Cassazione Civile, Ordinanza n. 25404/2026 del 16/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente pubblico)
La controversia
I componenti esterni del Comitato scientifico di un istituto pubblico erano stati nominati per incarichi triennali, con una deliberazione interna che aveva quantificato compenso annuo e gettone di presenza e previsto, nelle more dell'approvazione ministeriale, il pagamento provvisorio del 70%. Dopo la cessazione degli incarichi, l'ente subentrato aveva chiesto la restituzione della differenza tra quanto corrisposto e gli importi, inferiori, fissati da un successivo decreto interministeriale. I professionisti avevano chiesto l'accertamento dell'illegittimità della pretesa restitutoria e il pagamento del residuo 30%; l'ente aveva proposto domanda riconvenzionale di restituzione. Il Tribunale aveva rigettato le domande dei professionisti e accolto la riconvenzionale. La Corte d'appello aveva riformato la decisione, ritenendo perfezionato un accordo negoziale sugli importi deliberati e violati i principi di buona fede e correttezza. L'ente ha impugnato tale sentenza con un unico motivo, denunciando violazione dell'art. 9, comma 3, d.P.R. n. 303/2002, della disciplina ministeriale applicabile, degli artt. 1175 e 1375 c.c. e dell'art. 12 delle preleggi. Ha sostenuto che la deliberazione interna costituiva soltanto una proposta provvisoria, che il compenso poteva essere definitivamente fissato esclusivamente con decreto dei Ministri competenti e che i componenti erano stati informati di tale procedimento. I professionisti hanno proposto ricorso incidentale per omessa pronuncia sulla domanda di condanna dell'ente al pagamento del residuo 30%.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale e dichiarato assorbito il ricorso incidentale. Ha ritenuto decisivo l'art. 9, comma 3, d.P.R. n. 303/2002, secondo cui il compenso, il gettone di presenza e le spese di missione dei componenti esterni erano fissati con decreto del Ministro della Salute e del Ministro dell'Economia e delle Finanze. La deliberazione dell'istituto costituiva una mera proposta di determinazione, mentre il pagamento del 70% aveva natura temporanea e provvisoria, lasciando salva la successiva determinazione ministeriale anche in diminuzione. Di conseguenza, prima del decreto interministeriale non si era perfezionato un accordo negoziale definitivo sul quantum e non potevano ravvisarsi affidamento tutelabile né violazioni dei doveri di buona fede e correttezza. La sentenza d'appello è stata cassata con rinvio alla medesima Corte d'appello, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 9, comma 3, d.P.R. n. 303/2002
il compenso per i componenti esterni del Comitato, nonché il gettone di presenza e le spese di missione, sono fissati con decreto del Ministro della salute e del Ministro dell'economia e delle finanze
La fissazione ministeriale costituisce l'atto necessario per determinare definitivamente compenso, gettone di presenza e spese di missione; ogni precedente determinazione dell'istituto ha valore soltanto provvisorio e temporaneo, anche modificabile in diminuzione.
art. 14 d.P.R. n. 303/2002
La disposizione, relativa al piano di attività e al fabbisogno di personale, non è pertinente alla fissazione dei compensi dei componenti esterni del Comitato scientifico.
art. 15 d.P.R. n. 303/2002
le delibere dell'Istituto ... sono immediatamente esecutive
La previsione sull'immediata esecutività delle delibere non incide sulla specifica competenza ministeriale prevista dall'art. 9, comma 3, per la fissazione dei compensi.
art. 1175 c.c.
Richiamato nel motivo di ricorso in relazione ai doveri di correttezza; la Corte esclude la violazione poiché i destinatari conoscevano, o avrebbero dovuto conoscere, la natura provvisoria della determinazione interna.
art. 1375 c.c.
Richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla buona fede nell'esecuzione del rapporto; la Corte esclude comportamenti scorretti dell'amministrazione, non essendo definitivo l'importo inizialmente corrisposto.
art. 12 delle preleggi
Richiamato per i criteri di interpretazione delle disposizioni applicabili, nell'ambito della ricostruzione della competenza ministeriale alla fissazione dei compensi.
art. 2230 c.c.
La tesi dell'esistenza di un contratto d'opera intellettuale è stata prospettata dall'ente, ma la decisione è fondata sulla natura provvisoria della determinazione del compenso prevista dalla disciplina pubblicistica.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma processuale invocata per denunciare violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Norma invocata nel ricorso incidentale per denunciare omessa pronuncia.
art. 384, comma 1, c.p.c.
La Corte enuncia il principio di diritto cui il giudice del rinvio deve uniformarsi.
art. 112 c.p.c.
La relativa censura di omessa pronuncia è dichiarata assorbita dall'accoglimento del ricorso principale.
art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte esclude la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Quando una disciplina pubblicistica attribuisce a un atto ministeriale la fissazione definitiva del compenso spettante a componenti esterni di un organo, la preventiva determinazione dell'ente conferente ha natura meramente provvisoria e temporanea e può essere modificata anche in diminuzione dall'atto ministeriale successivo.
- Il pagamento provvisorio di una percentuale dell'importo proposto, effettuato nelle more dell'adozione dell'atto ministeriale competente, non comporta il perfezionamento di un accordo negoziale definitivo sul compenso né fa sorgere il diritto a un saldo positivo parametrato alla proposta iniziale.
- Quando la lettera di conferimento dell'incarico richiama la disciplina che subordina la determinazione del compenso all'adozione di un successivo atto ministeriale, il destinatario non può fare legittimo affidamento sul carattere definitivo e irriformabile in peius dell'importo provvisoriamente corrisposto.
- La successiva determinazione ministeriale dell'importo dovuto non integra, di per sé, una rideterminazione retroattiva illegittima del compenso né una violazione dei doveri di buona fede e correttezza, se la precedente quantificazione era espressamente o implicitamente subordinata all'atto dell'autorità competente.
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