Cassazione Civile, Ordinanza n. 15946/2025 del 14/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia origina da due avvisi di accertamento emessi nei confronti di una società poi cancellata dal registro delle imprese, relativi agli anni d’imposta 2007 e 2008. Dopo il passaggio in giudicato delle sentenze che avevano respinto le impugnazioni della società, l’Agenzia notificava agli ex soci e all’ex liquidatore due intimazioni di pagamento delle somme dovute per imposte e sanzioni. I destinatari impugnavano tali atti e la CTR della Puglia annullava le intimazioni. L’Agenzia ricorreva per cassazione deducendo, in sintesi, la violazione dell’art. 2909 c.c. per avere la CTR riconosciuto efficacia di giudicato esterno a una precedente sentenza riferita ad altro anno d’imposta e diversa intimazione, nonché la violazione delle norme sulla riscossione e sulla responsabilità degli ex soci, sostenendo che non occorressero nuovi avvisi di accertamento perché il debito era già definitivamente accertato in capo alla società. Parallelamente, nelle more del giudizio di legittimità, gli ex soci e l’ex liquidatore chiedevano la definizione agevolata delle controversie ai sensi dell’art. 6 del D.L. n. 119 del 2018; l’Agenzia opponeva diniego assumendo che le intimazioni avessero natura di mera riscossione e non di atti impositivi. I contribuenti ricorrevano avverso i dinieghi, sostenendo che quelle intimazioni erano il primo e unico atto con cui era stata loro comunicata la pretesa fiscale, e dunque erano definibili.
La decisione
La Corte riunisce i tre procedimenti per connessione e accoglie i ricorsi proposti dai contribuenti contro i dinieghi di definizione agevolata. Ritiene che le intimazioni di pagamento fossero il primo e unico atto con cui l’Amministrazione aveva comunicato agli ex soci e all’ex liquidatore la pretesa fiscale originariamente riferita alla società, sicché le controversie rientravano nell’ambito applicativo dell’art. 6 del D.L. n. 119 del 2018. Verificate le altre condizioni di legge, dichiara estinti i giudizi riuniti. Conseguentemente, i ricorsi per cassazione proposti dall’Agenzia contro le sentenze della CTR restano assorbiti. Le spese restano a carico di chi le ha anticipate; viene esclusa l’attestazione per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
Il giudicato esterno è invocabile solo nei limiti dell’identità della situazione dedotta; la Corte richiama il tema ma non decide nel merito delle doglianze dell’Agenzia perché i ricorsi restano assorbiti dall’intervenuta definizione agevolata.
art. 36 del D.P.R. n. 602 del 1973
Richiamato dall’Agenzia per sostenere che non era necessario un nuovo avviso di accertamento nei confronti degli ex soci, trattandosi di debito già definitivamente accertato in capo alla società.
art. 29, comma 1, lett. a), del D.L. n. 78 del 2010, convertito in L. n. 122 del 2010
Norma richiamata come base della pretesa riscossiva rivolta agli ex soci della società estinta.
Norma richiamata nel motivo di ricorso dell’Agenzia, senza autonoma statuizione decisoria nel merito.
art. 6, comma 1, del D.L. n. 119 del 2018, convertito in L. n. 136 del 2018
"le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a sèguito di rinvio, possono essere definite"
La definibilità agevolata spetta ogniqualvolta l’atto impugnato costituisca il primo e unico atto con cui l’Amministrazione comunica al contribuente la pretesa impositiva.
art. 6, comma 5, del D.L. n. 119 del 2018, convertito in L. n. 136 del 2018
La Corte osserva che le controversie in esame non rientrano tra quelle escluse dalla definizione agevolata.
art. 6, comma 6, del D.L. n. 119 del 2018, convertito in L. n. 136 del 2018
La presentazione valida della domanda di definizione comporta l’estinzione dei giudizi pendenti.
art. 6, comma 8, del D.L. n. 119 del 2018, convertito in L. n. 136 del 2018
Ogni atto impugnato integra una controversia autonoma suscettibile di definizione agevolata.
art. 6, comma 12, del D.L. n. 119 del 2018, convertito in L. n. 136 del 2018
Richiamato in relazione al diniego opposto dall’Ufficio alle domande di definizione agevolata.
art. 6, comma 13, ultimo periodo, del D.L. n. 119 del 2018, convertito in L. n. 136 del 2018
Le spese processuali restano a carico di chi le ha anticipate.
art. 6, comma 14, del D.L. n. 119 del 2018, convertito in L. n. 136 del 2018
La definizione perfezionata dal coobbligato giova anche agli altri.
art. 19 del d. lgs. n. 546 del 1992
Le intimazioni/cartelle che costituiscono il primo e unico atto di comunicazione della pretesa fiscale sono impugnabili non solo per vizi propri, ma anche nel merito.
art. 12, comma 2, del d. lgs. n. 546 del 1992
Richiamato per determinare il valore delle controversie ai fini del calcolo della somma dovuta per la definizione agevolata.
art. 12, comma 5, del D.L. n. 16 del 2012, convertito in L. n. 44 del 2012
Richiamato insieme all’art. 158 D.P.R. n. 115 del 2002 per escludere l’attestazione sul contributo unificato.
art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002
La Corte esclude l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato perché l’esito non è rigetto/inammissibilità/improcedibilità.
art. 158, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per la disciplina del contributo unificato in capo alla parte pubblica.
Massime di principio
- In tema di definizione agevolata delle liti tributarie, il requisito dell’atto impositivo va inteso in senso funzionale: è definibile anche la controversia avente a oggetto un atto di riscossione quando esso costituisca il primo e unico atto con cui la pretesa fiscale viene portata a conoscenza del contribuente.
- La natura definitoria della procedura ex art. 6 D.L. n. 119/2018 si determina per ciascun atto impugnato, sicché ogni atto dà luogo a una controversia autonoma e la definizione perfezionata da uno dei coobbligati può produrre effetti anche per gli altri.
- Se sopravviene una valida domanda di definizione agevolata e ricorrono tutte le condizioni di legge, il giudizio di legittimità deve essere dichiarato estinto e i ricorsi principali eventualmente proposti restano assorbiti.
- Il giudicato esterno non può essere invocato in modo automatico in materia tributaria: occorre verificare l’effettiva identità degli elementi costitutivi della pretesa e la riferibilità della statuizione al medesimo nucleo fattuale e giuridico.
- Ai fini della definizione agevolata, la controversia è ammissibile quando il contribuente ha ricevuto il primo atto utile di contestazione della pretesa e ha effettuato il pagamento della percentuale richiesta dalla legge nei termini previsti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 14 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 15903/2025 del 14/06/2025
- ordinanza_civile · 14 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 15904/2025 del 14/06/2025
- ordinanza_civile · 14 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 15905/2025 del 14/06/2025
- ordinanza_civile · 14 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 15906/2025 del 14/06/2025
- ordinanza_civile · 14 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 15907/2025 del 14/06/2025
- ordinanza_civile · 14 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 15908/2025 del 14/06/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →