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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25403/2026 del 16/09/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente impositore)

La controversia

A seguito di tre avvisi di accertamento relativi all'anno d'imposta 1998, l'amministrazione finanziaria aveva determinato maggiori imponibili IRAP e IVA a carico di una società in accomandita semplice e, per trasparenza, maggiori redditi di partecipazione a carico dei soci. Dopo una prima fase processuale conclusasi con la dichiarazione di nullità delle sentenze per mancata integrazione del contraddittorio e inosservanza del simultaneus processus, i ricorsi riuniti dei contribuenti erano stati accolti in primo grado per mancata produzione di elementi probatori idonei a sostenere gli accertamenti. La Commissione tributaria regionale aveva respinto l'appello dell'Agenzia delle entrate, ritenendo l'Ufficio decaduto dal potere impositivo per tardiva notificazione degli avvisi. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. Con il primo ha denunciato, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per ultrapetizione e violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che la decadenza dal potere impositivo era stata rilevata d'ufficio, benché non fosse stata proposta ritualmente e tempestivamente dai contribuenti. Con il secondo motivo ha dedotto l'erroneità della decisione per mancata considerazione dell'art. 10 della legge n. 289 del 2002, che avrebbe prorogato di due anni i termini per la notificazione degli avvisi di accertamento nei confronti dei contribuenti non aderenti al condono.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo e dichiarato assorbito il secondo. Ha affermato che la decadenza dell'amministrazione finanziaria dal potere impositivo ha natura sostanziale, è posta a tutela di un interesse disponibile del contribuente e costituisce un'eccezione in senso proprio, non rilevabile d'ufficio. Nel processo tributario, in ragione della sua natura impugnatoria, essa deve essere dedotta già nel ricorso introduttivo; non può essere introdotta mediante motivi aggiunti, né, a maggior ragione, per la prima volta nel corso dell'udienza o in sede di discussione. La CTR, pur avendo riconosciuto in astratto la non rilevabilità d'ufficio della decadenza, l'ha concretamente dichiarata ritenendo sufficiente una deduzione formulata in udienza, così violando i principi applicabili. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria in diversa composizione.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Consente di denunciare in cassazione la nullità della sentenza o del procedimento; la ricorrente lo ha invocato per censurare la violazione dell'art. 112 c.p.c.

  • art. 112 c.p.c.

    Vieta al giudice di pronunciarsi d'ufficio su una domanda o eccezione non proposta dalle parti; la Corte lo ha ritenuto violato dalla rilevazione della decadenza non tempestivamente eccepita.

  • art. 24, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992

    Consente i motivi aggiunti nel processo tributario soltanto in relazione alla contestazione di documenti depositati dalla controparte e prima non conosciuti; non consente di introdurre tardivamente l'eccezione di decadenza dell'amministrazione.

  • art. 10, legge n. 289 del 2002

    Norma invocata dall'Agenzia delle entrate per sostenere la proroga biennale dei termini di notificazione degli avvisi di accertamento; il motivo fondato su tale disposizione è stato dichiarato assorbito.

Massime di principio

  • La decadenza dell'amministrazione finanziaria dal potere di accertamento, essendo posta a tutela dell'interesse disponibile del contribuente e non riguardando diritti indisponibili dello Stato alla percezione dei tributi, integra un'eccezione in senso proprio e non è rilevabile d'ufficio dal giudice.
  • Nel processo tributario, l'eccezione relativa alla tardività dell'esercizio del potere impositivo deve essere proposta dal contribuente già nel ricorso introduttivo, in ragione della natura impugnatoria del giudizio; la sua proposizione in udienza o mediante motivi aggiunti è tardiva.
  • L'accettazione del contraddittorio sul merito da parte dell'amministrazione finanziaria non sana la preclusione processuale derivante dalla tardiva proposizione dell'eccezione di decadenza.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenza

Testo integrale

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