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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 33638/2024 del 20/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Brescia che aveva rigettato la loro opposizione all'esecuzione promossa da UBI Finance S.r.l. (per mezzo di Unione di Banche Italiane S.p.A.). I ricorrenti deducevano, in sintesi: a) l'inammissibilità del gravame proposto da UBI Finance/Unione di Banche Italiane per perdita di legittimazione, avendo quest'ultima ceduto il credito a Maior SPV S.r.l.; b) l'insufficiente prova dell'avvenuta cessione in blocco (cartolarizzazione) e della specifica ricomprensione del credito dedotto in esecuzione tra i crediti ceduti; c) difetti di motivazione della Corte d'appello sull'eccezione preliminare e sulla valutazione documentale; d) questioni accessorie sul titolo di credito e sulle spese.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il controricorso di Intesa Sanpaolo S.p.A. per carenza di prova documentale sul 'riacquisto' del credito. Ha accolto i primi due motivi di ricorso dei Bonassi (mancanza di motivazione della Corte d'appello sull'eccezione preliminare relativa alla legittimazione e carenza di motivazione sul punto probatorio relativo alla cessione in blocco), ritenendoli fondati, e ha cassato la sentenza impugnata limitatamente a tali profili. Gli altri motivi sono stati assorbiti. La causa è rinviata alla Corte d'appello di Brescia, in diversa composizione, per nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La Cassazione ha inoltre precisato che Maior SPV S.r.l. resta legittimata processualmente a partecipare al giudizio (avendo già partecipato nei gradi precedenti), ma che sul punto sostanziale della titolarità del credito occorrerà accertamento in sede di merito sul rinvio.

Norme richiamate

  • art. 615 c.p.c.

    art. 615, comma 2, c.p.c.

    Regola l'opposizione all'esecuzione; il giudizio di opposizione è strumentale al processo esecutivo e richiede l'accertamento della titolarità attuale del credito per valutare la legittimazione a procedere.

  • art. 156 c.p.c.

    Il vizio di notifica/avviso d'udienza è sanato quando le parti partecipano effettivamente al giudizio e svolgono le relative difese (deposito memorie, partecipazione all'udienza): il procedimento di Cassazione ha ritenuto sanato il vizio per partecipazione e requisitoria scritta del P.M.

  • art. 132 c.p.c.

    Imposizione del dovere di motivazione della decisione; la mancata motivazione sull'eccezione preliminare (legittimazione) costituisce vizio rilevante che determina la nullità parziale della decisione e legittima la cassazione.

  • art. 112 c.p.c.

    Principio generale sul decisum e dovere di pronuncia sulle questioni rilevanti: la Corte ha ravvisato carenza motivazionale in violazione di tale obbligo.

  • art. 111 c.p.c.

    Regole sulla successione nel processo di cognizione sono richiamate per evidenziare che, nel processo esecutivo, la costituzione del cessionario ha efficacia sostitutiva rispetto alla posizione del cedente e pertanto è necessario individuare il titolare attuale del credito.

  • art. 58 T.U.B. (d.lgs. n. 385/1993)

    art. 58 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 (T.U.B.)

    La pubblicazione/avviso di cessione in Gazzetta può assumere valore indiziario ma non è di per sé sufficiente a provare la ricomprensione di uno specifico credito in una cessione in blocco; occorre valutazione complessiva delle prove.

  • legge sulle cartolarizzazioni

    legge 30 aprile 1999 n. 30

    Rilevata in relazione alle operazioni di cessione in blocco (cartolarizzazione): la prova della cessione richiede più di una notifica pubblica, soprattutto quando il debitore contesta l'esistenza dei contratti.

  • art. 378 c.p.c.

    Citato in relazione al deposito di memorie da parte delle parti in Cassazione; la Corte ha considerato il deposito come elemento di partecipazione sanante.

  • art. 360 c.p.c.

    art. 360 c.p.c. n. 4 e n. 5

    Fattispecie di ricorso per cassazione invocate: vizio di motivazione (n. 5, poi assorbito nella motivazione) e violazione/errata applicazione di norme/fattispecie (n. 4); la Corte ha accolto i motivi pertinenti relativi alla carenza motivazionale e alla valutazione probatoria.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato per spiegare gli effetti dell'accertamento sul rapporto obbligatorio: nei giudizi di cognizione l'accertamento ha effetti anche verso dante causa e avente causa; nella esecuzione occorre però identificare il titolare attuale.

Massime di principio

  • In giudizio di opposizione all'esecuzione è essenziale dimostrare la catena di titolarità del credito: la semplice pubblicazione in Gazzetta (avviso di cessione) ha valore indiziario, non probatorio pieno, quando il debitore contesti la cessione o la ricomprensione del singolo credito.
  • La mancata motivazione della Corte d'appello su eccezioni preliminari rilevanti (come la perdita di legittimazione della parte che propone l'esecuzione) è vizio grave che può giustificare la cassazione; il giudice deve affrontare espressamente queste eccezioni.
  • Nel processo esecutivo la costituzione del cessionario ha effetto sostitutivo rispetto al cedente: pertanto, per proseguire l'esecuzione è necessario individuare e dimostrare chi sia l'attuale titolare del credito e chi il dante causa.
  • Se una parte nuova si costituisce in Cassazione o in grado successivo, deve fornire documentazione chiara e specifica della propria legittimazione (atti di cessione concreti, elenco identificabile dei crediti ceduti con riferimenti che permettano di verificare l'inclusione del credito contestato).
  • In caso di contestazione documentale relativa a cessioni in blocco/cartolarizzazioni, il giudice deve compiere un esame complessivo e motivato delle prove (anche alla luce della giurisprudenza che ne limita il valore probatorio della sola notifica pubblica).
  • Quando un vizio processuale (es. irregolarità della notifica d'udienza) è sanato dalla effettiva partecipazione delle parti (deposito memorie, requisitoria del P.M., partecipazione all'udienza), il giudice può ritenere il contraddittorio validamente instaurato.

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