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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04413/2024 del 19/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla revoca, disposta dal sindaco di un comune, dell'incarico di amministratore unico di una società a responsabilità limitata totalmente partecipata dall'ente locale e qualificata come società in house, seguita dalla nomina di un nuovo amministratore unico. Il soggetto revocato aveva impugnato tali atti sostenendo che la lite appartenesse alla giurisdizione amministrativa, poiché la società era una s.r.l. e lo statuto non richiamava espressamente l'art. 2449 c.c.; a suo dire, la revoca sarebbe stata espressione di un potere autoritativo esterno all'assemblea e quindi lesiva di una posizione di interesse legittimo. In Cassazione ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 2449, 2479 e 2479-bis c.c., dell'art. 103 Cost., dell'art. 7 c.p.a. e degli artt. 1 e 9 del D.Lgs. n. 175/2016, insistendo sul fatto che, in assenza di un espresso richiamo statutario all'art. 2449 c.c., il potere di revoca non potesse essere ricondotto alla sfera privatistica del socio pubblico.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondato il motivo di ricorso e ha riaffermato la giurisdizione del giudice ordinario. Ha osservato che gli atti di nomina e revoca degli amministratori di una società partecipata, quando posti in essere dall'ente pubblico quale socio e in attuazione dello statuto, sono atti 'a valle' della scelta di utilizzare il modello societario e restano regolati dal diritto privato, anche se adottati dal sindaco ai sensi dell'art. 50 TUEL. La circostanza che la società fosse una s.r.l. e non una s.p.a. non esclude tale conclusione, poiché i principi elaborati per le società a partecipazione pubblica sono estensibili, in presenza di assetti analoghi, anche alle s.r.l. partecipate. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile. Poiché la decisione è stata conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., la Corte ha inoltre applicato l'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., condannando il ricorrente al pagamento di euro 2.000 in favore della Cassa delle Ammende e disponendo l'obbligo del versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2449 c.c.

    La facoltà di nomina e revoca degli amministratori da parte del socio pubblico, quando prevista dallo statuto, è espressione di una potestà di diritto privato esercitata uti socius; il potere di revoca è il contrarius actus della nomina.

  • art. 2479 c.c.

    Le decisioni riservate ai soci, tra cui la nomina degli amministratori se prevista nell'atto costitutivo, possono fondare un assetto privatistico della governance societaria.

  • art. 2479-bis c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere che la revoca fosse atto esterno all'assemblea; la Corte non lo valorizza in senso favorevole al ricorso.

  • art. 103 Cost.

    Richiamato quale parametro sul riparto di giurisdizione, ma la Corte ribadisce che la controversia appartiene al giudice ordinario perché involge un atto societario privatistico.

  • art. 7 c.p.a.

    La giurisdizione amministrativa non sussiste quando il petitum sostanziale concerne atti societari adottati dal socio pubblico nell'esercizio di poteri privatistici.

  • art. 1 D.Lgs. n. 175/2016

    Le società a partecipazione pubblica restano soggette, per quanto non derogato, alle norme del codice civile e alle norme generali di diritto privato; la norma opera come clausola ermeneutica di chiusura in senso privatistico.

  • art. 9 D.Lgs. n. 175/2016

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della necessità di un espresso richiamo statutario all'art. 2449 c.c.; la Corte non accoglie questa impostazione.

  • art. 12 D.Lgs. n. 175/2016

    Conferma l'inquadramento civilistico delle società partecipate, prevedendo azioni civili di responsabilità per gli organi di amministrazione e controllo, salvo il danno erariale.

  • art. 14 D.Lgs. n. 175/2016

    Le società partecipate sono soggette alle regole concorsuali del diritto comune, ulteriore indice della loro natura privatistica.

  • art. 50 D.Lgs. n. 267/2000

    Le norme sono etero-integrative dell'art. 2449 c.c. e consentono al sindaco, entro i limiti temporali previsti, la revoca degli organi di gestione nominati in precedenza, senza mutare la natura privatistica dell'atto.

  • art. 2383 c.c.

    L'amministratore di nomina pubblica, come quello di nomina assembleare, può beneficiare solo della monetizzazione della funzione prevista dalla disciplina societaria.

  • art. 2468 c.c.

    Legittima l'attribuzione statutaria a singoli soci di particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società, confermando la base privatistica del potere esercitato dal socio unico.

  • art. 380-bis c.p.c.

    In caso di decisione conforme alla proposta della Prima Presidente, si applicano le conseguenze sanzionatorie di cui all'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

  • art. 96 c.p.c.

    La conformità tra proposta e decisione finale integra una valutazione legale tipica dei presupposti per la condanna equitativa in favore della controparte e per l'ulteriore somma in favore della Cassa delle Ammende, quale ipotesi codificata di abuso del processo.

  • art. 13 d.P.R. n. 115/2002

    Poiché il ricorso è rigettato, sussiste l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    Ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002 relativo all'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Le controversie sulla nomina o revoca degli amministratori di società partecipate da enti pubblici, quando l'ente agisce quale socio e in attuazione dello statuto societario, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario e non a quella amministrativa.
  • La natura pubblica del socio non trasforma in atti autoritativi le decisioni di gestione societaria adottate 'a valle' della scelta di utilizzare il modello societario; l'ente pubblico opera, in tali casi, uti socius e con strumenti privatistici.
  • Nelle società a partecipazione pubblica, il potere di revoca degli amministratori è normalmente il contrarius actus del potere di nomina e segue il medesimo regime privatistico, ove previsto dall'assetto statutario o dalle norme di settore.
  • Per le società a responsabilità limitata partecipate da enti pubblici, i principi elaborati in tema di società per azioni possono applicarsi in presenza di assetti funzionalmente analoghi; non è necessario un richiamo testuale identico all'art. 2449 c.c. se lo statuto e la disciplina applicabile consentono di ricondurre il potere all'autonomia societaria.
  • La decisione conforme alla proposta della Prima Presidente nel rito camerale ex art. 380-bis c.p.c. può comportare l'applicazione automatica delle sanzioni di cui all'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., configurando una specifica ipotesi di abuso del processo.
  • In presenza di rigetto del ricorso per cassazione, va dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa vigente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAmministratoriPartecipazioni sociali
RamiProcesso civileSocietarioContratti
SottomaterieRicorso per cassazioneResponsabilità degli amministratori
IstitutiGiudicatoOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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