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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11180/2024 del 26/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società aveva impugnato un avviso di liquidazione con cui l’Agenzia delle entrate chiedeva il pagamento dell’imposta di registro, in misura fissa, per un decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di pace e per l’atto ivi enunciato, ossia il contratto di fornitura sottostante al credito azionato. In primo grado il ricorso era stato accolto solo parzialmente; la CTR, in appello dell’Ufficio, aveva invece accolto l’impugnazione dell’Agenzia. In cassazione la società ha proposto quattro motivi: 1) tardività dell’appello dell’Agenzia per asserita decorrenza del termine; 2) violazione della normativa sull’imposta di registro per avere tassato anche un preteso "rapporto sottostante" e non un atto; 3) violazione della disciplina sull’alternatività IVA/registro; 4) violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c. per mancanza di prova dell’atto enunciato nel decreto ingiuntivo.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando la tempestività dell’appello dell’Agenzia per effetto della sospensione di nove mesi dei termini di impugnazione prevista dall’art. 6, comma 11, del d.l. n. 119 del 2018 per le controversie definibili agevolmente. Ha ritenuto generici o infondati anche gli altri motivi: la doglianza sulla tassazione del "rapporto sottostante" è stata reputata generica e comunque investiva una valutazione di merito insindacabile; la censura sull’alternatività IVA/registro è stata respinta perché l’imposta era stata applicata in misura fissa sia sul decreto ingiuntivo sia sull’atto enunciato, e in ogni caso la questione non era stata ritualmente riproposta in appello; la censura sulla mancanza di prova dell’atto enunciato è stata anch’essa considerata generica e volta a rivalutare il merito. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della società alle spese e con applicazione dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 38 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato come norma asseritamente violata nel primo motivo, ma la Corte non ne ravvisa la violazione, ritenendo tempestivo l’appello dell’Ufficio per la sospensione dei termini.

  • art. 51 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato nel primo motivo; non è ritenuto violato dalla Corte.

  • art. 133 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo; la censura è respinta perché l’appello dell’Agenzia è stato ritenuto tempestivo.

  • art. 327 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo; la Corte applica il regime di sospensione dei termini e conclude per la tempestività dell’impugnazione.

  • art. 22 d.P.R. n. 131 del 1986

    richiamato nel secondo motivo; la Corte non ravvisa una violazione, ritenendo corretta la tassazione dell’atto enunciato.

  • art. 37 d.P.R. n. 131 del 1986

    richiamato nei motivi secondo e terzo; la Corte respinge le doglianze sulla sua applicazione.

  • art. 8 tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986

    richiamato nei motivi secondo e terzo; la Corte conferma la tassazione in misura fissa sia del decreto ingiuntivo sia dell’atto enunciato.

  • art. 6 d.P.R. n. 131 del 1986

    richiamato nel secondo motivo; la Corte reputa infondata la censura.

  • art. 40 d.P.R. n. 131 del 1986

    richiamato nel terzo motivo; la Corte esclude la violazione perché non vi è stata duplicazione d’imposta in misura diversa da quella prevista.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nel quarto motivo; la Corte osserva che la censura mira a contestare un apprezzamento di merito sulla prova dell’atto enunciato.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato nel quarto motivo; la Corte ritiene la doglianza infondata perché volta a sovvertire la valutazione probatoria del giudice di merito.

  • art. 6, comma 11, d.l. n. 119 del 2018

    applicato dalla Corte per la sospensione di nove mesi dei termini di impugnazione nelle controversie suscettibili di definizione agevolata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti dell’ulteriore contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    richiamato quale norma che ha inserito il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nei giudizi tributari, la sospensione dei termini di impugnazione prevista per le controversie definibili in via agevolata si applica anche ai termini di appello, con conseguente tempestività dell’impugnazione proposta entro il nuovo termine.
  • Nel giudizio di cassazione non è consentito rimettere in discussione l’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito sulla base delle prove acquisite, se la motivazione è coerente e logicamente comprensibile.
  • Ai fini dell’imposta di registro, l’enunciazione in un decreto ingiuntivo di un contratto da cui deriva il credito può legittimare la tassazione dell’atto enunciato secondo la disciplina applicabile, senza che la censura possa ridursi alla contestazione astratta di un preteso "rapporto" non meglio individuato.
  • La questione relativa all’alternatività tra IVA e imposta di registro deve essere ritualmente devoluta nei gradi di merito; se non riproposta, non può essere introdotta per la prima volta in cassazione.
  • Le doglianze che attaccano la prova dell’esistenza o del contenuto dell’atto enunciato sono inammissibili o infondate quando, sotto la veste della violazione di legge, mirano in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito probatorio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoSpese di liteImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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