Cassazione Civile, Ordinanza n. 25400/2026 del 16/09/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società contribuente aveva ricevuto una comunicazione di irregolarità relativa alla sanzione IVA per il periodo d’imposta 2007 e aveva aderito a un piano di rateizzazione del debito, iniziando i versamenti il 20 ottobre 2010. A partire dal gennaio 2015 non aveva effettuato un versamento previsto dal piano. L’Amministrazione aveva quindi iscritto a ruolo definitivo la sanzione e notificato una cartella di pagamento, indicandovi l’omesso pagamento della rata n. 20, con scadenza 31 luglio 2015, e la conseguente decadenza dal beneficio della rateizzazione. La società aveva impugnato la cartella deducendo il difetto di motivazione e l’insussistenza dei presupposti per la decadenza, sostenendo inoltre di avere pagato la rata n. 20. Il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso; la Commissione tributaria regionale aveva invece accolto l’appello dell’Agenzia delle entrate, ritenendo che la cartella fosse un atto vincolato e che la contribuente conoscesse le ragioni della sua emissione a seguito del mancato pagamento di una rata. In Cassazione la contribuente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato la nullità della sentenza d’appello per motivazione apparente, assumendo che il riferimento alla natura vincolata della cartella fosse generico; con il secondo ha denunciato la violazione dell’art. 7 della legge n. 212 del 2000, sostenendo che dagli esiti contabili sarebbe risultato l’omesso pagamento della rata n. 18 e non della rata n. 20, con conseguente modifica postuma della motivazione della cartella e omessa considerazione della censura da parte del giudice d’appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la motivazione della sentenza d’appello, valutata nel suo complesso, individuava i motivi dell’impugnazione, le difese della contribuente e la ragione della decisione: la contribuente era stata posta in condizione di conoscere che la cartella traeva origine dalla decadenza dal piano di rateizzazione per mancato pagamento di una rata, con iscrizione a ruolo dell’intera sanzione. Tale motivazione soddisfaceva il minimo costituzionale richiesto dall’art. 111 Cost. Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha ritenuto inammissibile e infondato. La sentenza d’appello aveva espressamente dato conto della motivazione amministrativa riferita all’omesso pagamento della rata n. 20 e della difesa basata sull’avvenuto pagamento della stessa rata; inoltre, aveva ritenuto comunque accertato il mancato pagamento di una rata, richiamando anche il mancato versamento della rata n. 18. La censura non attingeva quindi compiutamente la ratio decidendi. La ricorrente è stata condannata alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 2.400 per compensi, oltre spese prenotate a debito, nonché al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È stato invocato per denunciare la nullità della sentenza d’appello per asserita motivazione apparente e per omessa o insufficiente considerazione della censura relativa alla cartella.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiede l’esposizione dei motivi della decisione; la Corte ha ritenuto che la motivazione d’appello, letta complessivamente, fosse esistente e comprensibile.
art. 36 d.lgs. n. 546/1992
Richiamato dalla ricorrente in relazione ai requisiti della sentenza tributaria; la Corte ha escluso la nullità della decisione per motivazione apparente.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente con riguardo all’obbligo di motivazione; la Corte ha ritenuto rispettato il livello minimo costituzionale di motivazione.
art. 111 Cost.
La motivazione è costituzionalmente necessaria; il vizio rilevante in cassazione ricorre solo nei casi di mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione incomprensibile.
art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134
Ha riformulato il controllo di legittimità sulla motivazione, riducendolo al cosiddetto minimo costituzionale.
art. 12 preleggi
È richiamato quale criterio ermeneutico per interpretare la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
art. 7 legge n. 212/2000
La contribuente lo ha invocato sostenendo il difetto di motivazione della cartella e l’illegittima modifica successiva della ragione dell’iscrizione a ruolo; la censura è stata ritenuta inammissibile e infondata.
art. 3-bis, comma 4-bis, d.lgs. n. 462/1997
È stato applicato per ritenere legittima l’iscrizione a ruolo definitivo della sanzione in caso di tardivo pagamento di una rata diversa dalla prima oltre il termine della rata successiva.
art. 13 d.lgs. n. 471/1997
È richiamato quale disposizione sanzionatoria applicabile in caso di decadenza dal piano di rateizzazione.
art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione, dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., è limitato alle anomalie motivazionali costituzionalmente rilevanti: mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile; non è invece sufficiente un semplice difetto di sufficienza o di persuasività della motivazione.
- La motivazione della sentenza deve essere valutata nel suo complesso, considerando anche la ricostruzione dei motivi di appello, delle difese delle parti e della ratio esplicitata dal giudice; non sussiste motivazione apparente quando da tale lettura sia comprensibile la ragione concreta della decisione.
- In materia di cartella conseguente alla decadenza da un piano di rateizzazione, la motivazione è idonea quando consente al contribuente di conoscere che l’iscrizione a ruolo dell’intera sanzione deriva dal mancato pagamento di una rata e dalla conseguente decadenza dal beneficio del termine.
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che non censuri compiutamente la ratio decidendi della sentenza impugnata, anche quando prospetti una diversa ricostruzione dei versamenti o della rata rimasta insoluta.
- Il tardivo pagamento di una rata diversa dalla prima, oltre il termine previsto per il pagamento della rata successiva, comporta, nei presupposti richiamati dalla decisione, la decadenza dal piano di rateizzazione e l’iscrizione a ruolo definitivo della sanzione.
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