Cassazione Civile, Ordinanza n. 34743/2025 del 30/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda un'ingiunzione di pagamento per ICI relativa agli anni 2005 e 2006, emessa da un comune nei confronti della proprietaria di un immobile oggetto di procedura di regolarizzazione edilizia. La contribuente aveva presentato domanda di sanatoria nel 2004 e domanda di accatastamento nel 2010; il comune, dopo la determinazione della rendita catastale, aveva richiesto la differenza d'imposta. In primo grado il ricorso della contribuente era stato accolto con annullamento dell'atto, e la CTR aveva rigettato l'appello del comune. In cassazione il comune deduceva tre motivi: con il terzo, pregiudiziale, denunciava la violazione delle norme sulla notificazione dell'appello tributario e sosteneva la validità della notifica eseguita per posta e consegnata al portiere, nonché la sanatoria per effetto della costituzione della controparte; con i primi due, denunciava la violazione della disciplina sull'ICI dovuta per i fabbricati oggetto di sanatoria edilizia, assumendo che la pretesa non fosse decaduta e che la decadenza fosse comunque preclusa dal fatto che gli avvisi di accertamento non erano stati impugnati, essendo stata impugnata solo l'ingiunzione successiva. La Corte ha ritenuto infondato il terzo motivo e inammissibili i primi due, rilevando che la sentenza di merito era sorretta da una ratio autonoma non specificamente censurata, ossia la mancata notifica alla contribuente della rendita catastale, circostanza che impediva l'utilizzo della rendita stessa a fini ICI.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del comune. Ha osservato che l'eventuale erronea affermazione della CTR sulla notificazione dell'appello non era decisiva, perché il giudice di merito aveva comunque deciso nel merito rigettando l'appello e non dichiarandolo inammissibile. Quanto ai motivi sull'ICI, la Corte ha ritenuto che la questione della decadenza fosse, in ogni caso, preclusa dalla mancata impugnazione degli avvisi di accertamento, e soprattutto che la sentenza impugnata fosse sorretta da un'autonoma ratio non censurata: la mancata notificazione della rendita catastale alla contribuente, evento necessario perché la rendita possa essere utilizzata ai fini impositivi. Per tale ragione i motivi residui sono stati dichiarati inammissibili per difetto di interesse. Il comune è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente per la disciplina della notificazione degli atti nel processo tributario; la Corte, nel caso concreto, ha escluso che l'eventuale vizio della notifica dell'appello fosse decisivo, perché la sentenza di merito conteneva una autonoma decisione sul merito.
Richiamato dal ricorrente in tema di notificazioni nel processo tributario; la Corte non ha fondato la decisione su un vizio notificatorio, ritenendo comunque sanata o irrilevante la questione ai fini del decisum.
Richiamato per la notificazione a mezzo posta; la Corte ha ricordato il principio di sanatoria della nullità con la costituzione del destinatario, ma ha ritenuto non decisivo il profilo della notifica dell'appello.
Applicato al principio del raggiungimento dello scopo: la costituzione della parte destinataria sana la nullità della notificazione.
Richiamato per affermare che, per i fabbricati oggetto di regolarizzazione edilizia, l'ICI è dovuta dal 1 gennaio 2003 sulla base della rendita catastale attribuita a seguito della regolarizzazione.
art. 1, comma 161, l. 296/2006
Richiamato con riferimento al termine quinquennale di decadenza del potere di accertamento ICI, il cui dies a quo, per i fabbricati oggetto di sanatoria edilizia, decorre dalla scadenza del versamento a saldo quando la rendita sia stata definita.
Interpretato nel senso che gli atti attributivi o modificativi della rendita catastale sono efficaci solo dalla notificazione; prima della notifica la rendita non può essere utilizzata per determinare la base imponibile ICI.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Richiamato per dare atto dei presupposti del versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la nullità della notificazione dell'atto di appello può risultare sanata dalla costituzione della parte destinataria, quando l'atto abbia comunque raggiunto il suo scopo.
- Se la sentenza di merito è sorretta da più rationes autonome e ciascuna sufficiente da sola a giustificare la decisione, il ricorso per cassazione è inammissibile per difetto di interesse ove non vengano specificamente censurate tutte le rationes.
- In materia di ICI, la rendita catastale non notificata al contribuente non può essere utilizzata per individuare la base imponibile; la sua efficacia fiscale presuppone la notificazione dell'atto attributivo o modificativo.
- Per i fabbricati oggetto di regolarizzazione edilizia, il potere di accertamento ICI si coordina con la definitiva attribuzione della rendita catastale, ma la contestazione della pretesa deve misurarsi con gli atti impositivi già divenuti definitivi.
- L'impugnazione della sola ingiunzione successiva non consente di rimettere in discussione vizi ormai coperti da definitività degli avvisi di accertamento non impugnati.
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