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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11175/2024 del 26/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di rilascio di un appezzamento di terreno e di risarcimento dei danni per l’occupazione ritenuta illegittima. Il proprietario originario aveva ottenuto in precedenza una sentenza di esecuzione in forma specifica dell’obbligo di concludere il contratto preliminare, con trasferimento del bene dai promittenti alienanti. Successivamente, però, il bene era stato venduto a un terzo acquirente, che aveva trascritto il proprio acquisto e si era opposta alla domanda sostenendo, tra l’altro, la propria buona posizione derivante da prelazione agraria e l’inesatta indicazione di alcuni dati anagrafici nella nota di trascrizione della domanda ex art. 2932 c.c. In primo grado l’azione principale era stata rigettata e la domanda riconvenzionale dell’acquirente era stata accolta solo in parte quanto all’inopponibilità della trascrizione della domanda di esecuzione specifica. In appello il proprietario aveva censurato: l’erroneo giudizio sulla non opponibilità della trascrizione della domanda ex art. 2932 c.c.; la mancata declaratoria di nullità della vendita per violazione della disciplina sulla prelazione agraria; in subordine, la mancata pronuncia sulla simulazione o sulla revocatoria dell’atto di vendita. La Corte d’appello aveva confermato la decisione, ritenendo tardiva la domanda di nullità e prescritti i diritti di azione relativi a simulazione e revocatoria. In cassazione gli eredi del proprietario hanno dedotto: 1) violazione di norme sulla nullità contrattuale e sull’art. 8 l. n. 590/1965, sostenendo che la nullità fosse rilevabile d’ufficio e che la prova dei requisiti mancanti potesse essere ammessa; 2) violazione delle norme sulla prescrizione, per avere il giudice d’appello rilevato d’ufficio la prescrizione della simulazione; 3) analoga violazione in relazione alla revocatoria, sempre per il rilievo officioso della prescrizione. La Cassazione ha ritenuto inammissibile il primo motivo, perché mancavano elementi di immediata evidenza per il rilievo ufficioso della nullità, mentre ha accolto il secondo e il terzo motivo, affermando che la prescrizione di simulazione e revocatoria non può essere rilevata d’ufficio in assenza di eccezione di parte.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il secondo e il terzo motivo del ricorso, dichiarando inammissibile il primo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente ai motivi accolti e ha rinviato la causa alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione. La decisione di merito impugnata è stata dunque annullata nei capi relativi alla prescrizione delle domande di simulazione e revocatoria, perché il giudice di merito aveva rilevato d’ufficio una prescrizione non eccepita dalle controparti. Resta fermo che, sul tema della nullità della vendita per violazione della disciplina della prelazione agraria, la Corte ha escluso l’ammissibilità del motivo per difetto di specificità e per mancanza di elementi processuali immediatamente desumibili atti a imporre il rilievo officioso.

Norme richiamate

  • art. 2932 c.c.

    richiamato come azione di esecuzione in forma specifica dell’obbligo di concludere il contratto, la cui domanda era stata trascritta e la cui opponibilità è stata oggetto di lite

  • art. 8 L. n. 590/1965

    richiamato quale norma sulla prelazione agraria; la sua violazione, se il diritto è esercitato da soggetto privo dei requisiti, comporta nullità dell’acquisto per contrarietà a norme imperative

  • art. 1418 c.c.

    richiamato come norma sulla nullità del contratto per contrarietà a norme imperative

  • art. 1421 c.c.

    la nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse ed è rilevabile d’ufficio, ma solo se desumibile dagli atti

  • art. 345 c.p.c.

    la domanda di nullità proposta per la prima volta in appello è inammissibile; tuttavia il giudice può rilevare d’ufficio la nullità se risultante dagli atti

  • art. 101, comma 2, c.p.c.

    citato in relazione all’obbligo di indicare alle parti la possibile nullità rilevata d’ufficio

  • art. 2938 c.c.

    l’eccezione di prescrizione non è rilevabile d’ufficio dal giudice se non nei casi previsti dalla legge

  • art. 1415 c.c.

    citato in relazione alla simulazione e agli effetti dell’atto simulato

  • art. 1417 c.c.

    citato in relazione alla prova della simulazione

  • art. 2901 c.c.

    citato come base dell’azione revocatoria ordinaria

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in relazione all’onere della prova dei fatti posti a fondamento delle domande e delle eccezioni

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato sul principio di valutazione delle prove acquisite al processo

  • art. 99 c.p.c.

    richiamato in tema di domanda ed eccezioni di parte

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato sul principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato

  • art. 183 c.p.c.

    richiamato per la reconventio reconventionis proposta in memoria nel giudizio di primo grado

  • art. 100 c.p.c.

    richiamato per la carenza di interesse all’appello incidentale

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma processuale posta a fondamento dei motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge

Massime di principio

  • La nullità di un contratto per violazione di norme imperative, pur essendo rilevabile d’ufficio e deducibile da chiunque vi abbia interesse, può essere rilevata dal giudice solo quando i relativi elementi risultino in modo chiaro e immediato dagli atti ritualmente acquisiti; in mancanza, non è consentito supplire con una attività istruttoria elusiva delle preclusioni processuali.
  • La domanda di nullità proposta per la prima volta in appello è inammissibile, ma il giudice del gravame deve comunque verificare d’ufficio l’eventuale nullità del negozio se essa emerga dagli atti, previa indicazione alle parti ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.c.
  • L’eccezione di prescrizione appartiene, di regola, alle eccezioni in senso stretto e non può essere rilevata d’ufficio dal giudice; diversa è la questione dell’interruzione della prescrizione, che può essere valutata dal giudice sulla base degli elementi ritualmente acquisiti, se la prescrizione sia stata validamente eccepita.
  • In tema di simulazione e revocatoria, il giudice non può dichiarare d’ufficio la prescrizione dell’azione in assenza di specifica eccezione della controparte.
  • Quando si deduce in cassazione il mancato rilievo officioso di una nullità, la censura deve indicare specificamente gli elementi emersi nel giudizio di merito che rendevano la nullità immediatamente percepibile; in difetto, il motivo è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieCompravenditaInadempimentoImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiNullitàPrescrizioneOnere della prova

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