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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 33647/2024 del 20/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Caruso aveva citato in giudizio Itaca S.r.l. per vizi costruttivi dell'immobile (infiltrazioni/umidità) chiedendo il risarcimento ex art. 1669 c.c.; il Tribunale di Varese aveva rigettato la domanda per decadenza dalla garanzia, la Corte d'appello di Milano aveva invece accolto l'appello di Caruso e condannato Itaca al risarcimento di euro 77.330,00. Itaca ha impugnato in Cassazione denunciando plurime violazioni: motivazione contraddittoria e/o carente (art. 132 c.p.c. e disp. att.), errore nel determinare il dies a quo per la decorrenza dell'anno di cui all'art. 1669 c.c. (sostenendo che la conoscenza del difetto fosse anteriore alla data ritenuta dal giudice), errata imposizione dell'onere probatorio sulla scoperta del difetto, vizi procedurali relativi all'apprezzamento della prova peritale (CTU) e quantificazione arbitraria del danno.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Itaca. Ha ritenuto che le presunte contraddizioni nella motivazione fossero, ove presenti, riconducibili a un errore materiale non idoneo a compromettere la comprensione della ratio decidendi. Ha confermato il principio secondo cui il termine annuale di cui all'art. 1669 c.c. decorre dal momento in cui il committente consegue un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale, conoscenza che di regola si acquisisce con l'acquisizione di relazioni peritali; la valutazione del dies a quo e dell'apprezzamento probatorio è questione di merito riservata ai giudici di merito e insindacabile in Cassazione se sostenuta da motivazione congrua. Ha inoltre rigettato le doglianze sulla CTU e sulla quantificazione del danno, ritenendo che la Corte d'appello avesse dato motivazione adeguata. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato, Itaca condannata alle spese di lite e al pagamento degli oneri previsti (liquidati in Euro 7.000,00 compensi + Euro 200,00 esborsi, e indicato l'ulteriore contributo unificato ex D.P.R. n.115/2002).

Norme richiamate

  • art. 1669 cod. civ.

    Il termine annuale per la denuncia del pericolo di rovina o di gravi difetti decorre dal giorno in cui il committente consegue un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale; manifestazioni di scarsa rilevanza o semplici sospetti non sono sufficienti; di regola tale conoscenza si acquisisce con l'acquisizione di relazioni peritali.

  • art. 132 cod. proc. civ.

    Invocata per censurare presunte motivazioni contraddittorie o carenti; la Corte ha precisato che la contraddittorietà rileva solo se impedisce di comprendere la ratio decidendi, mentre errori materiali nella formulazione non comportano nullità se dalla lettura complessiva emerge chiaramente la volontà del giudice.

  • 118 disposizioni attuative cod. proc. civ.

    Richiamata insieme all'art.132 per profili di motivazione; la Corte ha affermato che la motivazione è adeguata se consente di comprendere il percorso logico-fattuale che ha portato alla decisione.

  • art. 360 cod. proc. civ. (nn. 3,4,5)

    Limitazioni al sindacato di legittimità: i vizi denunciati (motivazione carente, violazione di legge, contraddittorietà) devono essere effettivi e non meri tentativi di rinnovare la valutazione di merito; la Corte distingue errori materiali da vizi della motivazione che pregiudicano la comprensione della decisione.

  • artt. 115 e 116 cod. proc. civ.

    Richiamati in relazione all'apprezzamento della prova e al potere istruttorio del giudice nel valutare gli elementi: la valutazione delle risultanze probatorie (anche consulenze tecniche) è rimessa al giudice di merito e non sindacabile in Cassazione se motivata.

  • art. 2697 cod. civ.

    Principio della ripartizione dell'onere della prova: eventuali contestazioni sull'onere probatorio (es. prova della scoperta del difetto) sono valutate nei limiti del sindacato di merito; non è ammessa una nuova valutazione dei fatti in Cassazione.

  • art. 281 sexies cod. proc. civ.

    Citata quale normativa applicata in primo grado alla sentenza del Tribunale (indicazione della formula procedimentale adottata dal giudice di primo grado); non rilevante ai fini del merito della Cassazione.

  • art. 13, comma 1-bis e 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha attestato la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto per i ricorsi proposti dopo il 30 gennaio 2013, imponendolo al ricorrente se dovuto.

Massime di principio

  • Il termine annuale previsto dall'art. 1669 c.c. decorre dal momento in cui il committente ha un'apprezzabile conoscenza oggettiva della gravità del vizio e della sua causa; per evitare decadenze è prudente acquisire e documentare perizie tecniche tempestive.
  • Le consulenze tecniche (CTU) hanno importanza centrale nel determinare il dies a quo e l'entità del danno: i giudici di merito possono basarsi su di esse e le loro valutazioni sono normalmente insindacabili in Cassazione se adeguatamente motivate.
  • In Cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione dei fatti o della prova: i motivi che chiedono il rinnovamento dell'apprezzamento di merito sono inammissibili, a meno che non emergano vizi di diritto o di motivazione che impediscano la comprensione della decisione.
  • Errori materiali o imprecisioni formali nella motivazione non comportano automaticamente l'annullamento se dalla lettura complessiva della sentenza risulta chiara la volontà del giudicante e la ratio decidendi.
  • Se il convenuto eccepisce la decadenza ex art. 1669 c.c., il committente deve allegare e, se necessario, provare quando e come abbia acquisito conoscenza del vizio; tuttavia la prova può consistere anche in elementi istruttori che i giudici di merito valutano nel loro complesso.
  • Nelle controversie su difetti costruttivi è essenziale documentare la natura e la gravità del danno, la sua incidenza sulla funzionalità dell'immobile e la causalità con l'opera: la mancata prova può determinare il rigetto o la riduzione del risarcimento.
  • Chi impugna una sentenza in Cassazione per vizi di motivazione deve mostrare che la carenza o la contraddittorietà sia tale da non consentire la comprensione della ratio decidendi; mere divergenze valutative non sono sufficienti.

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