Cassazione Civile, Sentenza n. 720/2022 del 12/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'iscrizione ipotecaria e chiedeva l'annullamento delle cartelle esattoriali per plurime ragioni: tardiva costituzione dell'agente della riscossione nel primo grado (e conseguente illegittimità della produzione documentale in appello); vizi nella notifica delle cartelle e degli estratti di ruolo (mancata consegna, omissione degli adempimenti in caso di irreperibilità, mancanza di relata, assenza di prova del contenuto); produzione in giudizio di copie semplici e disconosciute; nullità dell'atto esecutivo per mancata notifica delle cartelle/avvisi di mora; e omissione di pronuncia sulla prescrizione dei crediti.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate o inammissibili le doglianze per diverse ragioni: la tardiva costituzione del resistente non impedisce di dedurre difese e produrre documenti in appello; le doglianze sui vizi di notifica erano generiche e non specificavano né i singoli atti né dove fossero prodotti nel fascicolo, rendendole inadatte al sindacato di legittimità; il giudice di merito aveva motivatamente ritenuto regolari le notifiche (anche avvalorato da versamenti del contribuente sulle cartelle contestate) e poteva fondare il convincimento su copie e su presunzioni derivanti dal complesso istruttorio; la questione della prescrizione era formulata in modo vago e non consentiva il controllo; pertanto confermata la decisione di merito. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.400,00 oltre 200,00 per esborsi, e al versamento del contributo unificato previsto.
Norme richiamate
art. 23, comma 8-bis, decreto-legge n.137/2020 (convertito)
Determinazione del rito camerale per il procedimento dato che nessuna parte ha chiesto udienza pubblica
La scadenza cadente in giorno festivo si proroga al primo giorno non festivo; ciò ha reso tempestivo il termine di impugnazione
Rilevati nella censura sull'ammissibilità della documentazione; la Corte ha ricordato che tali norme non vietano al resistente tardivo di produrre documenti e dedurre difese in appello entro i termini previsti
Salva la possibilità delle parti di produrre nuovi documenti in appello; il giudice deve considerare la tempestività rispetto ai termini di legge
Riferimento ai vincoli ordinari sulla produzione documentale, ma nel processo tributario l'art.58 consente maggiore elasticità in appello
artt. 25-26, 57 d.P.R. n. 602/73; art. 60 d.P.R. 600/73
Norme richiamate con riguardo ai requisiti e alla notifica delle cartelle e degli estratti di ruolo; la Corte ha richiamato orientamenti di legittimità che riconoscono la validità della notifica tramite raccomandata A/R e la prova con l'avviso di ricevimento
art. 138 e ss. cod. proc. civ.
Richiamati come disciplina generale del procedimento, ma le doglianze sono state ritenute carenti di specificità e autosufficienza
Sanatoria per raggiungimento dello scopo estendibile anche alle notifiche di atti impositivi/cartelle, secondo giurisprudenza citata
art. 19, comma 3, d.lgs. 546/92
Per le questioni relative ai vizi formali o di contenuto delle cartelle la via corretta è l'impugnazione delle cartelle stesse e non l'impugnazione dell'iscrizione ipotecaria, salvo vizi propri di questa
art. 28 e 20 D.P.R. 445/2000; art. 2719 cod. civ.
Richiamati nella censura sul disconoscimento di copie; la Corte ha affermato che il giudice può fondare il convincimento anche su copie disconosciute se il quadro istruttorio complessivo lo avvalora
Richiamato rispetto alla presunta nullità dell'atto esecutivo per mancata notifica; la Corte ha ritenuto la censura non pertinente rispetto alla decisione di merito che aveva già accertato la regolare notificazione e le intimazioni
Norma sulla prescrizione richiamata dal ricorrente; la Corte ha ritenuto la doglianza vago-indeterminata e priva degli elementi temporali necessari per accertare la prescrizione
Richiamato insieme alla disciplina sulla motivazione e sulle contestazioni relative ai crediti tributari; non ha portato all'accoglimento del ricorso per mancanza di specificità
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 e comma 1-bis
Riferimenti procedurali sul contributo unificato e sulle disposizioni amministrative relative al giudizio, applicati per il versamento a carico del ricorrente
Massime di principio
- La tardiva costituzione dell'agente della riscossione nel primo grado non impedisce di produrre documenti o dedurre difese in appello, purché ciò sia fatto nei termini previsti dalla normativa tributaria (artt. 58, 61, 32 d.lgs. 546/92).
- Per censurare la regolarità di notifiche e contenuti di cartelle esattoriali in sede di cassazione occorre che le doglianze siano specifiche, autosufficienti e riferite agli atti concreti prodotti nel fascicolo; mere argomentazioni teoriche non sono ammesse.
- La prova della validità della notifica tramite raccomandata A/R può essere assunta anche tramite copie e avvisi di ricevimento, e il giudice di merito può formare il suo convincimento in base al complesso istruttorio, comprese presunzioni (es. versamenti del contribuente).
- Le questioni relative a vizi formali o di contenuto delle cartelle devono in genere essere proposte mediante l'impugnazione delle cartelle stesse; non tutte le contestazioni sono ammissibili nell'impugnazione dell'iscrizione ipotecaria.
- Il disconoscimento di copie prodotte dall'agente della riscossione richiede indicazioni precise sul fatto e sulle modalità; in assenza di elementi probatori concreti il giudice può ritenere valide le copie se il contesto lo supporta.
- L'eccezione di prescrizione deve essere formulata con chiarezza e con indicazione dei termini temporali rilevanti (nascita del credito, notifiche, atti interruttivi) per consentire il controllo in sede di legittimità.
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