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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20734/2026 del 18/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (agente della riscossione)

La controversia

Un contribuente aveva proposto ricorso nel 2016 contro venti cartelle di pagamento relative a tributi erariali e locali per gli anni 2000-2012, conosciute attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta; aveva inoltre impugnato un'iscrizione ipotecaria del 2005 e un fermo amministrativo del 2008. Deduceva la mancata notifica degli atti presupposti, la prescrizione dei crediti e la mancanza di sottoscrizione o di potere di firma dei funzionari che avevano sottoscritto gli atti. La CTP aveva dichiarato il difetto di giurisdizione per alcune cartelle non tributarie e l'illegittimità di altre iscrizioni per prescrizione o carenza documentale. La CTR aveva rigettato l'appello dell'Agente per la riscossione ritenendo impugnabile l'estratto di ruolo e negando l'applicazione della prescrizione decennale in assenza di giudicato. L'Agenzia delle entrate - Riscossione ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha contestato l'ammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo, sostenendo che essa sia consentita solo in caso di omessa o invalida notifica delle cartelle e non quando la notifica sia stata provata; con il secondo ha censurato la decisione sulla prescrizione, deducendo l'erronea applicazione degli artt. 2946, 2953 e 2948 c.c. e delle norme sulla riscossione per tributi locali ed erariali.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che, nel caso concreto, il contribuente non avesse documentato neppure in cassazione di versare in una delle ipotesi di diretta impugnazione della cartella o del ruolo previste dall'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973, come modificato dallo ius superveniens; ha quindi rilevato il difetto di interesse ad agire e, per tale ragione, ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata, decidendo nel merito e dichiarando inammissibile il ricorso introduttivo del contribuente contro l'estratto di ruolo relativo a cartelle per debiti tributari. Il secondo motivo è rimasto assorbito. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate per la peculiarità della questione e per l'evoluzione normativa e giurisprudenziale.

Norme richiamate

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    ha consentito la trattazione in camera di consiglio del ricorso per cassazione

  • art. 330 c.p.c.

    in tema di notificazione del ricorso per cassazione nelle controversie tributarie, opera la disciplina della notificazione presso il domicilio risultante in primo grado nei casi indicati dalla giurisprudenza di legittimità

  • art. 17, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992

    è richiamato per il principio di ultrattività dell'indicazione della residenza o sede e dell'elezione di domicilio effettuate in primo grado

  • art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992

    viene evocato quanto all'impugnabilità degli atti della riscossione e del ruolo

  • art. 3-bis d.l. n. 146 del 2021, conv. in L. n. 215 del 2021

    ha introdotto la non impugnabilità dell'estratto di ruolo e i casi specifici di diretta impugnazione del ruolo e della cartella

  • art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973

    è la norma che delimita i casi in cui il ruolo e la cartella, se invalidamente notificati, sono direttamente impugnabili e che, nel caso concreto, ha portato a negare l'interesse ad agire

  • art. 12, comma 1, d.lgs. n. 110 del 2024

    ha ampliato le ipotesi di immediata giustiziabilità del ruolo e della cartella invalidamente notificati

  • art. 372 c.p.c.

    è indicato come mezzo per il deposito documentale in cassazione ai fini della prova dello specifico interesse ad agire

  • art. 2946 c.c.

    richiamato nel motivo di ricorso sulla prescrizione decennale dei crediti

  • art. 2953 c.c.

    richiamato nel motivo di ricorso per censurare l'erroneo richiamo alla prescrizione breve in presenza di cartelle non opposte o atti non coperti da giudicato

  • art. 2948, comma 4, c.c.

    richiamato nel motivo di ricorso sulla prescrizione quinquennale

  • art. 382 c.p.c.

    ha consentito la cassazione senza rinvio e la decisione nel merito con declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo

Massime di principio

  • L'estratto di ruolo, in quanto mero elaborato informatico contenente gli elementi di un atto impositivo, non è di per sé impugnabile; l'impugnazione diretta del ruolo o della cartella è ammissibile solo nei casi tipizzati dalla legge quando la cartella o il ruolo siano stati omessi o notificati invalidamente e il debitore dimostri un concreto pregiudizio o un interesse attuale alla tutela.
  • L'interesse ad agire è una condizione dell'azione di natura dinamica: deve sussistere fino alla decisione e, nei processi pendenti, può essere inciso da norme sopravvenute che restringono o specificano i casi di tutela immediata.
  • Nel giudizio di legittimità, il contribuente che invochi la diretta impugnazione del ruolo o della cartella deve documentare la ricorrenza delle condizioni previste dalla disciplina sopravvenuta; in difetto, la Corte può rilevare d'ufficio la carenza di interesse ad agire.
  • Quando il ricorso introduttivo risulti inammissibile per difetto di interesse ad agire, la cassazione può avvenire senza rinvio e la Corte può decidere nel merito dichiarando l'inammissibilità dell'impugnazione originaria.
  • La questione della prescrizione dei crediti resta assorbita se viene meno, per ragioni processuali, la possibilità stessa di esaminare nel merito l'impugnazione proposta contro l'estratto di ruolo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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