Cassazione Civile, Sentenza n. 33670/2024 del 20/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2006: ricostruzione induttiva del reddito e valore della produzione netta e disconoscimento della detrazione IVA per operazioni passive; censura principale sulla nullità della notifica dell'invito istruttorio n. I01929/2011 e, secondariamente, sulla legittimità dell'uso di metodi induttivi e sulla preclusione all'utilizzo di documenti non prodotti dall'Ufficio
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale (e l'unico motivo del ricorso incidentale) ritenendo che l'Agenzia non abbia fornito prova adeguata del perfezionamento della notifica dell'invito (mancata produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa/C.A.D.). Per tale motivo la sentenza della Commissione tributaria regionale è stata cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è rinviata alla Corte di giustizia tributaria del Lazio in diversa composizione per nuovo esame, con determinazione anche delle spese di legittimità; i restanti motivi del ricorso principale sono stati assorbiti
Norme richiamate
d.P.R. n. 600 del 1973, art. 32
L'art. 32 regola le conseguenze della mancata esibizione di atti e documenti richiesti dall'Ufficio: la Corte ha ricordato che la preclusione all'utilizzo dei documenti non prodotti opera solo se la richiesta è effettivamente pervenuta e provata; se la notifica non è perfezionata non può operare la preclusione
d.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, lett. d) e d-bis
Norme su irregolarità delle scritture contabili e presunzioni: i richiami a irregolarità contabili sono utilizzabili se le scritture esibite risultano effettivamente carenti; la Corte ha osservato che l'accertamento sulle scritture necessita di adeguata motivazione e di riferimento agli elementi considerati
d.P.R. n. 633 del 1972, art. 54
Norma che consente il recupero a tassazione di detrazioni IVA indebitamente effettuate: la CTR aveva recuperato a tassazione l'IVA non documentata ai sensi di tale articolo
d.P.R. n. 633 del 1972, art. 51
Previsioni relative agli obblighi documentali e alle detrazioni IVA; la sentenza di merito ha fatto riferimento a profili di carenza documentale ai fini della negazione della detrazione
legge n. 890 del 1982, art. 7, comma 3
Richiamata nella materia delle notifiche: la Corte richiama la giurisprudenza secondo cui, in caso di notifica a mezzo posta in ipotesi di irreperibilità, la prova del perfezionamento spetta al notificante e si realizza con la produzione dell'avviso di ricevimento (C.A.D.)
legge n. 890 del 1982, art. 8
Interpretata in chiave costituzionale (artt. 24 e 111 Cost.) per affermare l'obbligo di produzione dell'avviso di ricevimento per provare la notifica postale informativa
cod. proc. civ., art. 145
Disciplina della notificazione presso la sede della persona giuridica: la Corte richiama il principio per cui la consegna a persona trovata nella sede fa sorgere una presunzione che costei fosse 'addetta' alla ricezione; la società ha onere di provare il contrario
cod. proc. civ., art. 2697
Regola generale sulla prova: la Corte si è richiamata al principio che l'onere della prova del perfezionamento della notifica grava sul notificante
cod. proc. civ., art. 2729
Rilevante in tema di efficacia probatoria degli atti redatti da pubblici ufficiali; la relazione dell'agente postale ha efficacia privilegiata ma non sostituisce l'obbligo di produrre il C.A.D. quando previsto
cod. proc. civ., art. 2700
Riferimento ai mezzi di prova: utilizzato nelle censure relative alla valutazione delle prove documentali
Costituzione, art. 24 e art. 111, comma 2
Principi di tutela dell'azione e della difesa e del giusto processo richiamati per giustificare l'onere di produrre l'avviso di ricevimento a garanzia della conoscibilità dell'atto
decreto legislativo n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4
Norme sul processo tributario e sulla motivazione: richiamata in relazione ai vizi di motivazione della sentenza impugnata
cod. proc. civ., art. 36, art. 118 disp. att. e art. 132
Richiami formali alla corretta motivazione e all'obbligo di trattare fatti decisivi: la ricostruzione dei giudici di merito è stata censurata per mancato accertamento su circostanze decisive (es. natura della presenza della consegnataria)
legge n. 904 del 1977, art. 12
Norma agevolativa per cooperative: la CTR aveva riconosciuto in sede di merito l'applicabilità dell'agevolazione per la natura di mutualità prevalente della cooperativa
legge n. 449 del 1997, art. 21, comma 10
Ulteriore riferimento normativo sulle agevolazioni fiscali per cooperative richiamato dalla CTR nel valutare la natura mutualistica della società
giurisprudenza della Cassazione (Sez. U., 15 aprile 2021, n. 10012)
Principio vincolante richiamato: in ipotesi di notifica postale in caso di irreperibilità relativa la prova del perfezionamento si dà con la produzione del C.A.D.; principio esteso a tutela del diritto di difesa
Massime di principio
- La prova del perfezionamento di una notifica postale informativa (raccomandata in caso di irreperibilità) grava sul notificante e richiede la produzione dell'avviso di ricevimento (C.A.D.): in mancanza, la notifica si considera non perfezionata
- La consegna di un atto presso la sede legale a persona presente nei locali crea una presunzione che quella persona fosse addetta alla ricezione; il destinatario societario deve provare che la persona non era addetta per superare la presunzione
- Se l'invito istruttorio non è provatamente pervenuto al destinatario, non può operare la preclusione all'utilizzo dei documenti non prodotti né giustificare l'impiego automatico di metodi di accertamento induttivi/extracontabili
- Nell'accertamento induttivo basato su indici di redditività occorre considerare la natura giuridica e organizzativa del contribuente (es. cooperativa a mutualità prevalente) e non applicare meccanicamente medie riferite a soggetti commerciali a fini di lucro
- In presenza di contestazioni rilevanti sulla notifica o sulla pertinenza temporale di inviti/atti (es. invito relativo a diversa annualità), il giudice deve esplicitamente valutare tali fatti; la mancata considerazione può determinare annullamento e rinvio
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