Cassazione Civile, Sentenza n. 33658/2024 del 20/12/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano gli accertamenti emessi dall'Agenzia delle Entrate per gli anni 2007-2009 (IVA, IRAP, IRPEF e addizionali), deducendo plurimi motivi: nullità per mancata notifica o mancata allegazione del processo verbale di constatazione (PVC) ai soci; errata determinazione della competenza dei costi e mancata deducibilità di talune poste (art. 109 TUIR); omissione di valutazione di documenti decisivi e vizi di motivazione in appello; illegittima conferma delle riprese ai fini IVA nonostante la sussistenza delle forniture e la documentazione prodotta; illegittima applicazione ai soci dell'art. 5 DPR 917/86 senza tenere conto dei presupposti. Inoltre era stata sollevata la questione della definizione agevolata (rottamazione/definizione-ter) e del perfezionamento dei pagamenti.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio per la gran parte degli avvisi di accertamento e cartelle impugnate in ragione del perfezionamento (in massima parte) della definizione agevolata o del pagamento delle rate; ha però rilevato che per alcuni specifici documenti (in particolare il documento n. 66813010458376000 relativo all'avviso T9D013D01398/2013 intestato a Donato Giampietro e alcuni documenti/partite relativi alla società per i quali la definizione non si è perfezionata per pagamento della rata 18 oltre i termini) l'estinzione non opera. Sul merito la Corte ha rigettato la maggior parte dei motivi (anche per inammissibilità in quanto vertenti su rivalutazione di fatto e apprezzamento delle prove riservato al giudice di merito) ma ha accolto il quinto motivo relativo alle riprese IVA: la Commissione regionale aveva erroneamente confermato la disconoscibilità della detrazione IVA nonostante la parte avesse fornito elementi sulla esistenza e realizzazione delle operazioni e nonostante i principi di neutralità IVA e la giurisprudenza che ammette la detrazione ove sussistano i requisiti sostanziali anche in presenza di carenze formali. Per questo motivo la sentenza di appello è stata cassata quanto alla questione IVA e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità. Le altre censure sono state rigettate o dichiarate inammissibili.
Norme richiamate
art. 21, comma 7, d.P.R. n. 633/1972
La Corte richiama che la norma opera quando le fatture sono per operazioni inesistenti e isola l'imposta relativa, impedendo la compensazione con l'IVA a valle; tuttavia ha ritenuto che nel caso concreto l'applicazione della disciplina delle fatture inesistenti non fosse corretta, poiché la parte aveva dimostrato l'effettiva esecuzione delle operazioni e sussistevano i requisiti sostanziali per la detrazione
art. 19, primo comma, d.P.R. n. 633/1972
Richiamato come principio di presupposto della detrazione IVA: la detrazione è ammessa quando è effettivamente effettuata l'operazione e sussistono i requisiti sostanziali; norme UE e giurisprudenza comunitaria confermano che carenze formali non escludono la detrazione se i requisiti sostanziali sono soddisfatti
Conferma del principio di trasparenza per le società di persone: l'accertamento unitario della società produce effetti automatici sui soci (imputazione dei redditi), sicché la pretesa impositiva può essere rivolta ai soci anche senza accertamento definitivo della società; implica litisconsorzio necessario tra società e soci
art. 109, comma 2, d.P.R. n. 917/1986
Norma sulla competenza/criteri di imputazione dei costi: la Corte ha ritenuto che la valutazione sulla sussistenza dei requisiti di competenza e inerenza dei costi sia questione di merito riservata al giudice di merito; non ha accolto la censura dei ricorrenti su questo profilo
La questione della mancata notifica o allegazione del PVC è stata esaminata: la Corte ha ritenuto che, nel caso concreto, l'eccezione non comportasse omessa pronuncia e che l'avviso di accertamento del socio possa richiamare per relationem l'avviso relativo alla società (giurisprudenza Cass.), garantendo conoscibilità degli atti
art. 21-bis, d.lgs. n. 74/2000
Norma citata ma non applicabile: la sentenza penale di assoluzione con efficacia di giudicato nel processo tributario non è stata rilevante nel caso perché i profili penali erano già stati recepiti dalla Commissione tributaria regionale
decreto legge n. 193/2016 (rottamazione) e d.l. 119/2018 (rottamazione-ter)
Riferimento alle istanze di definizione agevolata presentate; la Corte ha accertato il perfezionamento o meno delle definizioni (pagamento delle rate) e ha dichiarato estinto il giudizio per le posizioni perfezionate mentre ha escluso l'estinzione per le posizioni dove la definizione non si è perfezionata per ritardo nel pagamento
Richiamato in relazione al vizio di omessa pronuncia: la Corte ha stabilito che non sussiste omessa pronuncia quando la decisione di merito repelle implicitamente l'eccezione o quando la questione è incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia
art. 360 cod. proc. civ. (n. 3, 4 e 5)
Richiamato come possibile parametro di censura in cassazione; la Corte ha ritenuto molte delle censure inammissibili perché, in realtà, miravano a rimettere in discussione valutazioni di fatto e di merito che non sono sindacabili in cassazione salvo i casi previsti dalla norma
art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ.
Applicato per escludere la rilevabilità in cassazione di questioni già decise in appello sulle stesse ragioni di fatto; ha impedito la riapertura in cassazione di valutazioni probatorie identiche a quelle di primo grado
Massime di principio
- Se il contribuente perfeziona una definizione agevolata (rottamazione/definizione-ter) con il pagamento delle rate nei termini prescritti, le relative controversie si estinguono; pagamenti oltre i termini possono impedire il perfezionamento e lasciare ferma la controversia
- In materia IVA, la detrazione è fondata sui requisiti sostanziali (esistenza dell'operazione, soggetto passivo a monte, finalità imponibile a valle); carenze formali non necessariamente escludono la detrazione se il contribuente dimostra l'effettiva natura e destinazione delle acquisizioni
- Le questioni attinenti all'apprezzamento delle prove e alla valutazione dei fatti sono in prevalenza questioni di merito riservate al giudice di merito e per lo più inammissibili in Cassazione se mascherate da violazioni di legge
- La mancata allegazione o notifica del PVC può essere rilevante, ma in tema di società di persone l'avviso al socio che richiami per relationem l'accertamento della società può soddisfare l'obbligo motivazionale e la conoscibilità degli atti ove il socio possa prendere visione della documentazione societaria
- Nel contenzioso tributario relativo a società di persone, l'art. 5 DPR 917/86 rende l'accertamento unitario e determina litisconsorzio necessario tra società e soci: le posizioni comuni devono essere affrontate in un unico procedimento
- Per contestare in Cassazione la mancata valutazione di documenti o la carenza di motivazione del giudice di merito occorre indicare chiaramente il fatto storico omesso e dimostrare che si tratta di questione di diritto o di motivazione rilevante ai sensi delle specifiche fattispecie di ammissibilità (art. 360 c.p.c.)
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