Cassazione Civile, Ordinanza n. 11242/2024 del 26/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L’Agenzia delle Entrate ha emesso, ai sensi dell’art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, una cartella di pagamento per IRPEF 2011 nei confronti di un contribuente operante in un comune dell’Aquilano rientrante nel c.d. cratere sismico. L’Ufficio contestava che il contribuente avesse portato in compensazione un’eccedenza d’imposta maturata nell’anno precedente in relazione ad acconti che, per effetto della normativa emergenziale post-terremoto, non erano stati effettivamente versati e quindi non avrebbero potuto generare alcun credito utilizzabile. Il contribuente aveva impugnato la cartella sostenendo sia la legittimità dell’utilizzo del credito sia l’inesattezza del ricorso alla procedura automatizzata ex art. 36-bis. La CTP aveva respinto il ricorso, mentre la CTR aveva accolto l’appello del contribuente ritenendo legittimo il credito e illegittimo l’uso della cartella. In cassazione l’Agenzia deduceva: (i) violazione delle norme emergenziali e dell’art. 22 TUIR, assumendo che il riporto/rimborso/compensazione di un’eccedenza derivante da acconti non versati integrasse un abuso del diritto; (ii) violazione dell’art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, sostenendo che la pretesa potesse essere azionata con cartella e non richiedesse avviso di accertamento.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo di ricorso, richiamando un precedente specifico in materia di terremoto dell’Aquila: per i contribuenti residenti nel cratere sismico, la sospensione e la successiva disciplina di ripresa dei versamenti costituiscono una legislazione di favore che giustifica il mancato versamento degli acconti e consente di utilizzare il trattamento fiscale previsto dalla normativa emergenziale, senza che ciò configuri un indebito vantaggio o un abuso del diritto. Ha quindi rigettato il ricorso; il secondo motivo è rimasto assorbito. Le spese sono state poste a carico dell’Agenzia delle Entrate, con esclusione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 per la qualità di amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973
La Corte non accoglie la censura dell’Agenzia sull’uso della cartella per il recupero del credito; il secondo motivo resta assorbito, sicché non viene affermata una diversa regola rispetto a quella applicata dalla CTR nel caso concreto.
È richiamato dall’Agenzia a sostegno dell’asserita illegittimità del riporto/compensazione dell’eccedenza d’imposta derivante da acconti non versati; la Corte respinge la tesi, valorizzando la disciplina emergenziale speciale.
art. 1, comma 1, D.M. 9 aprile 2009
È parte della sequenza normativa che ha sospeso i versamenti tributari per i soggetti colpiti dal sisma dell’Aquila.
art. 1, comma 1, O.P.C.M. n. 3780/2009
Concorre alla disciplina della sospensione dei versamenti per i residenti nel cratere sismico.
art. 25, comma 2, d.l. n. 78 del 2009
Prevede la ripresa dei versamenti a partire da giugno 2010, demandando a un provvedimento direttoriale le modalità di effettuazione.
d.l. n. 78 del 2010 convertito in l. n. 122 del 2010, art. 39, commi 3-bis e 3-ter
Differisce al gennaio 2011 la ripresa degli importi non versati e ne disciplina il pagamento rateale senza interessi per i comuni del cratere.
art. 33, comma 28, l. n. 183 del 2011
Stabilisce che la ripresa della riscossione avvenga da gennaio 2012 e riduce al 40 per cento l’ammontare dovuto, al netto di quanto già versato.
provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate n. 151122 del 23 novembre 2010
Disciplina le modalità concrete di ripresa dei versamenti, prevedendo il pagamento in massimo 120 rate mensili di pari importo.
provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate n. 42341 del 16 marzo 2010
È richiamato nel precedente citato dalla Corte, ma viene ritenuto non pertinente per i residenti interni al cratere sismico.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte precisa che non si applica il raddoppio del contributo unificato nei confronti dell’amministrazione pubblica soccombente difesa dall’Avvocatura dello Stato.
Massime di principio
- La disciplina emergenziale adottata in favore dei contribuenti colpiti da eventi sismici va applicata secondo la sua ratio di favore: il mancato versamento di acconti sospesi, se imposto o consentito dalla normativa speciale, non può essere trattato come comportamento abusivo né come fonte di indebito vantaggio fiscale.
- Non ricorre abuso del diritto quando il vantaggio fiscale discende direttamente dall’applicazione di una normativa speciale emergenziale e non da un uso distorto di strumenti negoziali privi di valide ragioni economiche.
- In presenza di una sequenza normativa speciale che regola sospensione e ripresa dei versamenti tributari, la pretesa erariale va valutata alla luce di quella disciplina, senza sovrapporre regole pensate per contesti diversi o per categorie di contribuenti non coincidenti.
- Se il motivo principale di ricorso è infondato, il motivo logicamente dipendente o alternativo può rimanere assorbito.
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