Cassazione Civile, Sentenza n. 748/2022 del 12/01/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della decisione della CTR Lombardia che aveva accolto il gravame della contribuente, ritenendo che, in presenza di contratto con condizione sospensiva, l'avveramento della condizione retroagisse al momento della conclusione del contratto facendo venire meno l'efficacia dell'iscrizione ipotecaria originariamente legittima. Inoltre contestazione della giurisdizione, della correttezza della notifica del ricorso in riassunzione e della rilevanza temporale della trascrizione dell'atto notarile che dichiarava l'avveramento della condizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto in parte il ricorso di Equitalia (primo e quarto motivo), assorbendo altri mezzi e respingendone uno. Ha cassato la sentenza della CTR e, decidendo nel merito, ha dichiarato che la giurisdizione in ordine all'iscrizione ipotecaria relativa a pretese extratributarie è del giudice ordinario; ha ritenuto che l'avveramento della condizione ha effetto retroattivo solo tra le parti ma, rispetto ai terzi (tra cui il fisco/concessionaria), gli effetti si producono dal momento in cui l'avvenuta condizione è resa nota mediante la trascrizione/cancellazione; di conseguenza l'iscrizione ipotecaria disposta in epoca anteriore alla trascrizione dell'atto di avveramento della condizione era valida. Ha pertanto rigettato l'originario ricorso della contribuente e condannato la resistente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, compensando le spese del giudizio di merito.
Norme richiamate
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (processo tributario)
art. 2; art. 5; art. 16; art. 17; art. 19, comma 1, lett. e)-bis; art. 22
Disciplina la giurisdizione del giudice tributario e le notificazioni nel processo tributario; la Corte ricorda che la competenza per controversie su iscrizioni ipotecarie dipende dalla natura dei crediti (tributari vs non tributari) e che il regime speciale di notificazione prevede la validità della consegna "a mani proprie" anche se era stato eletto domicilio presso il difensore, e che la costituzione sanante agisce ai sensi dell'art.156 c.p.c.
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Riguarda l'iscrizione ipotecaria disposta per riscossione coattiva; per la determinazione della giurisdizione rileva la natura dei crediti posti a fondamento dell'iscrizione (tributari o non tributari).
Codice civile
art. 2668; art. 1360; art. 2644; art. 1350
Art.2668 impone la cancellazione della condizione o del termine nelle trascrizioni quando la condizione si verifica; art.1360 stabilisce la retroattività dell'avveramento della condizione nei rapporti tra le parti; le regole di trascrizione (art.2644 e correlati) determinano efficacia nei confronti dei terzi e l'importanza temporale della trascrizione per opponibilità ai terzi.
Codice di procedura civile
art. 156; art. 350, n.3; art. 360, n.3; art. 384, comma 4
Art.156 c.p.c. consente la sanatoria della nullità della notificazione con la costituzione in giudizio; le norme sul ricorso per cassazione (art.360) e sui mezzi impugnatori sono state richiamate per valutare la fondatezza dei motivi; art.384(4) è stata richiamata in relazione alla correzione della motivazione della sentenza di merito.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
S.U. n.17111/2017; Cass. n.28561/2019 e altre sentenze richiamate (es. n.10474/2003, n.5504/2007, n.16234/2010, n.4233/2017)
Consolidato orientamento che: a) la giurisdizione sulla iscrizione ipotecaria si determina in funzione della natura dei crediti (tributari o meno); b) l'espressione "mani proprie" nelle notificazioni può valere anche se la parte si era costituita tramite difensore e la notifica a mani proprie è valida; c) l'avveramento della condizione produce retroattività tra le parti ma l'opponibilità ai terzi richiede la trascrizione/cancellazione manchevole.
Massime di principio
- La giurisdizione per contestare un'iscrizione ipotecaria dipende dalla natura dei crediti che l'hanno determinata: se sono tributari la competenza è del giudice tributario, se non tributari è del giudice ordinario; in presenza di crediti misti competono entrambi nei rispettivi ambiti.
- L'avveramento di una condizione sospensiva retroagisce tra le parti (effetti 'ex tunc'), ma nei confronti dei terzi gli effetti si producono soltanto dal momento in cui l'avvenuta condizione è resa opponibile ai terzi mediante la trascrizione o la cancellazione obbligatoria degli atti di pubblicità.
- La trascrizione dell'atto che dichiara l'avveramento della condizione è essenziale per impedire che un'iscrizione ipotecaria disposta anteriormente alla trascrizione possa essere considerata inefficace nei confronti della concessionaria: la validità dell'iscrizione va valutata rispetto alla situazione pubblica al momento dell'iscrizione stessa.
- La notificazione a mani proprie della parte è, di regola, valida anche quando la parte si era costituita mediante difensore con domicilio eletto; eventuali vizi di notifica possono essere sanati dalla costituzione in giudizio della parte (art.156 c.p.c.).
- La cancellazione della menzione della condizione nelle trascrizioni (art.2668 c.c.) è atto necessario per rendere pubblica la definitiva efficacia del negozio e per produrre l'opponibilità ai terzi degli effetti dell'avveramento.
- In caso di controversie simili, è opportuno verificare cronologicamente gli eventi pubblicitari (iscrizione ipotecaria, trascrizione dell'atto che dichiara l'avveramento della condizione, eventuali trascrizioni intermedie) per determinare l'efficacia dell'ipoteca rispetto a terzi e la giurisdizione competente.
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