Cassazione Civile, Ordinanza n. 21889/2023 del 21/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un'intimazione di pagamento notificata nel 2013, fondata su una cartella relativa a contributi consortili per gli anni 2002-2006. La società contribuente ha impugnato l'intimazione sostenendo che la cartella presupposta non le fosse mai stata validamente notificata. In primo grado la domanda era stata respinta, ma in appello la CTR ha accolto il gravame ritenendo inesistente la notifica della cartella per mancato invio della raccomandata informativa dopo il deposito presso la casa comunale. Avverso tale decisione la società concessionaria della riscossione ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. per extra-petizione, sostenendo che il giudice di merito avesse deciso su un vizio diverso da quello dedotto; 2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., dell'art. 2700 c.c. e dell'art. 60 d.P.R. 600/1973, contestando la qualificazione della notifica come inesistente. Il consorzio ha proposto ricorso incidentale con due motivi sostanzialmente sovrapponibili sul vizio di notifica e, in secondo luogo, lamentando che la CTR non avesse esaminato il merito della debenza dei contributi, ritenendo assorbite le questioni impositive.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia quello incidentale. Ha escluso la violazione dell'art. 112 c.p.c. perché la CTR si è mantenuta entro il devolutum: la deduzione dell'irregolarità/inesistenza della notifica della cartella era già contenuta nelle doglianze della contribuente e il giudice poteva scrutinare l'intero procedimento notificatorio. Ha poi confermato che, in caso di irreperibilità relativa del destinatario, la notificazione della cartella esattoriale richiede anche l'invio della raccomandata informativa e la sua effettiva ricezione, non essendo sufficiente il solo deposito presso la casa comunale e l'affissione. Poiché nel caso concreto tale raccomandata non era stata inviata, la notifica è stata correttamente ritenuta non perfezionata. È stata inoltre esclusa la sanatoria del vizio per raggiungimento dello scopo, poiché la società aveva impugnato l'atto solo dopo un successivo sollecito. Infine, è stata confermata l'assorbibilità delle questioni sulla debenza dei contributi, essendo la cartella l'atto genetico della pretesa e la mancata notifica impedendo che tale pretesa fosse validamente portata a conoscenza del contribuente. Nessuna statuizione sulle spese per la mancata costituzione dell'intimata; è stato disposto l'onere del contributo unificato aggiuntivo per i ricorrenti.
Norme richiamate
il giudice non viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato se decide sulla regolarità dell'intero procedimento notificatorio a partire da una deduzione, anche generica, di mancata/notificata cartella.
la specificazione in appello di un vizio del medesimo procedimento notificatorio non integra domanda nuova se attiene allo stesso tema della validità della notifica già contestata.
la censura è stata ritenuta infondata perché la valutazione dei fatti di notificazione effettuata dalla CTR era coerente con gli atti richiamati.
non è stata ravvisata violazione nel governo delle risultanze documentali relative alla notifica.
l'atto notificatorio e la relata non bastano a superare la mancanza dell'adempimento richiesto dalla disciplina della notifica in caso di irreperibilità relativa.
richiama le forme della notificazione applicabili anche alla cartella di pagamento; nel caso di irreperibilità relativa si applica la disciplina dell'art. 140 c.p.c.
nel combinato disposto con l'art. 60 d.P.R. 600/1973 impone, per il perfezionamento della notifica, tutti gli adempimenti richiesti dalla disciplina dell'art. 140 c.p.c.
nei casi di irreperibilità relativa è necessario deposito presso la casa comunale, affissione e invio della raccomandata informativa, con effettiva ricezione della stessa.
richiamato nel ricorso incidentale come norma sulla nullità della notificazione, ma la Corte ha confermato la qualificazione della CTR in termini di inesistenza/non perfezionamento per mancanza dell'adempimento essenziale.
art. 13, co. 1 quater, d.P.R. 115/2002
presuppone, in caso di rigetto del ricorso, l'obbligo del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In tema di impugnazione della cartella esattoriale, la deduzione della mancata notifica della cartella consente al giudice di verificare la regolarità dell'intero procedimento notificatorio, anche se in appello viene specificato un singolo segmento della sequenza notificatoria.
- Nei casi di irreperibilità relativa del destinatario, la notifica della cartella esattoriale si perfeziona solo con l'osservanza di tutti gli adempimenti previsti dall'art. 140 c.p.c., incluso l'invio e la ricezione della raccomandata informativa; il solo deposito presso la casa comunale non basta.
- La mancata spedizione o ricezione della raccomandata informativa impedisce il perfezionamento della notifica e comporta l'invalidità dell'atto consequenziale fondato sulla cartella non validamente portata a conoscenza del destinatario.
- La sanatoria del vizio di notifica per raggiungimento dello scopo non opera quando il destinatario abbia reagito soltanto a un successivo sollecito e non risulti che la cartella sia stata validamente conosciuta nei modi di legge.
- Quando l'atto impugnato è consequenziale a una cartella non notificata, l'annullamento dell'atto a valle discende dall'assenza dell'atto a monte, e le questioni sul merito della pretesa restano assorbite.
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