 n.4 cod.civ.

    Norma sulla prescrizione estintiva (quinquennale); la Corte ha rilevato che l'eccezione di prescrizione era formulata in modo vago e non consentiva la verifica dell'effettivo decorso o della sua interruzione

  • d.lgs. 472/1997 (art.20 richiamato)

    Richiami normativi connessi alla materia sanzionatoria e alla disciplina delle eccezioni, ma la Corte si è soffermata sulla carenza di specificità della doglianza sulla prescrizione

  • D.P.R. n.115/2002 art.13 (comma 1 quater e 1 bis) e L. n.228/2012

    Norme sul contributo unificato e sulle spese di lite; la Corte liquidava le spese e indicava l'eventuale ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente

Massime di principio

  • Le impugnazioni di notifiche/ cartelle devono essere specifiche: il ricorso deve trascrivere o indicare puntualmente gli atti contestati e la loro collocazione nel fascicolo, altrimenti la censura è inammissibile per carenza di specificità.
  • Se il giudice di merito accerta la regolare notifica sulla base di documenti e circostanze di fatto (es. avviso di ricevimento, versamenti effettuati dal contribuente), il ricorrente deve confutare tali risultanze con elementi concreti e riferiti alle modalità di notifica; mere argomentazioni teoriche non bastano.
  • La notificazione di cartelle tramite servizio postale da parte dell'agente di riscossione è ritenuta legittima dalla giurisprudenza di legittimità; la prova della consegna può essere fornita tramite avviso di ricevimento e non sempre è richiesta la relata formale prevista dal codice di rito.
  • Documenti prodotti in copia, anche se disconosciuti, possono concorrere a formare il convincimento del giudice nel quadro dell'istruttoria complessiva e delle presunzioni; la semplice contestazione della conformità alla copia non necessariamente invalida la prova.
  • Questioni relative a vizi formali o di contenuto delle cartelle debbono essere tempestivamente sollevate con l'impugnazione delle cartelle stesse; tentare di sollevare le stesse censure soltanto in sede di opposizione alle intimazioni può essere inammissibile.
  • L'eccezione di prescrizione richiede una precisa indicazione del termine estintivo invocato e della sequenza temporale degli atti che possono aver interrotto o sospeso il termine; doglianze vaghe non consentono il controllo di legittimità e saranno rigettate.

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