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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 720/2022 del 12/01/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'iscrizione ipotecaria e chiedeva l'annullamento delle cartelle esattoriali per plurime ragioni: tardiva costituzione dell'agente della riscossione nel primo grado (e conseguente illegittimità della produzione documentale in appello); vizi nella notifica delle cartelle e degli estratti di ruolo (mancata consegna, omissione degli adempimenti in caso di irreperibilità, mancanza di relata, assenza di prova del contenuto); produzione in giudizio di copie semplici e disconosciute; nullità dell'atto esecutivo per mancata notifica delle cartelle/avvisi di mora; e omissione di pronuncia sulla prescrizione dei crediti.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate o inammissibili le doglianze per diverse ragioni: la tardiva costituzione del resistente non impedisce di dedurre difese e produrre documenti in appello; le doglianze sui vizi di notifica erano generiche e non specificavano né i singoli atti né dove fossero prodotti nel fascicolo, rendendole inadatte al sindacato di legittimità; il giudice di merito aveva motivatamente ritenuto regolari le notifiche (anche avvalorato da versamenti del contribuente sulle cartelle contestate) e poteva fondare il convincimento su copie e su presunzioni derivanti dal complesso istruttorio; la questione della prescrizione era formulata in modo vago e non consentiva il controllo; pertanto confermata la decisione di merito. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.400,00 oltre 200,00 per esborsi, e al versamento del contributo unificato previsto.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8-bis, decreto-legge n.137/2020 (convertito)

    Determinazione del rito camerale per il procedimento dato che nessuna parte ha chiesto udienza pubblica

  • art. 155 cod. proc. civ.

    La scadenza cadente in giorno festivo si proroga al primo giorno non festivo; ciò ha reso tempestivo il termine di impugnazione

  • artt. 23 e 32 d.lgs. 546/92

    Rilevati nella censura sull'ammissibilità della documentazione; la Corte ha ricordato che tali norme non vietano al resistente tardivo di produrre documenti e dedurre difese in appello entro i termini previsti

  • art. 58 d.lgs. 546/92

    Salva la possibilità delle parti di produrre nuovi documenti in appello; il giudice deve considerare la tempestività rispetto ai termini di legge

  • art. 345 c.p.c.

    Riferimento ai vincoli ordinari sulla produzione documentale, ma nel processo tributario l'art.58 consente maggiore elasticità in appello

  • artt. 25-26, 57 d.P.R. n. 602/73; art. 60 d.P.R. 600/73

    Norme richiamate con riguardo ai requisiti e alla notifica delle cartelle e degli estratti di ruolo; la Corte ha richiamato orientamenti di legittimità che riconoscono la validità della notifica tramite raccomandata A/R e la prova con l'avviso di ricevimento

  • art. 138 e ss. cod. proc. civ.

    Richiamati come disciplina generale del procedimento, ma le doglianze sono state ritenute carenti di specificità e autosufficienza

  • art. 156 cod. proc. civ.

    Sanatoria per raggiungimento dello scopo estendibile anche alle notifiche di atti impositivi/cartelle, secondo giurisprudenza citata

  • art. 19, comma 3, d.lgs. 546/92

    Per le questioni relative ai vizi formali o di contenuto delle cartelle la via corretta è l'impugnazione delle cartelle stesse e non l'impugnazione dell'iscrizione ipotecaria, salvo vizi propri di questa

  • art. 28 e 20 D.P.R. 445/2000; art. 2719 cod. civ.

    Richiamati nella censura sul disconoscimento di copie; la Corte ha affermato che il giudice può fondare il convincimento anche su copie disconosciute se il quadro istruttorio complessivo lo avvalora

  • art. 50 d.P.R. n. 602/73

    Richiamato rispetto alla presunta nullità dell'atto esecutivo per mancata notifica; la Corte ha ritenuto la censura non pertinente rispetto alla decisione di merito che aveva già accertato la regolare notificazione e le intimazioni

  • art. 2948 n.4) cod. civ.

    Norma sulla prescrizione richiamata dal ricorrente; la Corte ha ritenuto la doglianza vago-indeterminata e priva degli elementi temporali necessari per accertare la prescrizione

  • art. 20 d.lgs. 472/97

    Richiamato insieme alla disciplina sulla motivazione e sulle contestazioni relative ai crediti tributari; non ha portato all'accoglimento del ricorso per mancanza di specificità

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 e comma 1-bis

    Riferimenti procedurali sul contributo unificato e sulle disposizioni amministrative relative al giudizio, applicati per il versamento a carico del ricorrente

Massime di principio

  • La tardiva costituzione dell'agente della riscossione nel primo grado non impedisce di produrre documenti o dedurre difese in appello, purché ciò sia fatto nei termini previsti dalla normativa tributaria (artt. 58, 61, 32 d.lgs. 546/92).
  • Per censurare la regolarità di notifiche e contenuti di cartelle esattoriali in sede di cassazione occorre che le doglianze siano specifiche, autosufficienti e riferite agli atti concreti prodotti nel fascicolo; mere argomentazioni teoriche non sono ammesse.
  • La prova della validità della notifica tramite raccomandata A/R può essere assunta anche tramite copie e avvisi di ricevimento, e il giudice di merito può formare il suo convincimento in base al complesso istruttorio, comprese presunzioni (es. versamenti del contribuente).
  • Le questioni relative a vizi formali o di contenuto delle cartelle devono in genere essere proposte mediante l'impugnazione delle cartelle stesse; non tutte le contestazioni sono ammissibili nell'impugnazione dell'iscrizione ipotecaria.
  • Il disconoscimento di copie prodotte dall'agente della riscossione richiede indicazioni precise sul fatto e sulle modalità; in assenza di elementi probatori concreti il giudice può ritenere valide le copie se il contesto lo supporta.
  • L'eccezione di prescrizione deve essere formulata con chiarezza e con indicazione dei termini temporali rilevanti (nascita del credito, notifiche, atti interruttivi) per consentire il controllo in sede di legittimità.

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