Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 14783/2026 del 18/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

L'Agenzia delle entrate aveva notificato alla società un avviso di accertamento per il periodo d'imposta 1 luglio 2010 - 30 giugno 2011, recuperando a tassazione maggior imponibile ai fini Irpef, Ires, Irap, oltre sanzioni e interessi. L'atto si fondava su quattro rilievi: (1) indeducibilità, ai fini Irap, del costo corrisposto a un terzo per prestazioni professionali, ritenute dall'Ufficio riconducibili a un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e quindi assimilate al lavoro dipendente; (2) indeducibilità, ai fini Ires, Irap e Iva, delle spese per lavori eseguiti su un immobile in locazione, qualificati come interventi straordinari di competenza del proprietario; (3) indeducibilità, ai fini Ires e Irap, di parte degli ammortamenti di alcuni beni, perché calcolati secondo l'uso effettivo e non secondo i coefficienti ministeriali e senza dimezzamento nel primo anno; (4) indeducibilità, ai fini Irap, delle somme corrisposte all'amministratore per l'uso dell'auto personale, ritenute compenso. La CTP aveva accolto il ricorso sul primo, terzo e quarto rilievo, confermando il secondo; la CTR, invece, aveva accolto l'appello dell'Ufficio e rigettato quello della società, confermando tutte le riprese. In Cassazione la società ha dedotto: omesso esame del fatto decisivo dell'autonoma organizzazione del consulente e violazione delle norme su co.co.co. e Irap quanto alla prima ripresa; violazione dell'art. 109 t.u.i.r., dell'art. 5 d.lgs. 446/1997 e dell'art. 19 d.P.R. 633/1972 quanto alla seconda; errata applicazione dell'art. 102, comma 2, t.u.i.r. sull'ammortamento; violazione degli artt. 5 e 11 d.lgs. 446/1997 quanto al rimborso all'amministratore per l'auto.

La decisione

La Corte ha accolto soltanto il quarto motivo e ha rigettato i primi tre. Ha ritenuto infondati i motivi relativi alla qualificazione del rapporto col collaboratore, osservando che la CTR aveva accertato in fatto un rapporto sostanzialmente assimilabile al lavoro subordinato, inserito nell'organizzazione aziendale della società, senza autonoma organizzazione del prestatore; ha inoltre escluso che vi fosse un vizio di omesso esame o violazione di legge, trattandosi di una censura volta in realtà a rivalutare i fatti. Ha rigettato anche il motivo sugli ammortamenti, affermando che l'art. 102, comma 2, t.u.i.r. impone il ricorso ai coefficienti ministeriali e al dimezzamento del primo esercizio, senza spazio per criteri discrezionali basati sull'uso effettivo. Quanto alle spese di ristrutturazione dell'immobile in locazione, invece, ha cassato la sentenza perché la CTR aveva escluso la deducibilità in ragione della natura straordinaria dei lavori e del fatto che il beneficio finale fosse del locatore; la Corte ha invece richiamato il principio per cui, ai fini Iva e delle imposte dirette, rileva la strumentalità dell'immobile all'attività d'impresa e l'inerenza del costo, a prescindere dalla natura ordinaria o straordinaria dell'intervento. Sul compenso per l'uso dell'auto dell'amministratore, la Corte ha ritenuto corretto l'accertamento della CTR secondo cui si trattava di rimborso spese e, comunque, di costo non deducibile ai fini Irap per effetto dell'art. 11, comma 2, d.lgs. 446/1997. Il ricorso è stato quindi accolto parzialmente con cassazione della sentenza impugnata limitatamente al quarto motivo e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, sezione staccata di Brescia, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    parametro per denunciare la violazione o falsa applicazione di legge

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    parametro per denunciare l'omesso esame di un fatto decisivo

  • art. 50, comma 1, lett. c-bis), t.u.i.r.

    ricomprende tra i redditi assimilati al lavoro dipendente i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa svolti senza vincolo di subordinazione, nel quadro di un rapporto unitario e continuativo, senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita

  • art. 50, comma 1-bis, t.u.i.r.

    richiamato dalla ricorrente per escludere l'assimilazione al lavoro dipendente in presenza di mezzi organizzativi propri

  • art. 5 d.lgs. n. 446 del 1997

    norma richiamata per la deducibilità ai fini Irap e per il coordinamento con i criteri di qualificazione dei costi

  • art. 11, comma 1, lett. b), n. 3, d.lgs. n. 446 del 1997

    prevede l'indeducibilità ai fini Irap dei compensi corrisposti in relazione a rapporti di collaborazione assimilati al lavoro dipendente

  • art. 109, comma 5, t.u.i.r.

    richiamato sulla deducibilità/inerenza dei costi

  • art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972

    richiamato in tema di detrazione Iva

  • art. 102, comma 2, t.u.i.r.

    impone che la deduzione delle quote di ammortamento avvenga nei limiti dei coefficienti ministeriali, ridotti alla metà per il primo esercizio, senza criteri diversi discrezionali

  • art. 36 Cost.

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sull'ammortamento

  • art. 11, comma 2, d.lgs. n. 446 del 1997

    dal 2008 rende indeducibili ai fini Irap i rimborsi spese riconosciuti all'amministratore per l'uso dell'auto personale

  • art. 2426 c.c., primo comma, n. 2

    richiamato per affermare che l'ammortamento deve essere sistematico e rapportato alla durata normale di utilizzazione del bene

  • d.m. 31 dicembre 1988

    fonte dei coefficienti ministeriali di ammortamento applicabili ai beni strumentali

  • art. 34 legge n. 342 del 2000

    ha introdotto la lett. c-bis nell'art. 47, poi art. 50 t.u.i.r., e la correlata disciplina Irap

  • Cass., Sez. U., n. 9451/2016

    esclude l'autonoma organizzazione in capo a chi è inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità e interesse

  • Cass., Sez. U., n. 11533/2018

    ai fini Iva la detrazione spetta per lavori su immobili di terzi se vi è nesso di strumentalità con l'attività d'impresa o professionale, anche potenziale

  • Cass. n. 23278/2018

    il principio di inerenza dei costi è unitario anche ai fini delle imposte dirette

  • Cass. n. 3618/2020

    conferma che l'applicazione di coefficienti di ammortamento superiori a quelli ministeriali contrasta con l'art. 102, comma 2, t.u.i.r.

Massime di principio

  • In tema di rapporti di collaborazione, la qualificazione ai fini fiscali dipende dagli elementi sostanziali del rapporto; se il prestatore è inserito stabilmente nell'organizzazione del committente, con continuità, esclusività e retribuzione prestabilita, il costo può essere assimilato ai compensi di lavoro dipendente ai fini Irap.
  • L'autonoma organizzazione del prestatore non sussiste quando l'attività è svolta all'interno di una struttura organizzativa riferibile ad altri; il riferimento all'inserimento nell'organizzazione del committente implica, di regola, l'assenza di mezzi organizzati propri del collaboratore.
  • Le censure di violazione di legge non possono essere utilizzate per ottenere una nuova valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito, se la decisione impugnata ha già accertato in fatto gli elementi caratterizzanti il rapporto.
  • Ai fini Iva e delle imposte dirette, le spese per lavori su immobili di terzi sono deducibili/detraibili quando l'immobile sia strumentale all'attività d'impresa o professionale; la natura ordinaria o straordinaria dell'intervento e il fatto che il beneficio finale ricada sul locatore non sono di per sé decisivi.
  • Per la deduzione delle quote di ammortamento dei beni strumentali occorre attenersi ai coefficienti ministeriali e al dimezzamento nel primo esercizio previsti dall'art. 102, comma 2, t.u.i.r.; non è consentito sostituire a tali criteri un ammortamento commisurato all'uso effettivo del bene.
  • In materia Irap, i rimborsi spese riconosciuti all'amministratore per l'uso dell'auto personale non sono deducibili se rientrano nel perimetro dell'art. 11, comma 2, d.lgs. 446/1997; la qualificazione del costo come rimborso spese è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.