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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 33664/2024 del 20/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione di avviso di accertamento (IRES, IVA, IRAP anno 2007) fondato su accertamento induttivo extracontabile disposto dall'Ufficio dopo il mancato esibire documenti richiesti con invito istruttorio n. I01929/2011. Questione centrale: la regolarità della notifica dell'invito istruttorio (posta/avviso di deposito/C.A.D. e notificazione presso la sede via consegna a persona presente - art. 145 c.p.c.). Inoltre censurate decisioni di merito relative alla preclusione probatoria per i documenti non prodotti e al riconoscimento dell'agevolazione fiscale per cooperative a mutualità prevalente (art. 12 L. 904/1977).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale (mancata prova del perfezionamento della notifica postale dell'invito istruttorio per mancanza dell'avviso di ricevimento/C.A.D.) e ha accolto altresì l'unico motivo del ricorso incidentale (errata valutazione in appello circa la regolarità della notifica eseguita presso la sede tramite consegna a persona presente). Per effetto di quanto sopra la sentenza della Commissione tributaria regionale è stata cassata e la causa rinviata alla Corte tributaria regionale del Lazio in diversa composizione per nuovo esame e per la liquidazione delle spese di legittimità. I restanti motivi del ricorso principale sono stati assorbiti.

Norme richiamate

  • Legge n. 890 del 1982, art. 8

    Secondo la giurisprudenza richiamata e la Corte, in caso di notifica postale di atti rilevanti (anche impositivi) ove si verifichi irreperibilità relativa, la prova del perfezionamento della notificazione può essere fornita esclusivamente mediante produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (C.A.D.). La sola prova di spedizione o della dichiarazione dell'agente notificatore non è sufficiente.

  • d.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, lett. d-bis

    La norma prevede la preclusione all'utilizzo in favore del contribuente di notizie, dati e documenti non addotti in risposta a un invito istruttorio regolarmente notificato; la Corte ne ricava che la preclusione opera solo se l'invito è stato effettivamente e provatamente notificato.

  • d.P.R. n. 600 del 1973, artt. 32 e 60

    Configurati nel contesto come norme che regolano le procedure istruttorie e gli oneri probatori connessi alla notificazione; la Corte ha ritenuto che l'Ufficio deve documentare il perfezionamento della notifica (avviso di ricevimento) e che la mera dichiarazione dell'agente non basta.

  • d.P.R. n. 633 del 1972, artt. 51 e 54

    Indicano gli ampi poteri dell'Ufficio in materia di accertamento e istruttoria; la Corte osserva che tali poteri, compresa la possibilità di procedere ad accertamento induttivo, vanno esercitati compatibilmente con le garanzie procedurali e con l'onere dell'Ufficio di provare la regolare notificazione delle richieste istruttorie.

  • Codice di procedura civile, art. 140

    Richiamato nel confronto giurisprudenziale: la Corte di legittimità stabilisce che, anche per notifiche in ipotesi di irreperibilità, serve la produzione dell'avviso di ricevimento per valutare la sorte della raccomandata informativa; principio esteso alla notifica postale degli atti impositivi.

  • Codice di procedura civile, art. 145

    Stabilisce la possibilità di notifica ad una persona presente nella sede della persona giuridica. La Corte ricorda la presunzione che la persona presente sia 'addetta' alla ricezione delle notifiche e che spetta all'ente destinatario, per superare la presunzione, provare l'assenza di un rapporto che la legittimasse ad agire come ricevente (anche incarico provvisorio/precario è sufficiente).

  • Legge n. 904 del 1977, art. 12

    Norma richiamata in relazione all'agevolazione fiscale (tassazione ridotta) a favore di cooperative a mutualità prevalente; la Corte di merito aveva riconosciuto il beneficio sulla base degli elementi prodotti, questione comunque rimasta in parte assorbita dal vizio procedurale principale.

  • Legge n. 449 del 1997, art. 21, comma 10

    Richiamata unitamente alla L. 904/1977 per il riconoscimento dell'agevolazione alle cooperative; la Corte non ha deciso definitivamente sulla materia sostanziale essendo intervenuta la cassazione per vizi procedurali.

  • Codice civile, art. 2700

    Citando l'art. 2700 in relazione a oneri probatori e produzione documentale; la Corte sostiene che la mera dichiarazione dell'agente notificatore non sostituisce la prova dell'avviso di ricevimento richiesta per dimostrare la regolare notifica postale.

  • Codice civile, art. 2697

    Richiamato nel motivo incidentale in tema di onere della prova: la Corte conferma che chi afferma un fatto (es. perfezionamento della notificazione) ha l'onere di provarlo mediante i mezzi idonei (esibizione dell'avviso di ricevimento).

  • Decreto legislativo n. 546 del 1992, artt. 18, 19, 32 e 57

    Norme processuali tributarie richiamate in relazione a forme di impugnazione e nullità; la Corte ha esaminato l'adeguatezza dell'istruttoria e l'ammissibilità di censure ritenute in appello tardive, ma ha infine assorbito tali questioni dopo aver accolto il motivo principale.

Massime di principio

  • In caso di notifica postale in ipotesi di irreperibilità relativa, per provare il perfezionamento della notificazione l'Amministrazione deve produrre in giudizio l'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (C.A.D.); la sola prova di spedizione o la sola dichiarazione dell'agente non sono sufficienti.
  • Se l'Ufficio non dimostra con idonea documentazione la regolare notifica dell'invito istruttorio, non può legittimamente fondare su di esso un accertamento induttivo extracontabile né applicare la preclusione probatoria prevista dall'art. 39 d.P.R. 600/1973.
  • Per la notificazione ad una persona giuridica mediante consegna a persona presente nella sede (art. 145 c.p.c.) opera una presunzione che la persona fosse addetta alla ricezione; l'ente destinatario ha l'onere di provare che la presenza era occasionale e che la persona non era incaricata di ricevere notifiche per vincere la presunzione.
  • Le preclusioni probatorie previste dalle norme tributarie operano solo se è pacifico e provato che l'invito istruttorio è stato regolarmente notificato e che il contribuente abbia avuto la concreta possibilità/obbligo di rispondere.
  • In controversie tributarie l'Amministrazione deve curare la prova degli adempimenti procedurali (in particolare notifiche) perché l'inosservanza di tali oneri processuali può comportare la cassazione dell'accertamento e il rinvio del giudizio per nuovo esame.
  • Quando siano sollevati questioni relative sia alla regolarità formale della notificazione sia alla qualità del destinatario che ha ricevuto l'atto presso la sede, il giudice deve valutare separatamente onere e sufficienza della prova prodotta dall'Amministrazione e l'eventuale capacità dell'ente di superare la presunzione di regolarità.

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