Cassazione Civile, Ordinanza n. 25401/2026 del 16/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il ricorrente, cittadino nigeriano entrato irregolarmente in Italia nel 2011 e privo di passaporto, era stato destinatario di un provvedimento di espulsione e di successivi provvedimenti di trattenimento presso un CPR. Durante il trattenimento aveva presentato una domanda reiterata di protezione internazionale, dichiarata inammissibile dalla Commissione territoriale. A seguito dell'accoglimento, da parte del Tribunale competente, dell'istanza cautelare proposta contro tale diniego, era venuto meno il titolo ordinario di trattenimento. La Questura aveva quindi disposto la dimissione dal CPR e applicato misure alternative al trattenimento, consistenti nell'obbligo di dimora e nell'obbligo di presentazione presso una questura. Il provvedimento era stato notificato personalmente al ricorrente. Gli atti erano stati trasmessi al Tribunale per la convalida; il giudice aveva fissato l'udienza in videoconferenza, disponendo la comunicazione urgente alla questura, ma non risultava agli atti la prova della comunicazione dell'udienza al ricorrente. Il Tribunale aveva comunque convalidato le misure, ritenendo sufficiente la notifica del provvedimento questorile e ravvisando il rischio di fuga e la pericolosità sociale. Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato la nullità del procedimento per mancata prova della notifica del provvedimento applicativo delle misure e la violazione del contraddittorio. Con il secondo motivo ha contestato l'erroneo coordinamento tra la disciplina del testo unico sull'immigrazione e quella applicabile ai richiedenti protezione internazionale, nonché il difetto di motivazione sui presupposti del rischio di fuga e dell'efficace applicabilità delle misure. Con il terzo motivo ha dedotto la violazione del diritto alla libertà personale e delle garanzie convenzionali, sostenendo l'ineffettività del controllo giurisdizionale per la mancata notifica del provvedimento e dell'udienza.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi. Quanto alla prima censura, ha rilevato che il provvedimento del Questore era stato regolarmente notificato al ricorrente e che tale notifica costituisce la condizione di efficacia delle misure, mentre la comunicazione della data dell'udienza non è richiesta quale condizione di validità del procedimento di convalida. Il procedimento è strutturato in forma cartolare ed eventuale, con diritto di difesa assicurato dalla notifica del provvedimento contenente gli avvisi sulle facoltà difensive e dalla possibilità di presentare memorie; il ricorrente era inoltre assistito da un difensore di fiducia, presente all'udienza e autore di memoria difensiva. La Corte ha ritenuto adeguata anche la motivazione sui presupposti sostanziali delle misure: la pericolosità sociale era stata desunta dai precedenti penali e di polizia, con indicazione della loro attualità, mentre il rischio di fuga era stato fondato sull'assenza di passaporto, sulla mancanza di un domicilio affidabile, sulle pregresse violazioni di provvedimenti e sui tentativi di elusione dei controlli di frontiera. È stato ritenuto legittimo il coordinamento tra la disciplina dei richiedenti protezione internazionale e il rinvio alle disposizioni del testo unico sull'immigrazione. La Corte ha inoltre escluso che le misure non detentive imponessero il modello partecipato di udienza previsto per il trattenimento, reputando sufficiente un controllo giurisdizionale tempestivo ed effettivo anche in forma cartolare. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 1.500 per compensi oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
La disposizione, applicabile alle misure alternative al trattenimento del richiedente protezione internazionale, rinvia all'art. 14, comma 1-bis, del d.lgs. 286/1998 e rende applicabile il relativo regime di efficacia e di garanzie difensive.
Il provvedimento che dispone le misure alternative ha effetto dalla notificazione all'interessato e deve contenere l'avviso della facoltà di presentare memorie o deduzioni al giudice della convalida; non è richiesta la comunicazione della data dell'udienza quale condizione di validità del procedimento cartolare.
La comunicazione dell'udienza è prevista per il procedimento relativo al trattenimento, ma tale disciplina non è stata ritenuta estensibile al procedimento di convalida delle misure alternative.
Richiamato dal ricorrente nel quadro delle garanzie e della disciplina del trattenimento dei richiedenti protezione internazionale.
Ha costituito il fondamento del precedente provvedimento autonomo di trattenimento del richiedente protezione internazionale.
Hanno costituito il fondamento della richiesta di proroga del trattenimento.
Individua gli indicatori rilevanti per la valutazione del rischio di fuga; nella specie sono stati valorizzati l'assenza di passaporto, la mancanza di domicilio affidabile, le pregresse violazioni di provvedimenti e i tentativi di elusione dei controlli di frontiera.
art. 13 Cost.
Invocato a tutela della libertà personale e delle garanzie procedurali connesse alle misure applicate.
art. 24 Cost.
Richiamato a sostegno del diritto di difesa; la Corte ha ritenuto tale diritto garantito dalla notifica del provvedimento, dalla facoltà di presentare memorie e dall'assistenza del difensore.
art. 111 Cost.
Richiamato con riferimento alle garanzie del giusto processo e del contraddittorio.
art. 5 CEDU
paragrafi 1, lettera f), e 4
La Corte ha ritenuto che le misure non detentive non integrino, nella fattispecie, una privazione della libertà ai sensi dell'art. 5 e che sia sufficiente un controllo giurisdizionale effettivo anche in forma cartolare.
Individuato dal ricorrente quale parametro processuale della denunciata nullità del procedimento.
La Corte ha escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato poiché il processo risultava esente.
Massime di principio
- Nel procedimento di convalida delle misure alternative al trattenimento applicate a un richiedente protezione internazionale, la notificazione del provvedimento questorile all'interessato costituisce condizione di efficacia della misura e deve contenere gli avvisi relativi alla facoltà di presentare memorie o deduzioni.
- Nel rito cartolare di convalida delle misure alternative al trattenimento non è necessaria, quale condizione di validità del procedimento, la comunicazione all'interessato della data dell'udienza, purché siano assicurate la notificazione del provvedimento e le facoltà difensive previste dalla legge.
- La disciplina delle misure alternative applicabile ai richiedenti protezione internazionale può rinviare validamente alle disposizioni del testo unico sull'immigrazione, senza che ciò integri una sovrapposizione indebita dei due regimi normativi.
- La convalida delle misure alternative richiede una motivazione concreta sui presupposti del rischio di fuga, della pericolosità sociale e dell'efficace applicabilità delle misure; tali presupposti possono essere desunti, con valutazione attuale e individualizzata, da precedenti penali e di polizia e da indicatori quali l'assenza di documenti, la mancanza di un domicilio affidabile e le pregresse violazioni di provvedimenti.
- Per misure non detentive che incidono sulla libertà di movimento, il controllo giurisdizionale può essere svolto in forma cartolare, quando risulti effettivo, tempestivo e sia concretamente garantito l'esercizio della difesa tecnica.
- La presenza del difensore all'udienza e il deposito di una memoria difensiva possono escludere, in concreto, una lesione del contraddittorio quando la legge assicura la partecipazione mediante notificazione del provvedimento e facoltà di deduzione scritta.
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