Cassazione Civile, Ordinanza n. 05299/2023 del 20/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Una società impegnata nella costruzione e vendita di fabbricati abitativi fu raggiunta da un avviso di accertamento per maggiori Ires, Irap e Iva, fondato sulla presunta sotto-fatturazione di alcune vendite del 2006. L'Ufficio aveva desunto il maggior corrispettivo dai prezzi indicati in dieci contratti preliminari di vendita rispetto a quelli risultanti dai contratti definitivi, applicando un criterio di prezzo unitario medio e valorizzando, come ulteriori indici, finanziamenti dei soci e versamenti sul conto del legale rappresentante. La contribuente impugnò l'atto eccependo, tra l'altro, la nullità dell'avviso per difetto di motivazione e mancata allegazione dei preliminari richiamati, la mancata prova della sotto-fatturazione e dell'ammontare dei maggiori ricavi, nonché l'erroneità del metodo presuntivo usato per rideterminare i prezzi di vendita. In cassazione articolò quattro motivi: violazione delle norme sulla motivazione degli avvisi e sul rinvio per relationem; violazione delle regole sulla prova e sulla valutazione delle prove; violazione delle norme sulle presunzioni semplici e sui presupposti dell'accertamento analitico-induttivo; ulteriore censura sulla rilevanza di elementi indiziari ritenuti riferibili ad annualità o soggetti diversi.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili e comunque manifestamente infondati tutti i motivi, rilevando anzitutto il difetto di autosufficienza del ricorso per non essere stati trascritti l'avviso di accertamento e il pvc. Nel merito ha confermato che la motivazione per relationem era legittima perché i preliminari erano noti alla contribuente, essendo stati sequestrati presso di essa, e comunque l'atto consentiva di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali. Ha inoltre giudicato non censurabile in sede di legittimità la valutazione della CTR sulla prova della sotto-fatturazione e sulla correttezza del criterio del prezzo unitario medio, ritenendo che le censure mirassero in realtà a una nuova valutazione del fatto. Quanto agli indizi ulteriori, ha osservato che la CTR li aveva usati solo per corroborare un dato principale già forte, cioè la differenza tra preliminari e definitivi, e che anche tali elementi potevano essere sintomatici di ricavi occultati. La contribuente è stata condannata alle spese ed è stato affermato l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
l'avviso non è nullo se la motivazione per relationem consente al contribuente di conoscere la pretesa e di difendersi efficacemente; il rinvio ad atti noti al destinatario è sufficiente.
art. 42, comma 2, d.P.R. 600/1973
richiamato insieme alle norme sulla motivazione degli avvisi; la censura è stata respinta perché l'atto risultava sufficientemente motivato.
art. 56, ultimo comma, d.P.R. 633/1972
l'obbligo di motivazione è assolto quando il contribuente è posto in grado di conoscere elementi essenziali della pretesa e di contestarne an e quantum debeatur.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973
legittima l'accertamento analitico-induttivo in presenza di elementi presuntivi gravi, valorizzati dalla CTR come più che semplici indizi di evasione.
richiamato come base normativa dell'accertamento; il ricorso non ha scalfito la ricostruzione fattuale della CTR.
la dedotta violazione è stata ritenuta inammissibile perché diretta a sollecitare una rivalutazione del merito.
non è consentito in cassazione rimettere in discussione il prudente apprezzamento delle prove svolto dal giudice di merito, salvo specifiche violazioni non dimostrate.
richiamato in tema di onere della prova; la ricorrente non ha indicato elementi idonei a dimostrare che la prova della sotto-fatturazione e del quantum mancasse o fosse stata mal valutata.
le presunzioni semplici sono legittimamente utilizzabili se il ragionamento presuntivo è fondato su elementi obiettivi e non contestati nei fatti decisivi.
gli indizi devono essere gravi, precisi e concordanti; la Corte ha ritenuto tale requisito integrato dalla differenza tra preliminari e definitivi e corroborato da ulteriori elementi.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
le censure che cumulano vizi diversi senza distinta specificazione e che mirano a una nuova valutazione del merito sono inammissibili.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- L'avviso di accertamento può essere validamente motivato per relationem mediante rinvio a atti conosciuti o comunque conoscibili dal contribuente, senza necessità di riprodurne integralmente il contenuto, purché la pretesa sia comprensibile nei suoi elementi essenziali.
- In sede di legittimità, le censure che contestano l'apprezzamento delle prove, la ricostruzione dei fatti o la selezione del materiale indiziario sono inammissibili quando non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata e si risolvono in una richiesta di nuova valutazione del merito.
- L'accertamento analitico-induttivo è legittimo quando l'Ufficio fondi la pretesa su elementi oggettivi e convergenti idonei a dimostrare ricavi non contabilizzati, anche attraverso il raffronto tra contratti preliminari e definitivi e l'utilizzo di ulteriori indici corroboranti.
- La prova presuntiva della sotto-fatturazione è sufficiente se gli indizi valorizzati dal giudice di merito sono gravi, precisi e concordanti; il contribuente che intenda contrastarla deve allegare e provare circostanze specifiche idonee a neutralizzare il significato inferenziale degli elementi posti a base dell'accertamento.
- Nel ricorso per cassazione occorre una chiara distinzione tra i vizi denunciati e una compiuta autosufficienza espositiva; il cumulo indistinto di violazioni di legge e di censure sulla valutazione del fatto comporta inammissibilità.
- Gli elementi indiziari ulteriori, anche se non decisivi da soli o riferiti a annualità contigue, possono assumere rilievo corroborante se si inseriscono in un quadro complessivo già sorretto da un dato principale grave e obiettivo.
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