Cassazione Civile, Sentenza n. 690/2022 del 12/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in cassazione della sentenza della CTR Emilia Romagna che aveva accolto l'appello di Ravenna Entrate avverso la sentenza di primo grado favorevole a Cornacchia relativa ad avviso di accertamento IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ anno 2011 per esposizione di mezzi pubblicitari (bacheca con foto e didascalie degli immobili). Il ricorrente articolava quattro motivi: (1) nullità della sentenza e violazione del principio di motivazione e norme del d.lgs. n.507/1993 e legge n.212/2000; (2) errata esclusione dell'esenzione per superfici inferiori a mezzo metro quadro; (3) omesso esame di fatti decisivi (es. documentazione fotografica sulla collocazione della bacheca); (4) nullità per mancata pronuncia sull'appello incidentale e sulla compensazione delle spese
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato estinto per rinuncia degli eredi di Giorgio Cornacchia (deceduto) alla impugnazione; la controricorrente Ravenna Entrate ha accettato la rinuncia anche in ordine alla richiesta di compensazione delle spese. La Corte ha quindi dichiarato estinto il giudizio e ha compensato le spese del giudizio di legittimità. Inoltre la Corte ha rilevato l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato ex art.13 comma 1-quater DPR n.115/2002, richiamando precedenti Cassazione (n.6888/2015 e n.19562/2015). Non vi è stata decisione di merito sulle questioni sostanziali sollevate dal ricorrente
Norme richiamate
Articolo invocato dal ricorrente per denunce di nullità, violazione di norme e omesso esame di fatti; la Corte tuttavia non è entrata nel merito delle doglianze perché il giudizio è stato estinto per rinuncia
artt. 1, 5, 12 e 17, comma 1, lett. b)
Norme che disciplinano l'imposta comunale sulla pubblicità e le esenzioni; erano richiamate per sostenere l'insussistenza del tributo (esenzione per segnaletica di dimensioni inferiori), ma la Corte non ha deciso sul merito a causa dell'estinzione del giudizio
Richiamata in relazione al principio di motivazione degli atti impositivi; la doglianza sulla motivazione dell'avviso di accertamento non è stata esaminata nel merito per effetto della rinuncia
La Corte ha applicato questa disposizione per dichiarare che non sussistono i presupposti del versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente in caso di estinzione per rinuncia; richiamata giurisprudenza di Cassazione per la stretta interpretazione della misura
Norme processuali tributarie richiamate nei motivi (omesso esame di fatti decisivi, compensazione spese), ma non valutate nel merito per l'estinzione del ricorso
Richiamato dal ricorrente in ordine all'onere della prova; la questione probatoria non è stata decisa dalla Corte di cassazione per estinzione del giudizio
Norme processuali invocate in relazione alla motivazione, all'onere della prova e alla declaratoria di nullità; non sono state esaminate nel merito a seguito della rinuncia
Massime di principio
- La rinuncia all'impugnazione comporta la declaratoria di estinzione del giudizio di cassazione se accettata dalla controparte; in tale caso il giudice non decide il merito delle questioni dedotte
- Se la controparte accetta la rinuncia anche quanto alle spese, il giudice può compensare le spese del giudizio di legittimità; la compensazione evita una statuizione sulle pretese di rimborso
- In caso di estinzione per rinuncia non si applica l'ulteriore contributo unificato ex art.13 comma 1-quater DPR 115/2002, che trova applicazione solo in ipotesi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione
- Le doglianze processuali e sostanziali (es. violazione di norme tributarie, onere della prova, omesso esame di fatti) restano inesaminate e nondimeno potenzialmente riproponibili solo se non precluse o estinte con effetto di cosa giudicata
- Prima di rinunciare a un appello o ricorso conviene valutare attentamente se l'obiettivo è ottenere una pronuncia di merito oppure chiudere la controversia: la rinuncia estingue il processo ma impedisce la pronuncia sulla fondatezza delle pretese
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