Cassazione Civile, Ordinanza n. 25399/2026 del 16/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela fallimentare)
La controversia
Una banca aveva chiesto l'ammissione allo stato passivo di una società fallita per 300.000 euro, relativi a un finanziamento chirografario erogato nel giugno 2020 e assistito per l'80% dalla garanzia del Fondo di garanzia gestito da Medio Credito Centrale, già escussa per 240.000 euro. Il credito era stato escluso sia per la parte di 240.000 euro, ritenuta soddisfatta dalla garanzia, sia per la parte residua di 60.000 euro, in ragione dell'eccezione di revocatoria fallimentare proposta dalla curatela e dell'asserita concessione abusiva del finanziamento. Il Tribunale aveva rigettato l'opposizione allo stato passivo, ritenendo applicabile la revocatoria fallimentare ex art. 67, secondo comma, l. fall., poiché il mutuo costituiva atto a titolo oneroso compiuto nel periodo sospetto. Il giudice aveva inoltre ritenuto sussistente la consecuzione tra la procedura concordataria e il fallimento e provata, mediante elementi presuntivi, la conoscenza dello stato di insolvenza da parte della banca, anche considerando la necessità di verifiche prudenziali per l'accesso alla garanzia pubblica durante la pandemia da Covid-19. La banca ha proposto cinque motivi di ricorso. Con il primo ha contestato l'applicabilità della revocatoria fallimentare al contratto di mutuo, sostenendo che sarebbe necessario un effetto direttamente depauperativo del patrimonio del debitore e che il mutuo avrebbe invece apportato liquidità. Con il secondo ha censurato l'applicazione della consecuzione delle procedure e l'antergazione del periodo sospetto. Con il terzo ha dedotto la nullità della motivazione sulla sussistenza della consecuzione. Con il quarto ha denunciato l'omesso esame di fatti decisivi sulla conoscenza dello stato di insolvenza. Con il quinto ha contestato l'utilizzo delle presunzioni e la violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che il contratto di mutuo è un atto negoziale a titolo oneroso revocabile ai sensi dell'art. 67, secondo comma, l. fall., quando sia stato stipulato nel periodo sospetto e ricorrano gli altri presupposti soggettivi della revocatoria. Non è necessario dimostrare un pregiudizio diretto al patrimonio del debitore, poiché nella revocatoria fallimentare il pregiudizio per la massa è in re ipsa. Nel mutuo, infatti, l'erogazione della liquidità è compensata dall'insorgenza dell'obbligo di restituzione del capitale e degli interessi, con conseguente incremento del passivo. La curatela può quindi eccepire in via breve l'inefficacia del mutuo ai sensi dell'art. 95, primo comma, l. fall., per impedire l'ammissione del credito restitutorio fondato sul titolo. L'eventuale restituzione del capitale erogato avrebbe potuto essere richiesta mediante domanda di ripetizione dell'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c.; tuttavia, tale domanda non era stata riproposta ed era intervenuto giudicato interno sul punto. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile, poiché la valutazione sull'identità della situazione di insolvenza tra concordato e fallimento appartiene al giudice di merito e non è censurabile come violazione di legge. Il terzo motivo è stato rigettato, non essendo la motivazione apparente o al di sotto del minimo costituzionale. Il quarto e il quinto motivo sono stati dichiarati in parte inammissibili e in parte infondati: la valutazione degli elementi indiziari sulla conoscenza dello stato di insolvenza spetta al giudice di merito e, nel caso concreto, era stata ritenuta coerente con gli obblighi di prudenza bancaria applicabili anche ai finanziamenti garantiti dallo Stato durante la pandemia. La banca è stata condannata alle spese del giudizio e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 67, primo comma, n. 3), l. fall.
Richiamato quale ulteriore fondamento dell'eccezione revocatoria proposta dalla curatela, ma non posto dalla Corte a fondamento principale della decisione.
art. 67, secondo comma, l. fall.
Sono revocati – ove il curatore provi lo stato di insolvenza della parte contrattuale in bonis – gli atti a titolo oneroso (...) se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento.
La disposizione comprende il contratto di mutuo quale atto negoziale a titolo oneroso. Non richiede, quale elemento autonomo della fattispecie, la prova di un pregiudizio diretto al patrimonio del debitore, essendo il pregiudizio per la massa in re ipsa.
art. 95, primo comma, l. fall.
Consente al curatore di eccepire in via breve l'inefficacia del titolo negoziale su cui sono fondati il credito o la prelazione, ai fini dell'esclusione del credito dallo stato passivo.
art. 69-bis l. fall.
Richiamato in relazione alla contestazione dell'antergazione del periodo sospetto per effetto della consecuzione tra concordato e fallimento; la censura è stata ritenuta inammissibile perché riguardava un accertamento di fatto.
art. 2033 c.c.
Individua il rimedio restitutorio esperibile dal creditore per ottenere la restituzione del capitale erogato dopo la declaratoria di inefficacia del titolo negoziale; nel caso concreto la relativa domanda non era stata riproposta.
art. 2727 c.c.
Richiamato nel motivo relativo all'utilizzo delle presunzioni; la Corte ha ritenuto che la censura investisse inammissibilmente la valutazione degli elementi indiziari compiuta dal giudice di merito.
art. 2729 c.c.
Richiamato nel motivo relativo ai requisiti delle presunzioni; la valutazione concreta degli indizi e della loro idoneità a dimostrare la conoscenza dello stato di insolvenza è stata ritenuta riservata al giudice di merito.
art. 13, comma 1, lett. g), d.l. n. 23/2020
Le loro esposizioni non siano più in una situazione che ne determinerebbe la classificazione come esposizioni deteriorate, non presentino importi in arretrato successivi all'applicazione delle misure di concessione e la banca, sulla base dell'analisi della situazione finanziaria del debitore, possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza.
La garanzia pubblica per i finanziamenti emergenziali era subordinata alla preventiva analisi della situazione finanziaria del debitore e non esonerava la banca dalle ordinarie verifiche di sana e prudente gestione.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
La motivazione del decreto non è stata ritenuta apparente né al di sotto del minimo costituzionale nella valutazione della consecuzione tra concordato e fallimento.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Parametro processuale invocato per le censure di violazione o falsa applicazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Parametro processuale invocato per la dedotta nullità della motivazione.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Parametro processuale invocato per l'omesso esame di un fatto decisivo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
Richiamato quale norma di inserimento dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Il contratto di mutuo costituisce atto negoziale a titolo oneroso soggetto alla revocatoria fallimentare prevista dall'art. 67, secondo comma, l. fall., quando sia stato compiuto nel periodo sospetto e ricorrano gli altri presupposti della revocatoria.
- Nella revocatoria fallimentare non è necessario provare uno specifico pregiudizio diretto arrecato dall'atto al patrimonio del debitore, poiché il pregiudizio per la massa è considerato in re ipsa.
- L'erogazione di liquidità derivante dal mutuo non esclude la revocabilità dell'atto: l'obbligo di restituzione del capitale e degli interessi determina un incremento del passivo del debitore, rilevante ai fini concorsuali.
- Il curatore può eccepire in via breve, nel procedimento di verifica dello stato passivo, l'inefficacia del contratto di mutuo stipulato nel periodo sospetto, al fine di impedire l'ammissione del credito restitutorio fondato su quel titolo.
- Dichiarata l'inefficacia del titolo negoziale del mutuo, il creditore può far valere la restituzione del capitale erogato mediante domanda di ripetizione dell'indebito oggettivo; tale domanda deve però essere ritualmente proposta o riproposta nel giudizio di ammissione al passivo.
- La valutazione circa la riconducibilità del fallimento alla medesima situazione di insolvenza posta a base di una precedente domanda di concordato costituisce accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non è censurabile in cassazione come violazione di legge.
- La concessione di finanziamenti assistiti da garanzia pubblica durante la pandemia non esonerava la banca dalle ordinarie verifiche di sana e prudente gestione, inclusa l'analisi della situazione finanziaria del debitore e della sua capacità di rimborso.
- La conoscenza dello stato di insolvenza richiesta per la revocatoria può essere desunta dal giudice di merito mediante presunzioni basate sulle verifiche che una banca prudente avrebbe dovuto compiere nel contesto concreto, purché la valutazione sia adeguatamente motivata.
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