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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15946/2025 del 14/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia origina da due avvisi di accertamento emessi nei confronti di una società poi cancellata dal registro delle imprese, relativi agli anni d’imposta 2007 e 2008. Dopo il passaggio in giudicato delle sentenze che avevano respinto le impugnazioni della società, l’Agenzia notificava agli ex soci e all’ex liquidatore due intimazioni di pagamento delle somme dovute per imposte e sanzioni. I destinatari impugnavano tali atti e la CTR della Puglia annullava le intimazioni. L’Agenzia ricorreva per cassazione deducendo, in sintesi, la violazione dell’art. 2909 c.c. per avere la CTR riconosciuto efficacia di giudicato esterno a una precedente sentenza riferita ad altro anno d’imposta e diversa intimazione, nonché la violazione delle norme sulla riscossione e sulla responsabilità degli ex soci, sostenendo che non occorressero nuovi avvisi di accertamento perché il debito era già definitivamente accertato in capo alla società. Parallelamente, nelle more del giudizio di legittimità, gli ex soci e l’ex liquidatore chiedevano la definizione agevolata delle controversie ai sensi dell’art. 6 del D.L. n. 119 del 2018; l’Agenzia opponeva diniego assumendo che le intimazioni avessero natura di mera riscossione e non di atti impositivi. I contribuenti ricorrevano avverso i dinieghi, sostenendo che quelle intimazioni erano il primo e unico atto con cui era stata loro comunicata la pretesa fiscale, e dunque erano definibili.

La decisione

La Corte riunisce i tre procedimenti per connessione e accoglie i ricorsi proposti dai contribuenti contro i dinieghi di definizione agevolata. Ritiene che le intimazioni di pagamento fossero il primo e unico atto con cui l’Amministrazione aveva comunicato agli ex soci e all’ex liquidatore la pretesa fiscale originariamente riferita alla società, sicché le controversie rientravano nell’ambito applicativo dell’art. 6 del D.L. n. 119 del 2018. Verificate le altre condizioni di legge, dichiara estinti i giudizi riuniti. Conseguentemente, i ricorsi per cassazione proposti dall’Agenzia contro le sentenze della CTR restano assorbiti. Le spese restano a carico di chi le ha anticipate; viene esclusa l’attestazione per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In tema di definizione agevolata delle liti tributarie, il requisito dell’atto impositivo va inteso in senso funzionale: è definibile anche la controversia avente a oggetto un atto di riscossione quando esso costituisca il primo e unico atto con cui la pretesa fiscale viene portata a conoscenza del contribuente.
  • La natura definitoria della procedura ex art. 6 D.L. n. 119/2018 si determina per ciascun atto impugnato, sicché ogni atto dà luogo a una controversia autonoma e la definizione perfezionata da uno dei coobbligati può produrre effetti anche per gli altri.
  • Se sopravviene una valida domanda di definizione agevolata e ricorrono tutte le condizioni di legge, il giudizio di legittimità deve essere dichiarato estinto e i ricorsi principali eventualmente proposti restano assorbiti.
  • Il giudicato esterno non può essere invocato in modo automatico in materia tributaria: occorre verificare l’effettiva identità degli elementi costitutivi della pretesa e la riferibilità della statuizione al medesimo nucleo fattuale e giuridico.
  • Ai fini della definizione agevolata, la controversia è ammissibile quando il contribuente ha ricevuto il primo atto utile di contestazione della pretesa e ha effettuato il pagamento della percentuale richiesta dalla legge nei termini previsti.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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