Cassazione Civile, Ordinanza n. 25409/2026 del 16/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società estera aveva impugnato un avviso di accertamento relativo all'omesso versamento dell'imposta unica sulle scommesse per l'anno 2015, contestata quale obbligata in solido con il titolare di un centro di trasmissione dati operante per conto di un bookmaker privo di concessione. Erano state irrogate anche le sanzioni. Il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso limitatamente alla quantificazione del tributo e delle sanzioni. Il giudice d'appello aveva respinto sia l'appello principale dell'amministrazione sia quello incidentale della società, ritenendo applicabile per il 2015 il criterio di determinazione dell'imposta previsto dall'art. 24, comma 10, del d.l. n. 98 del 2011, e non il metodo forfettario del triplo della media provinciale previsto dall'art. 1, comma 644, lett. g), della legge n. 190 del 2014, divenuto operativo dal 1° gennaio 2016 per effetto della modifica introdotta dalla legge n. 208 del 2015. L'amministrazione ha proposto due motivi: con il primo ha sostenuto che il metodo forfettario dovesse applicarsi anche all'anno 2015 ai soggetti non regolarizzati né nel 2015 né nel 2016; con il secondo ha censurato la decisione d'appello per avere demandato all'amministrazione la rideterminazione dell'imposta e delle sanzioni, anziché procedere direttamente alla quantificazione nel giudizio tributario. La società ha resistito e proposto ricorso incidentale, articolato in sostanza in tre motivi: omessa pronuncia sulla non applicabilità della disciplina della legge n. 220 del 2010; violazione del diritto dell'Unione europea, dei principi di parità di trattamento, non discriminazione e tutela del legittimo affidamento, con richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia; mancata applicazione dell'esimente dell'obiettiva incertezza normativa alle sanzioni.
La decisione
La Corte ha respinto l'istanza di trattazione in pubblica udienza, ritenendo consolidati i principi applicabili. Ha rigettato il primo motivo dell'amministrazione, stabilendo che per l'anno d'imposta 2015 continuava ad applicarsi il metodo di calcolo previsto dall'art. 24, comma 10, del d.l. n. 98 del 2011. La legge n. 208 del 2015 aveva infatti prorogato di un anno sia il termine per la regolarizzazione sia l'operatività del nuovo criterio forfettario, che si applicava a decorrere dal 1° gennaio 2016 a tutti i soggetti non regolarizzati, indipendentemente dalla loro adesione alla procedura entro il nuovo termine. Ha accolto il secondo motivo, ritenendo che il processo tributario sia un giudizio di impugnazione-merito: quando l'atto impositivo è invalido per ragioni sostanziali, il giudice deve determinare direttamente l'imposta e le sanzioni dovute entro i limiti delle domande, senza rimettere la quantificazione all'amministrazione. Ha rigettato integralmente il ricorso incidentale. In particolare, ha confermato che il bookmaker estero è soggetto passivo dell'imposta per l'attività di raccolta svolta tramite centri di trasmissione dati in Italia; ha escluso la violazione del diritto dell'Unione europea, richiamando la sentenza della Corte di giustizia nella causa C-788/18, e ha negato la necessità di un nuovo rinvio pregiudiziale. Ha inoltre escluso, per l'anno 2015, l'obiettiva incertezza normativa idonea a escludere le sanzioni. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata, anche per le spese, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise in diversa composizione.
Norme richiamate
art. 1, comma 643, legge n. 190 del 2014
In attesa del riordino della materia dei giochi pubblici, ai soggetti non collegati al totalizzatore nazionale era consentita la regolarizzazione della posizione fiscale.
Disciplina la procedura di regolarizzazione degli operatori non collegati al totalizzatore nazionale.
art. 1, comma 644, lett. g), legge n. 190 del 2014
L'imposta si applica su di un imponibile forfetario coincidente con il triplo della media della raccolta effettuata nella provincia ove è ubicato l'esercizio o il punto di raccolta.
Prevede il metodo forfettario per i soggetti non regolarizzati, ma, nella formulazione modificata, lo rende applicabile ai periodi d'imposta decorrenti dal 1° gennaio 2016.
art. 1, comma 926, legge n. 208 del 2015
Le parole indicanti l'anno 2015 sono sostituite dalla parola 2016; le parole "1º gennaio 2015" sono sostituite da "1º gennaio 2016".
Proroga di un anno i termini della regolarizzazione e l'inizio di applicazione del metodo forfettario.
art. 24, comma 10, d.l. n. 98 del 2011, convertito dalla legge n. 111 del 2011
Nel caso di scommesse comunque non affluite al totalizzatore nazionale, l'Ufficio determina l'imposta dovuta anche utilizzando elementi documentali o, in mancanza, determinando induttivamente la base imponibile.
Resta applicabile ai periodi d'imposta anteriori al 1° gennaio 2016, incluso il 2015.
art. 4, comma 1, lett. b), n. 3.1), d.lgs. n. 504 del 1998
Aliquota massima prevista per la tipologia di scommessa.
Costituisce il parametro dell'aliquota applicabile nella determinazione dell'imposta unica.
art. 3, d.lgs. n. 504 del 1998
La disciplina dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse.
Costituisce, insieme alla normativa interpretativa successiva, il fondamento dell'assoggettamento all'imposta del bookmaker che realizza il presupposto impositivo tramite centri operanti in Italia.
art. 1, comma 66, legge n. 220 del 2010
L'imposta è dovuta anche nel caso di scommesse raccolte al di fuori del sistema concessorio.
Ha natura interpretativa e chiarisce l'inclusione nell'imposizione dell'attività di raccolta svolta fuori dal sistema concessorio, individuando la responsabilità tributaria del bookmaker e, per i rapporti successivi al 2011, anche del gestore della ricevitoria.
art. 35, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992
Il processo tributario non consente una pronuncia di condanna indeterminata.
Impone al giudice tributario, quando rilevi l'invalidità sostanziale dell'atto, di esaminare il merito e determinare direttamente il quantum dovuto.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
Costituisce il fondamento processuale dei motivi di ricorso relativi alla violazione di legge e alla nullità della sentenza o del procedimento.
art. 56 TFUE
La Corte ha escluso che la disciplina italiana dell'imposta unica violi la libera prestazione dei servizi o discrimini i bookmaker esteri.
art. 267, terzo comma, TFUE
Non è stato disposto un nuovo rinvio pregiudiziale, essendo le questioni già state esaminate dalla Corte di giustizia.
art. 5, commi 1 e 6, d.lgs. n. 472 del 1997
La Corte ha escluso i presupposti per applicare l'esimente dell'obiettiva incertezza normativa alle sanzioni relative al 2015.
art. 10, legge n. 212 del 2000
Il principio di tutela dell'affidamento e della buona fede non esclude, nel caso concreto, l'applicazione delle sanzioni per l'anno 2015.
art. 1, commi 64 e 66, legge n. 220 del 2010
La disciplina persegue finalità di tutela dei consumatori, dei minori, dell'ordine pubblico e di recupero dell'imponibile, senza costituire una sanzione afflittiva.
artt. 3, 53 e 97 Cost.
La Corte ha ritenuto non rilevante la questione di legittimità costituzionale e ha richiamato l'orientamento secondo cui il criterio forfettario è ragionevole, non esclude la prova contraria e rispetta capacità contributiva e imparzialità amministrativa.
art. 111 Cost.
Richiamato quale parametro, insieme agli artt. 6 CEDU e 47 CDFUE, per escludere pronunce di condanna indeterminate nel processo tributario.
art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto dell'obbligo, ove dovuto, di versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente incidentale.
Massime di principio
- Quando una modifica legislativa proroga sia il termine per una procedura di regolarizzazione sia la decorrenza di un nuovo criterio di determinazione dell'imposta, il nuovo criterio si applica dalla nuova data espressamente prevista a tutti i soggetti cui la disciplina si riferisce, indipendentemente dalla loro adesione alla regolarizzazione entro il termine prorogato.
- Per i periodi d'imposta anteriori alla decorrenza del nuovo criterio forfettario, resta applicabile il precedente metodo di determinazione induttiva dell'imponibile previsto dalla disciplina previgente.
- Nel processo tributario di impugnazione-merito, quando il giudice ritiene l'atto impositivo invalido per ragioni sostanziali, deve determinare direttamente l'imposta e le sanzioni dovute entro i limiti delle domande e degli elementi acquisiti, non potendo rimettere la quantificazione all'amministrazione finanziaria.
- Il bookmaker estero che raccoglie scommesse in Italia tramite centri di trasmissione dati realizza il presupposto dell'imposta unica ed è soggetto passivo del tributo, anche se opera al di fuori del sistema concessorio.
- L'assoggettamento all'imposta unica del bookmaker estero e del gestore del centro di trasmissione dati non integra, di per sé, una sanzione afflittiva, ma costituisce un ordinario meccanismo impositivo fondato sulla gestione di scommesse raccolte nel territorio nazionale.
- L'imposizione uniforme delle scommesse raccolte in Italia non viola il diritto dell'Unione europea quando si applica senza distinzione in base al luogo di stabilimento dell'operatore e risponde a finalità di tutela dei consumatori, dei minori, dell'ordine pubblico e di contrasto all'evasione, nel rispetto della proporzionalità.
- Il criterio forfettario di determinazione dell'imposta fondato sul triplo della media provinciale può costituire un accertamento induttivo ragionevole quando l'assenza di collegamento al totalizzatore nazionale impedisce la ricostruzione integrale della raccolta, purché sia ammessa la prova contraria del contribuente.
- L'esimente dell'obiettiva incertezza normativa in materia di imposta unica sulle scommesse non opera per l'annualità 2015 quando, alla data dell'obbligazione tributaria, la norma interpretativa aveva già chiarito l'assoggettamento del bookmaker privo di concessione.
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