Cassazione Civile, Ordinanza n. 23110/2022 del 25/07/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo a IRES e IVA per l'anno 2011, con cui venivano contestati, tra l'altro, costi per operazioni ritenute inesistenti, il recupero di sopravvenienze passive e la deduzione di costi per schede carburante e per voci contabilizzate come "fatture da ricevere". La società aveva ottenuto un accoglimento solo parziale in primo grado. In appello l'Agenzia delle Entrate aveva ottenuto un accoglimento parziale, ma la CTR aveva ritenuto deducibili alcuni costi affermando, da un lato, che l'Ufficio non avesse motivato adeguatamente sull'indeducibilità di costi esposti in fattura e, dall'altro, che per le schede carburanti il contribuente non avesse dato prova specifica della corretta compilazione. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione delle norme sulla motivazione delle sentenze, assumendo che la CTR avesse fondato la decisione sull'esistenza di fatture mai prodotte dalla società; 2) violazione delle norme sostanziali e probatorie in materia di deducibilità dei costi d'impresa e di documentazione fiscale, sostenendo che la CTR avesse erroneamente posto a carico dell'Ufficio la prova contraria nonostante mancasse la prova della effettività del costo da parte della contribuente.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi, reputandoli strettamente connessi. Ha affermato che, in tema di reddito d'impresa, il contribuente deve dimostrare l'inerenza, l'esistenza, la natura e l'ammontare dei costi, nonché i fatti giustificativi e la concreta destinazione alla produzione; tale prova non può essere assolta con la sola esibizione di fatture, né con la mera regolarità formale delle scritture o dei pagamenti, soprattutto quando si controvertano operazioni oggettivamente inesistenti o comunque prive di adeguato supporto documentale. Nel caso concreto, dagli atti richiamati dall'Agenzia emergeva l'assenza di documentazione giustificativa a supporto delle voci contestate e non risultava che la contribuente avesse prodotto in giudizio le fatture richiamate. La motivazione della CTR è stata ritenuta meramente apparente, perplessa e obiettivamente incomprensibile, oltre che in contrasto con il materiale probatorio, poiché aveva affermato l'esistenza di fatture non prodotte e aveva erroneamente spostato sull'Ufficio l'onere della prova. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR Abruzzo in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La sentenza deve contenere una motivazione non solo esistente ma idonea a rendere intelligibile il percorso decisorio; la motivazione meramente apparente integra nullità.
art. 36, comma 2, nn. 2 e 4, d.lgs. n. 546/1992
Le sentenze tributarie devono esporre in modo adeguato i motivi in fatto e in diritto della decisione.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Consente di censurare la nullità della sentenza per difetto di motivazione nei casi in cui questa non raggiunga il minimo costituzionale.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Consente di denunciare la violazione delle norme sostanziali e probatorie in tema di deducibilità dei costi e riparto dell'onere della prova.
Per la deducibilità dei costi d'impresa occorre la loro inerenza all'attività imprenditoriale e la prova dell'esistenza e della natura del costo.
L'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla deduzione grava sul contribuente che deduce il costo.
Richiamato tra le norme asseritamente violate nel secondo motivo.
Richiamato tra le norme asseritamente violate nel secondo motivo.
Richiamato tra le norme asseritamente violate nel secondo motivo.
Richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla disciplina delle fatture IVA.
Se in sede di verifica il documento richiesto non è esibito, il contribuente non può poi produrlo in giudizio se ricorrono le condizioni previste dalla norma.
art. 61, comma 3, d.P.R. n. 600/1973
Richiamato nel motivo di ricorso come disposizione probatoria e documentale in materia tributaria.
art. 111, comma 6, Cost.
La motivazione deve superare il minimo costituzionale, altrimenti la sentenza è nulla per motivazione apparente.
Massime di principio
- In materia di reddito d'impresa, il contribuente che deduce un costo deve provarne l'inerenza, l'esistenza, la natura, l'ammontare e la concreta destinazione all'attività produttiva; la sola annotazione contabile o la sola fattura non bastano se non sorrette da adeguato supporto sostanziale.
- Quando si contestano operazioni oggettivamente inesistenti o costi privi di documentazione giustificativa, la deducibilità non può essere riconosciuta sulla base della mera regolarità formale delle scritture o dei pagamenti, perché tali elementi possono essere utilizzati anche per simulare operazioni fittizie.
- La motivazione della sentenza tributaria è nulla se, pur formalmente presente, non consente di comprendere la ratio decidendi o si pone in aperto contrasto con gli atti e le risultanze probatorie, fino a risultare apparente o incomprensibile.
- Nel riparto dell'onere della prova sui costi d'impresa, non può essere addossato all'Ufficio l'onere di dimostrare la non deducibilità di un costo quando il contribuente non abbia fornito un principio di prova della sua effettiva esistenza e inerenza.
- Se un documento richiesto in verifica non è stato esibito nei modi e nei termini previsti dalla disciplina tributaria, la sua successiva produzione in giudizio può essere preclusa nei limiti stabiliti dalla norma.
- In presenza di contestazioni su costi contabilizzati ma non adeguatamente documentati, il giudice deve verificare in concreto la prova offerta dal contribuente e non può fondare l'accertamento della deducibilità su un presupposto documentale non riscontrato negli atti.
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