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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 758/2022 del 12/01/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza del Tribunale di Ravenna che, in riforma del Giudice di Pace, aveva respinto l'opposizione alla cartella di pagamento. Questioni principali: (1) se l'opposizione introdotta con atto di citazione (art. 615 c.p.c.) anziché con il ricorso previsto dall'art. 7 d.lgs. n.150/2011 conservi i suoi effetti quando la citazione è stata tempestivamente notificata entro il termine decadenziale; (2) se la salvezza degli effetti dipenda dall'adozione, entro la prima udienza, dell'ordinanza con cui il giudice disponga il mutamento del rito ex art. 4 d.lgs. n.150/2011; (3) questioni procedurali relative alla costituzione in giudizio davanti al Giudice di Pace (necessità della nota d'iscrizione a ruolo; possibilità per il convenuto di costituirsi prima dell'attore).

La decisione

Le Sezioni Unite hanno fissato il principio che, nei procedimenti "semplificati" del d.lgs. n.150/2011, quando l'atto introduttivo sia stato proposto in forma difforme (citazione invece di ricorso o viceversa) ma la forma concretamente seguita sia stata tempestivamente attivata (es. citazione notificata entro trenta giorni dalla cartella), gli effetti sostanziali e processuali si producono secondo le norme del rito seguito prima del mutamento (art. 4, comma 5) indipendentemente dall'adozione di un'ordinanza di mutamento del rito da parte del giudice: l'ordinanza ha effetto pro futuro e non può retroagire a invalidare gli effetti già prodotti. Di conseguenza l'opposizione proposta da Gamma con citazione tempestivamente notificata è considerata proponibile. Inoltre le Sezioni Unite hanno chiarito che nel procedimento davanti al Giudice di Pace non è necessaria la presentazione di una nota di iscrizione a ruolo per la valida costituzione e che il convenuto può costituirsi prima dell'attore, con il cancelliere che provvede all'iscrizione a ruolo.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 150/2011, art. 4, comma 5

    Gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le norme del rito seguito prima del mutamento

    La Corte interpreta la disposizione come autorizzazione a una "sanatoria piena": gli effetti dell'atto introduttivo difforme si valutano con riferimento al rito concretamente seguito; l'ordinanza di mutamento del rito ha efficacia pro futuro e non è condizione per la salvezza degli effetti già prodotti

  • D.Lgs. n. 150/2011, art. 7

    termine di trenta giorni per proporre l'opposizione alla cartella di pagamento

    Il termine decadenziale previsto per l'opposizione è valutato in relazione alla forma concretamente seguita: se la citazione è stata notificata entro 30 giorni la tempestività è preservata ai fini della sanatoria

  • Codice di procedura civile, art. 615

    Riferimento alla possibilità di proporre opposizione con atto di citazione; la Corte valuta gli effetti quando la citazione sia stata utilizzata in luogo del ricorso previsto dal d.lgs. n.150/2011

  • Codice di procedura civile, art. 319

    Norma sulla costituzione delle parti davanti al Giudice di Pace: la Corte la utilizza per affermare la diversa disciplina rispetto al tribunale e l'assenza dell'obbligo della nota d'iscrizione a ruolo

  • Codice di procedura civile, art. 168 e artt. 71-72 disp. att. c.p.c.

    Richiamati per confronto: la Corte esclude la completa applicabilità formale di tali norme al giudizio davanti al Giudice di Pace e nega l'obbligo della nota d'iscrizione a ruolo nel procedimento del Giudice di Pace

  • D.P.R. n. 115/2002, artt. 9 e 14

    Norme sul contributo unificato; la Corte rileva che l'obbligo di pagamento grava su chi si costituisce per primo ma non implica l'esistenza di una specifica "nota d'iscrizione" nel giudizio davanti al Giudice di Pace

  • Codice di procedura civile, artt. 426, 427, 439

    Citati come parametro della giurisprudenza tradizionale sulla "sanatoria dimidiata"; la Corte distingue la nuova disciplina del d.lgs. n.150/2011 che realizza una sanatoria più ampia

Massime di principio

  • Se in procedimenti "semplificati" (d.lgs. n.150/2011) l'atto introduttivo è stato formato in una forma diversa da quella prevista dalla legge, ma la forma concretamente seguita è stata tempestivamente attivata (es. citazione notificata entro il termine decadenziale), gli effetti sostanziali e processuali si valutano secondo il rito concretamente seguito e la domanda è proponibile.
  • La mancata adozione, entro la prima udienza, dell'ordinanza che dispone il mutamento del rito non priva di efficacia gli atti e gli effetti già prodotti dal rito erroneo: l'ordinanza ha efficacia pro futuro per il prosieguo del giudizio.
  • Nel procedimento davanti al Giudice di Pace non è richiesta la presentazione di una nota di iscrizione a ruolo per la valida costituzione; il cancelliere ha il compito di iscrivere la causa e il convenuto può costituirsi prima dell'attore.
  • Le decadenze e le preclusioni si valutano secondo il rito concretamente seguito fino al momento dell'eventuale mutamento; pertanto è necessario verificare le scadenze rispetto alla forma realmente utilizzata dall'attore.
  • La tutela dell'accesso al giudice, del contraddittorio e del diritto di difesa giustifica un approccio che de-emfatizza sanzioni formali quando l'errore di rito non abbia pregiudicato tali diritti sostanziali.

Testo integrale

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