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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35892/2021 del 22/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La lite nasce da un avviso di accertamento IRPEF per l'anno 2006 emesso con metodo sintetico (redditometro) ai sensi dell'art. 38 d.P.R. n. 600/1973, con determinazione di un reddito attribuito pari a euro 72.961. La Commissione tributaria regionale aveva confermato il rigetto del ricorso del contribuente, valorizzando indici di capacità contributiva quali il possesso di un'autovettura, la disponibilità di un immobile e alcune movimentazioni patrimoniali (vendita di azienda, polizza assicurativa, acquisto di BOT). In cassazione il contribuente ha articolato nove motivi, denunciando, tra l'altro: errata applicazione delle tabelle redditometriche per immobile e autovettura; erronea valutazione della superficie dell'immobile e del valore dell'auto; mancata considerazione di somme effettivamente incassate dalla cessione d'azienda; insufficienza della motivazione dell'accertamento; omesso contraddittorio preventivo; omesso esame di fatti decisivi; nullità della sentenza per motivazione apparente; violazione del limite biennale di incongruità dei redditi ex art. 38, comma 4; e l'efficacia preclusiva del giudicato formatosi su una sentenza favorevole relativa all'anno 2007, emessa dalla stessa CTR e passata in giudicato dopo la decisione impugnata.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato e preliminare il nono motivo: ha rilevato che, dopo la sentenza d'appello qui impugnata, era intervenuto giudicato favorevole al contribuente per l'anno d'imposta 2007, relativo al medesimo metodo di accertamento redditometrico. Poiché, secondo l'art. 38 d.P.R. n. 600/1973, l'accertamento sintetico presuppone la non congruità dei redditi per almeno due periodi d'imposta, il giudicato relativo al 2007 ha fatto venir meno il presupposto della contestazione per il 2006 nel quinquennio considerato. Tutti gli altri motivi sono stati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito accogliendo il ricorso originario del contribuente. Le spese di merito sono state compensate; quelle di legittimità sono state poste a carico dell'Agenzia delle Entrate. È stata respinta la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. per difetto di mala fede o colpa grave dell'Amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 38 d.P.R. n. 600/1973

    l'accertamento sintetico richiede che il reddito dichiarato risulti incongruo rispetto agli indici di capacità contributiva per almeno due periodi d'imposta; tali periodi non devono necessariamente essere consecutivi o anteriori all'anno accertato. Il giudicato favorevole su uno dei periodi rilevanti può far venir meno il presupposto dell'accertamento per l'anno contestato.

  • art. 42 d.P.R. n. 600/1973

    richiamato dal ricorrente per sostenere l'insufficienza motivazionale dell'avviso fondato sul redditometro.

  • art. 7 L. n. 212/2000

    richiamato dal ricorrente in tema di obbligo di motivazione dell'atto impositivo.

  • art. 12 L. n. 212/2000

    invocato dal ricorrente per lamentare la mancata instaurazione del contraddittorio preventivo.

  • art. 41 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    invocato dal ricorrente a sostegno del diritto al contraddittorio procedimentale.

  • art. 163 d.P.R. n. 917/1986

    richiamato nel secondo motivo in relazione alla tabella applicativa del redditometro.

  • art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 2909 c.c.

    richiamato per sostenere l'efficacia del giudicato formatosi sulla sentenza relativa all'anno 2007.

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato per affermare il passaggio in giudicato della decisione favorevole sul 2007.

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato per dedurre la nullità della sentenza per difetto strutturale di motivazione.

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato per la dedotta nullità della sentenza tributaria per carenza di motivazione.

  • art. 96 c.p.c.

    richiamato per la domanda di condanna per responsabilità aggravata, respinta perché mancavano mala fede o colpa grave.

Massime di principio

  • Nel procedimento di accertamento sintetico ex art. 38 d.P.R. n. 600/1973, il presupposto della rettifica è la non congruità del reddito dichiarato rispetto agli indici di capacità contributiva per almeno due periodi d'imposta; se uno dei periodi rilevanti viene definitivamente definito in senso favorevole al contribuente, viene meno il requisito necessario per sostenere l'accertamento sull'annualità ancora in contestazione.
  • Il giudicato esterno formatosi su una delle annualità rilevanti può essere opposto nel giudizio relativo ad altra annualità quando incide su un presupposto comune della pretesa fiscale, con conseguente assorbimento delle ulteriori doglianze.
  • Quando la decisione può essere definita sulla base di una questione assorbente di diritto, la Corte può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito senza rinvio, se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
  • La domanda di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. richiede la prova di mala fede o colpa grave della parte soccombente, non essendo sufficiente la mera resistenza in giudizio.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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