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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11172/2024 del 26/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un contribuente aveva ricevuto cinque avvisi di accertamento IRPEF per gli anni 2005-2009, emessi a seguito di verifiche su attività finanziarie detenute in Paesi a fiscalità privilegiata e non dichiarate secondo la disciplina del monitoraggio fiscale. L'Ufficio aveva ripreso a tassazione somme transitate su conti esteri, ritenendole redditi diversi e redditi di capitale, anche in relazione a conti intestati a società considerate interposte. In primo grado i ricorsi del contribuente erano stati respinti; in appello, invece, la commissione regionale aveva annullato gli avvisi. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) ultra petizione per avere la CTR esteso indebitamente l'eccezione di decadenza anche all'annualità 2009, pur non essendo stata dedotta per quell'anno; 2) violazione della disciplina sul raddoppio dei termini di accertamento, sostenendo che la CTR avesse escluso erroneamente l'applicabilità del raddoppio sulla base del fatto che il procedimento penale non riguardava reati tributari e si era concluso prima della notifica degli avvisi, mentre rileverebbe l'astratta configurabilità di reati tributari con obbligo di denuncia; 3) nullità della sentenza per motivazione apparente in punto di effetti preclusivi dello scudo fiscale, poiché la CTR si sarebbe limitata ad aderire in modo generico alle argomentazioni del contribuente senza esporre un effettivo percorso argomentativo.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati tutti e tre i motivi di ricorso. Ha accolto il primo motivo perché la CTR aveva pronunciato ultra petita, avendo esteso l'eccezione di decadenza all'anno 2009 nonostante il contribuente l'avesse dedotta solo per le annualità 2004-2008. Ha accolto il secondo motivo affermando che, ai fini del raddoppio dei termini, non è निर्णמante che nel procedimento penale vi siano reati tributari già contestati o che il procedimento si sia concluso prima della notifica; rileva invece l'astratta configurabilità di uno dei reati previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000 e il conseguente obbligo di denuncia ex art. 331 c.p.p. Ha accolto il terzo motivo perché la motivazione della CTR sugli effetti preclusivi dello scudo fiscale era solo apparente, in quanto formulata con espressioni generiche e prive di una ratio decidendi percepibile. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La pronuncia non può estendersi oltre le domande ed eccezioni effettivamente proposte dalle parti; l'applicazione dell'eccezione di decadenza a un'annualità non dedotta integra ultra petizione.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Il vizio processuale è deducibile in cassazione quando la sentenza sia affetta da ultra petizione o da motivazione apparente.

  • art. 43, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973

    Il raddoppio dei termini di accertamento opera in presenza di violazioni suscettibili di obbligo di denuncia ex art. 331 c.p.p. per reati previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000; non è necessario che il procedimento penale riguardi già reati tributari o che ne sia dato l'effettivo esito.

  • art. 331 c.p.p.

    Ai fini del raddoppio dei termini conta l'obbligo di denuncia per reati tributari astrattamente configurabili.

  • d.lgs. n. 74 del 2000

    La disciplina del raddoppio dei termini si collega ai reati previsti da questo decreto legislativo, rilevanti in via astratta ai fini dell'obbligo di denuncia.

  • art. 61 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato dalla parte ricorrente per la dedotta nullità della sentenza per motivazione apparente.

  • art. 36, comma 1, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato dalla parte ricorrente per il requisito della motivazione della sentenza tributaria.

  • art. 132, primo comma, n. 4, c.p.c.

    La sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione; la mancanza sostanziale di motivazione determina nullità.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato per il contenuto della motivazione della sentenza.

  • art. 111 Cost.

    La motivazione deve superare la soglia del minimo costituzionale; al di sotto di tale soglia la sentenza è nulla per motivazione apparente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di impugnazione, il giudice non può estendere d'ufficio l'eccezione di decadenza a periodi d'imposta o capi non specificamente devoluti, poiché ciò integra violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
  • Ai fini del raddoppio dei termini di accertamento in materia tributaria, è sufficiente che i fatti siano astrattamente riconducibili a una fattispecie per cui sussiste obbligo di denuncia ex art. 331 c.p.p.; non è necessario che il procedimento penale riguardi effettivamente reati tributari già contestati, né che esso si sia concluso in un certo modo prima della notifica dell'atto impositivo.
  • La motivazione è nulla quando, pur esistendo graficamente, non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice e si riduce a formule generiche o adesive prive di una ratio decidendi intelligibile.
  • Nel processo tributario, l'adesione apodittica alle argomentazioni di parte non soddisfa l'obbligo di motivazione richiesto dal minimo costituzionale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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