Cassazione Civile, Sentenza n. 33638/2024 del 20/12/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Brescia che aveva rigettato la loro opposizione all'esecuzione promossa da UBI Finance S.r.l. (per mezzo di Unione di Banche Italiane S.p.A.). I ricorrenti deducevano, in sintesi: a) l'inammissibilità del gravame proposto da UBI Finance/Unione di Banche Italiane per perdita di legittimazione, avendo quest'ultima ceduto il credito a Maior SPV S.r.l.; b) l'insufficiente prova dell'avvenuta cessione in blocco (cartolarizzazione) e della specifica ricomprensione del credito dedotto in esecuzione tra i crediti ceduti; c) difetti di motivazione della Corte d'appello sull'eccezione preliminare e sulla valutazione documentale; d) questioni accessorie sul titolo di credito e sulle spese.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il controricorso di Intesa Sanpaolo S.p.A. per carenza di prova documentale sul 'riacquisto' del credito. Ha accolto i primi due motivi di ricorso dei Bonassi (mancanza di motivazione della Corte d'appello sull'eccezione preliminare relativa alla legittimazione e carenza di motivazione sul punto probatorio relativo alla cessione in blocco), ritenendoli fondati, e ha cassato la sentenza impugnata limitatamente a tali profili. Gli altri motivi sono stati assorbiti. La causa è rinviata alla Corte d'appello di Brescia, in diversa composizione, per nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La Cassazione ha inoltre precisato che Maior SPV S.r.l. resta legittimata processualmente a partecipare al giudizio (avendo già partecipato nei gradi precedenti), ma che sul punto sostanziale della titolarità del credito occorrerà accertamento in sede di merito sul rinvio.
Norme richiamate
art. 615, comma 2, c.p.c.
Regola l'opposizione all'esecuzione; il giudizio di opposizione è strumentale al processo esecutivo e richiede l'accertamento della titolarità attuale del credito per valutare la legittimazione a procedere.
Il vizio di notifica/avviso d'udienza è sanato quando le parti partecipano effettivamente al giudizio e svolgono le relative difese (deposito memorie, partecipazione all'udienza): il procedimento di Cassazione ha ritenuto sanato il vizio per partecipazione e requisitoria scritta del P.M.
Imposizione del dovere di motivazione della decisione; la mancata motivazione sull'eccezione preliminare (legittimazione) costituisce vizio rilevante che determina la nullità parziale della decisione e legittima la cassazione.
Principio generale sul decisum e dovere di pronuncia sulle questioni rilevanti: la Corte ha ravvisato carenza motivazionale in violazione di tale obbligo.
Regole sulla successione nel processo di cognizione sono richiamate per evidenziare che, nel processo esecutivo, la costituzione del cessionario ha efficacia sostitutiva rispetto alla posizione del cedente e pertanto è necessario individuare il titolare attuale del credito.
art. 58 T.U.B. (d.lgs. n. 385/1993)
art. 58 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 (T.U.B.)
La pubblicazione/avviso di cessione in Gazzetta può assumere valore indiziario ma non è di per sé sufficiente a provare la ricomprensione di uno specifico credito in una cessione in blocco; occorre valutazione complessiva delle prove.
legge sulle cartolarizzazioni
legge 30 aprile 1999 n. 30
Rilevata in relazione alle operazioni di cessione in blocco (cartolarizzazione): la prova della cessione richiede più di una notifica pubblica, soprattutto quando il debitore contesta l'esistenza dei contratti.
Citato in relazione al deposito di memorie da parte delle parti in Cassazione; la Corte ha considerato il deposito come elemento di partecipazione sanante.
art. 360 c.p.c. n. 4 e n. 5
Fattispecie di ricorso per cassazione invocate: vizio di motivazione (n. 5, poi assorbito nella motivazione) e violazione/errata applicazione di norme/fattispecie (n. 4); la Corte ha accolto i motivi pertinenti relativi alla carenza motivazionale e alla valutazione probatoria.
Richiamato per spiegare gli effetti dell'accertamento sul rapporto obbligatorio: nei giudizi di cognizione l'accertamento ha effetti anche verso dante causa e avente causa; nella esecuzione occorre però identificare il titolare attuale.
Massime di principio
- In giudizio di opposizione all'esecuzione è essenziale dimostrare la catena di titolarità del credito: la semplice pubblicazione in Gazzetta (avviso di cessione) ha valore indiziario, non probatorio pieno, quando il debitore contesti la cessione o la ricomprensione del singolo credito.
- La mancata motivazione della Corte d'appello su eccezioni preliminari rilevanti (come la perdita di legittimazione della parte che propone l'esecuzione) è vizio grave che può giustificare la cassazione; il giudice deve affrontare espressamente queste eccezioni.
- Nel processo esecutivo la costituzione del cessionario ha effetto sostitutivo rispetto al cedente: pertanto, per proseguire l'esecuzione è necessario individuare e dimostrare chi sia l'attuale titolare del credito e chi il dante causa.
- Se una parte nuova si costituisce in Cassazione o in grado successivo, deve fornire documentazione chiara e specifica della propria legittimazione (atti di cessione concreti, elenco identificabile dei crediti ceduti con riferimenti che permettano di verificare l'inclusione del credito contestato).
- In caso di contestazione documentale relativa a cessioni in blocco/cartolarizzazioni, il giudice deve compiere un esame complessivo e motivato delle prove (anche alla luce della giurisprudenza che ne limita il valore probatorio della sola notifica pubblica).
- Quando un vizio processuale (es. irregolarità della notifica d'udienza) è sanato dalla effettiva partecipazione delle parti (deposito memorie, requisitoria del P.M., partecipazione all'udienza), il giudice può ritenere il contraddittorio validamente instaurato.
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