Cassazione Civile, Ordinanza n. 11168/2024 del 26/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia origina da un avviso di accertamento notificato a una società per l’anno d’imposta 2008, con recupero a tassazione di maggiori redditi d’impresa sulla base di movimentazioni bancarie ritenute non giustificate, emerse da un p.v.c. della Guardia di Finanza. L’Ufficio aveva contestato versamenti e prelevamenti su conti riconducibili anche a soci, familiari e soggetti vicini alla società, ritenendoli sintomatici di ricavi non dichiarati. La CTP aveva annullato l’atto, mentre la CTR aveva accolto l’appello dell’Agenzia, rideterminando il maggior reddito. La società ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi: 1) omessa pronuncia e illegittimità dell’appello dell’Ufficio per difetto di delega alla sottoscrizione; 2) insufficienza di motivazione sulla delega di firma dell’accertamento; 3) nullità dell’avviso per sottoscrizione da parte di soggetto privo della necessaria legittimazione; 4) omessa pronuncia sul difetto di motivazione dell’avviso; 5) violazione delle norme sulle indagini bancarie e dell’onere della prova per aver imputato alla società operazioni su conti di terzi senza dimostrarne l’interposizione fittizia; 6) nullità della sentenza e omesso esame dei fatti decisivi relativi alle giustificazioni delle movimentazioni bancarie; 7) omessa pronuncia sulla deduzione dei costi inerenti ai maggiori ricavi accertati induttivamente.
La decisione
La Corte ha rigettato i primi sei motivi, ritenendoli inammissibili o infondati. Ha invece accolto il settimo motivo, rilevando che la CTR non si era pronunciata sulla questione, ritualmente dedotta, della necessaria considerazione dei costi deducibili in diminuzione dei maggiori ricavi accertati mediante indagini bancarie. La sentenza è stata quindi cassata limitatamente a tale profilo e il giudizio è stato rinviato alla CTR in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 32 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
legittima l’utilizzo delle risultanze bancarie ai fini dell’accertamento del reddito d’impresa e fonda la presunzione sui versamenti e prelevamenti non giustificati
gli avvisi di accertamento devono essere sottoscritti dal capo dell’ufficio o da altro funzionario delegato di carriera direttiva; la delega è di firma, non di funzioni
art. 51 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
consente accertamenti mediante acquisizioni bancarie anche su conti intestati a terzi, quando vi siano elementi sintomatici della loro riferibilità al contribuente
l’onere di provare l’esistenza della delega e, nei limiti contestati, la riferibilità delle movimentazioni grava sull’Amministrazione e sul contribuente secondo le rispettive allegazioni
invocato per la dedotta nullità della sentenza per omessa pronuncia o motivazione, ma le censure sono state respinte salvo il profilo dei costi deducibili
richiamato quale parametro della motivazione della sentenza
art. 111 Cost.
richiamato in relazione all’obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali
art. 182, secondo comma, c.p.c.
richiamato dalla ricorrente nel primo motivo in relazione al difetto di delega alla sottoscrizione
art. 12, comma ultimo, D.Lgs. n. 546/1992
richiamato dalla ricorrente nel primo motivo
art. 17, comma 1-bis, D.Lgs. n. 165/2001
richiamato nel terzo motivo per la questione della sottoscrizione dell’atto impositivo
art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
norme sul sindacato di legittimità utilizzate per inquadrare i motivi di ricorso
Corte cost. n. 37 del 2015
è richiamata per escludere che l’illegittimità delle posizioni dirigenziali incida, nel caso concreto, sulla validità della sottoscrizione dell’avviso se vi è delega idonea
Corte cost. n. 10 del 2023
evocata nel passaggio sulla necessità di considerare l’incidenza percentuale dei costi nella ricostruzione dei ricavi accertati induttivamente
Massime di principio
- Nel processo tributario, la sottoscrizione dell’avviso di accertamento da parte di un funzionario delegato è valida se l’Amministrazione dimostra l’esistenza della delega; la delega può essere prodotta anche in giudizio e, quando è una mera delega di firma, non richiede necessariamente l’indicazione nominativa del delegato né un termine finale di efficacia.
- L’omessa pronuncia è configurabile solo rispetto a domande o eccezioni ritualmente introdotte e decisive; non è sufficiente una generica denuncia di motivazione insufficiente se la censura mira in sostanza a contestare la valutazione di merito compiuta dal giudice.
- Le indagini bancarie possono estendersi anche a conti intestati a terzi quando sussistano elementi sintomatici della riferibilità delle movimentazioni al contribuente, come stretti rapporti familiari o altri indici di contiguità economica, senza necessità di una preventiva prova piena dell’interposizione fittizia da parte dell’Ufficio.
- Chi contesta un accertamento fondato su movimenti bancari deve confrontarsi specificamente con ciascuna movimentazione e con la motivazione del giudice di merito; la mera riproduzione di giustificazioni generiche o riepilogative non consente di far valere utilmente l’omesso esame di fatti decisivi.
- Quando i maggiori ricavi sono ricostruiti in via induttiva anche tramite movimenti bancari non giustificati, il giudice deve esaminare la deduzione dei costi inerenti, poiché la quantificazione della base imponibile non può prescindere dall’incidenza percentuale dei costi correlati ai ricavi accertati.
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