Cassazione Civile, Ordinanza n. 28450/2023 del 12/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La società contribuente impugnava in cassazione la sentenza della CTR che aveva respinto l’appello contro il rigetto del ricorso avverso un avviso di accertamento IMU 2013 emesso da un Comune. Con il primo motivo deduceva nullità della sentenza per violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c., lamentando che il giudice di merito avesse travisato il contenuto della documentazione prodotta dall’ente impositore circa la legittimazione del funzionario che aveva sottoscritto l’atto con firma a stampa. Con il secondo motivo deduceva violazione della L. n. 296/2006, art. 1, comma 162, della L. n. 549/1995, art. 1, comma 87, e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che l’avviso fosse illegittimo per mancanza di un apposito provvedimento dirigenziale che autorizzasse il funzionario responsabile alla sottoscrizione con firma meccanografica invece che autografa.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Sul primo ha affermato che nel giudizio di legittimità non è censurabile la mera diversa valutazione dei mezzi di prova compiuta dal giudice di merito, e che il vizio di utilizzo di prove inesistenti è configurabile solo se il ricorrente specifichi in modo rigoroso l’assoluta impossibilità logica di ricavare dai documenti le conclusioni tratte dal giudice, onere non assolto nel caso di specie. Sul secondo ha ribadito che, in materia di tributi locali, la firma autografa può essere sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del responsabile quando l’atto sia prodotto con sistemi informativi automatizzati e il responsabile sia stato individuato con apposito provvedimento; inoltre ha ritenuto che la delibera di Giunta comunale prodotta in giudizio fosse idonea a designare il funzionario responsabile, senza che il richiamo al T.U.E.L. potesse escludere l’applicazione della disciplina speciale tributaria. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e statuizione sul contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È richiamato come parametro del vizio di nullità della sentenza per violazione di legge processuale, ma la Corte ne esclude l’applicazione perché non ricorre un uso di prove inesistenti nei termini rigorosi richiesti.
La violazione è configurabile solo se il giudice decide sulla base di prove inesistenti o estranee al processo; non basta contestare la diversa lettura del materiale probatorio.
La ricorrente lo invocava per il riparto dell’onere della prova, ma la Corte ritiene che l’onere argomentativo e probatorio sul dedotto travisamento non sia stato assolto.
art. 1, comma 162, L. 27 dicembre 2006, n. 296
Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere sottoscritti dal funzionario designato dall’ente locale per la gestione del tributo.
art. 1, comma 87, L. 28 dicembre 1995, n. 549
Per i tributi regionali e locali la firma autografa sugli atti di liquidazione e accertamento è sostituibile dall’indicazione a stampa del nominativo del responsabile, se gli atti sono prodotti da sistemi informativi automatizzati e il responsabile è indicato in un apposito provvedimento dirigenziale; la norma è considerata speciale e ancora vigente.
art. 11, comma 4, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
In materia ICI la giunta comunale designa il funzionario cui sono conferite le funzioni gestionali e che sottoscrive richieste, avvisi e provvedimenti; la disposizione è trattata come norma speciale.
art. 107 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267
È richiamato per la disciplina generale delle funzioni dirigenziali, ma la Corte lo reputa non idoneo a derogare alla normativa speciale tributaria.
art. 109 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267
È richiamato per l’attribuzione delle funzioni ai responsabili degli uffici nei comuni privi di dirigenti, ma non esclude la disciplina speciale sulla designazione del funzionario responsabile del tributo.
art. 274 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267
La Corte osserva che non contiene l’abrogazione espressa della disposizione tributaria speciale richiamata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Viene applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito censurare la mera diversa valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito; il vizio per violazione dell’art. 115 c.p.c. richiede l’allegazione e dimostrazione dell’utilizzo di prove inesistenti o estranee al processo, con carattere decisivo dell’errore.
- Chi deduce il travisamento della prova deve indicare puntualmente perché dal documento non fosse logicamente ricavabile la conclusione tratta dal giudice e deve mostrare che, espunto quel contenuto informativo, la decisione sarebbe necessariamente diversa.
- In materia di tributi locali, la sottoscrizione dell’avviso di accertamento può essere validamente resa con indicazione a stampa del nominativo del responsabile quando l’atto sia prodotto in modo automatizzato e il funzionario sia stato previamente designato dall’ente con l’atto richiesto dalla disciplina speciale.
- La disciplina speciale tributaria sulla designazione e sottoscrizione degli atti impositivi prevale sulla normativa generale dell’ordinamento degli enti locali, secondo il criterio per cui la legge generale posteriore non deroga alla legge speciale anteriore, se non nei casi di abrogazione espressa o incompatibilità insuperabile.
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