Cassazione Civile, Ordinanza n. 34429/2025 del 28/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia trae origine da un avviso di accertamento IRPEF per l’anno d’imposta 2010, con cui l’Amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione una plusvalenza ritenuta non dichiarata, relativa a un’operazione di permuta di un terreno lottizzato con tre appartamenti e tre posti auto di un edificio in corso di costruzione. Nella permuta la contribuente aveva stipulato per persona da nominare, indicando poi contestualmente come beneficiari del trasferimento dei futuri immobili i due figli. La Commissione tributaria regionale aveva accolto solo in parte l’appello dell’Ufficio, rideterminando la plusvalenza in misura inferiore e annullando le sanzioni. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione con otto motivi: (1)-(3) ha contestato l’ammissibilità dell’appello dell’Ufficio per asserita mancanza di delega del funzionario firmatario; (4) ha dedotto omessa pronuncia su numerosi motivi di primo grado e sulle memorie integrative; (5) ha sostenuto che, trattandosi di contratto per persona da nominare e di donazione indiretta, il corrispettivo non sarebbe mai entrato nella sua sfera giuridica e quindi non vi sarebbe stata plusvalenza tassabile; (6) ha censurato la determinazione del valore finale, sostenendo che dovesse assumersi il valore catastale e non quello dichiarato; (7) ha contestato la qualificazione dell’operazione come lottizzazione/piano di comparto ai fini dell’art. 67 TUIR; (8) ha impugnato la compensazione delle spese, ritenendo insussistente la soccombenza reciproca e mancata la motivazione sulle gravi ed eccezionali ragioni.
La decisione
La Corte ha rigettato i primi sette motivi di ricorso e ha accolto soltanto l’ottavo motivo relativo alle spese. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente al governo delle spese e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto infondati i motivi sulla delega di firma dell’appello, sull’asserita omessa pronuncia, sulla qualificazione dell’operazione negoziale e sulla determinazione della plusvalenza; ha invece accolto la censura sulla compensazione delle spese perché, in presenza di una pretesa fiscale solo ridotta e non di una vera soccombenza reciproca, la CTR avrebbe dovuto motivare specificamente l’eventuale compensazione ai sensi dell’art. 92 c.p.c. e del corrispondente criterio nel processo tributario.
Norme richiamate
art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato nei motivi sulla delega del funzionario firmatario dell’appello; la Corte ha però ritenuto presunta la provenienza dell’atto dall’ufficio periferico dell’Agenzia, salvo prova contraria dell’usurpazione del potere
artt. 57 e 68 d.lgs. n. 300 del 1999
invocati dalla ricorrente in tema di legittimazione e delega alla proposizione dell’appello dell’Ufficio; censura respinta
artt. 53, 18 e 11 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamati in relazione alla sottoscrizione dell’appello e alla legittimazione processuale dell’Ufficio nel contenzioso tributario; la Corte ha ritenuto infondata la doglianza
richiamato per il vizio di omessa pronuncia; la Corte ribadisce che il vizio sussiste solo se manca del tutto il provvedimento indispensabile, non quando vi sia rigetto implicito
art. 24, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
la Corte afferma che l’integrazione dei motivi del ricorso tributario è consentita solo in relazione alla contestazione di documenti nuovi depositati dalla controparte, con preclusione processuale non sanabile
artt. 1401, 1402, 1404 e 1405 c.c.
richiamati dalla ricorrente per sostenere l’effetto retroattivo della nomina e l’irrilevanza del corrispettivo nella sua sfera giuridica; la Corte reputa inammissibile la censura perché non dedotta come violazione dei criteri ermeneutici del contratto
la Corte ricorda che, quando si contesta la qualificazione del contratto, il motivo deve denunciare la violazione delle regole ermeneutiche o vizi motivazionali, non limitarsi a contrapporre una diversa lettura
art. 52 della l.n. 131 del 1986
invocato per sostenere che il valore catastale dovesse rilevare ai fini della plusvalenza; la Corte esclude che il valore per l’imposta di registro sia vincolante per l’IRPEF
la Corte afferma che la plusvalenza va calcolata sul corrispettivo effettivo, cioè sulla differenza tra prezzo di cessione e prezzo di acquisto, non sul valore di mercato o catastale
art. 67, comma 1, lett. h) del t.u.i.r.
richiamato in relazione alla tassazione delle plusvalenze su terreni lottizzati; la censura è stata dichiarata inammissibile per genericità e contraddittorietà
art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992
la Corte accoglie la censura sulle spese, ritenendo errata la compensazione in assenza di vera soccombenza reciproca e di adeguata motivazione
richiamato per affermare che l’imponibilità della plusvalenza è regolata dal principio di cassa
invocato per la disapplicazione delle sanzioni per assenza di colpevolezza; la doglianza è stata ritenuta assorbita o comunque accolta dalla CTR, che aveva eliminato le sanzioni
art. 6, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997
richiamato per l’obiettiva incertezza normativa quale causa di non punibilità; la Corte osserva che la CTR aveva già escluso le sanzioni
art. 10, comma 3, legge n. 212 del 2000
richiamato in tema di obiettiva incertezza della norma tributaria; la Corte rileva che la questione sulle sanzioni era stata sostanzialmente accolta
utilizzato quale parametro generale sulla compensazione delle spese in presenza di specifiche ragioni, che nella specie mancavano secondo la Corte
art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.
norme sul perimetro dei motivi di ricorso per cassazione, richiamate per inquadrare le censure della ricorrente
art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.
la Corte ricorda che la compensazione richiede specifiche ragioni, non ravvisabili nella sola riduzione dell’importo preteso dall’Ufficio
Massime di principio
- In materia di contenzioso tributario, la provenienza dell’atto di appello dall’ufficio periferico dell’Agenzia delle Entrate e la sua idoneità a rappresentarne la volontà si presumono, anche senza esibizione della delega, salvo che sia eccepita e provata la non appartenenza del sottoscrittore all’ufficio o l’usurpazione del potere di impugnare.
- Il vizio di omessa pronuncia ricorre solo quando il giudice ometta completamente il provvedimento necessario alla soluzione della controversia; non sussiste se la decisione adottata comporta un rigetto implicito della domanda o dell’eccezione incompatibile con la statuizione resa.
- Quando si contesta la qualificazione giuridica di un contratto, il motivo di ricorso per cassazione deve denunciare la violazione dei criteri ermeneutici o un vizio motivazionale, non limitarsi a proporre una diversa lettura del regolamento negoziale.
- Ai fini della tassazione delle plusvalenze, rileva il corrispettivo effettivo della cessione, cioè la differenza tra prezzo di cessione e prezzo di acquisto; non si applicano automaticamente i criteri di valore propri di altre imposte, come quella di registro.
- In tema di plusvalenze immobiliari, la qualificazione dell’operazione come collegata a un diverso negozio o come donazione indiretta non esclude di per sé la tassazione della plusvalenza se il corrispettivo della cessione è comunque individuabile.
- La compensazione delle spese non può essere giustificata dalla sola riduzione dell’importo originariamente preteso quando non vi sia vera soccombenza reciproca; è necessaria una specifica motivazione sulle gravi ed eccezionali ragioni che la sorreggono.
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