Cassazione Civile, Ordinanza n. 31459/2022 del 25/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (concessionario riscossione)
La controversia
Il debitore ha proposto opposizione avverso un'ingiunzione fiscale ex r.d. 639/1910 intimata dalla società incaricata della riscossione per conto del Comune. Ha sostenuto che la società non fosse legittimata a riscuotere le entrate, perché non iscritta all'albo dei gestori abilitati tenuto dal Ministero delle finanze. Dopo il rigetto dell'opposizione in primo grado e in appello, ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, denunciando violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 115 c.p.c., assumendo che fosse pacifico tra le parti il difetto del requisito di iscrizione all'albo ex art. 53 d.lgs. 446/1997 in capo alla società. La resistente ha controricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato, anzitutto, che il ricorso era tempestivo alla luce della sospensione dei termini processuali disposta dal d.l. 18/2020 per 64 giorni. Nel merito dell'unico motivo, però, ha ritenuto la censura inammissibile perché la decisione impugnata era conforme a un precedente della stessa Corte: le modifiche introdotte dalla legge finanziaria 2008 all'art. 52 del d.lgs. 446/1997, che estendono l'obbligo di iscrizione all'albo anche alle società affidatarie del servizio di riscossione, operano solo per le concessioni o i rinnovi stipulati dopo l'entrata in vigore della riforma e non travolgono le concessioni già in corso, in mancanza di una norma transitoria. Poiché il ricorrente aveva ammesso che l'affidamento del servizio era anteriore alla riforma del 2008, correttamente il giudice di merito aveva escluso la nullità dell'atto di riscossione.
Norme richiamate
ai sensi dell'articolo 380 bis c.p.c.
Richiamato solo per la proposta del consigliere relatore; la Corte ne discosta l'esito preliminare sulla tempestività del ricorso.
ai sensi dell'articolo 360, n. 3, c.p.c.
Viene invocato dal ricorrente come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.
violazione dell'articolo 2697 c.c.
La doglianza è formulata come violazione delle regole sull'onere della prova, ma viene ritenuta inammissibile perché mira in sostanza a contestare una soluzione di merito conforme a precedente consolidato.
violazione dell'articolo 115 c.p.c.
La censura è prospettata come violazione del principio di non contestazione, ma la Corte non la esamina nel merito per l'inammissibilità del motivo.
iscrizione all'albo di cui all'articolo 53 d.lgs. 446/97
È il requisito abilitante richiamato dal ricorrente per contestare la legittimazione alla riscossione; la Corte precisa che, per le concessioni anteriori alla riforma del 2008, la mancanza dell'iscrizione della società non determina nullità dell'atto di riscossione.
art. 52 del d. lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
La Corte richiama la modifica legislativa del 2008 che ha esteso l'obbligo di iscrizione all'albo anche alle società affidatarie del servizio di riscossione, ma solo per concessioni o rinnovi successivi all'entrata in vigore della riforma.
art. 1, comma 224, L. 244/2007
art. 1, comma 224, della legge n. 244/2007
Norma finanziaria del 2008 che ha modificato la disciplina previgente, con efficacia non retroattiva rispetto alle concessioni già in corso.
il d.l. 18/20, infatti, ha disposto la sospensione dei termini processuali per 64 giorni
Utilizzato per affermare la tempestività del ricorso, perché la sospensione dei termini processuali è stata di 64 giorni.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Fondamento per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente soccombente.
art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55
spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55
Richiamato ai soli fini della liquidazione delle spese processuali.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per violazione di legge è inammissibile quando la sentenza impugnata si conforma a un orientamento già consolidato della Corte e il ricorso non offre argomenti idonei a superarlo.
- Le modifiche normative che estendono requisiti abilitativi agli affidatari di un servizio pubblico o di riscossione non incidono, in assenza di una disciplina transitoria espressa, sulle concessioni già in corso al momento dell'entrata in vigore della riforma.
- Quando il rapporto concessorio o di affidamento è sorto anteriormente alla modifica legislativa, la mancanza del nuovo requisito introdotto successivamente non comporta automaticamente la nullità degli atti compiuti dal concessionario.
- Una doglianza che invochi violazione dell'art. 2697 c.c. o dell'art. 115 c.p.c. non è scrutinabile se, nella sostanza, mira solo a rimettere in discussione l'apprezzamento del merito già risolto in modo conforme a un precedente della Corte.
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