Cassazione Civile, Ordinanza n. 18244/2022 del 07/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (associazione)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva riformato la decisione di primo grado, riconoscendo a un'associazione sportiva dilettantistica i benefici fiscali connessi alla qualifica statutaria e all'effettiva attività svolta. La CTR aveva valorizzato lo statuto, i principi associativi, l'attività concretamente organizzata e aveva ritenuto non decisiva la gestione in contanti degli incassi. Con il primo motivo l'Ufficio ha dedotto, ex art. 360 n. 4 c.p.c., violazione dell'art. 132, comma 2, c.p.c. e dell'art. 36 d.lgs. n. 546/1992, lamentando motivazione apparente. Con il secondo motivo ha denunciato, ex art. 360 n. 3 c.p.c., violazione degli artt. 73, 143 e 149 d.P.R. n. 917/1986, dell'art. 90 l. n. 289/2002 e dell'art. 2697 c.c., assumendo che la CTR non avesse correttamente apprezzato gli elementi probatori e presuntivi offerti dall'Ufficio ai fini della verifica dei presupposti per i benefici fiscali.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo perché la motivazione della CTR non era apparente: il giudice d'appello aveva richiamato la normativa applicabile e aveva svolto una valutazione comparata degli elementi probatori, spiegando perché riteneva sussistenti i requisiti per il regime agevolato e perché non attribuiva rilievo decisivo ad alcuni indici contrari. Anche il secondo motivo è stato respinto, poiché era diretto in sostanza a sollecitare una nuova valutazione del merito e delle prove, attività preclusa in sede di legittimità; la Corte ha ribadito che il vizio di violazione di legge riguarda l'erronea ricognizione della norma astratta, mentre l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie attiene al giudizio di fatto. Il ricorso è stato quindi rigettato; nessuna statuizione sulle spese per mancata attività difensiva dell'intimata e nessuna applicazione dell'ulteriore contributo unificato per la soccombenza dell'Amministrazione difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
è usato per distinguere il vizio di motivazione apparente dal vizio di violazione di legge e per ribadire i limiti del sindacato di legittimità
la sentenza è nulla solo se manchi la motivazione o questa sia meramente apparente, ossia non consenta di ricostruire la ratio decidendi
la motivazione della decisione tributaria deve essere effettiva e intellegibile; nel caso concreto tale requisito è stato ritenuto rispettato
richiamato quale norma sostanziale invocata dall'Ufficio sulla disciplina fiscale degli enti
richiamato insieme alle altre norme fiscali per contestare il regime agevolato
richiamato insieme alle altre norme fiscali per contestare il regime agevolato
richiamato quale norma di riferimento per i benefici fiscali degli enti sportivi dilettantistici
richiamato per censurare la valutazione delle prove e il riparto dell'onere probatorio; la Corte ha però ricondotto la doglianza al merito della valutazione istruttoria
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
la Corte esclude la sua applicazione nei confronti dell'Amministrazione soccombente difesa dall'Avvocatura generale dello Stato
Massime di principio
- Il vizio di motivazione apparente ricorre solo quando la sentenza non consente di individuare gli elementi di fatto e di diritto posti a base della decisione o quando il ragionamento è così carente da impedire il controllo sulla ratio decidendi.
- Una motivazione è sufficiente, ai fini del minimo costituzionale, anche quando il giudice di merito selezioni e compari gli elementi probatori ritenuti decisivi, senza dover confutare uno per uno tutti gli elementi contrari.
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una rivalutazione del merito o delle prove: la censura per violazione di legge attiene all'erronea interpretazione della norma astratta, non alla ricostruzione della fattispecie concreta.
- La verifica dei requisiti per godere di benefici fiscali da parte di un ente associativo può essere compiuta dal giudice di merito attraverso il confronto tra statuto, principi organizzativi e attività concretamente svolta, attribuendo rilievo agli indici probatori ritenuti più attendibili.
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