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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11176/2024 del 26/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (acquirenti)

La controversia

Due soggetti, asseritamente creditori di una cooperativa edilizia per spese giudiziali liquidate con sentenze successive all’atto impugnato e, secondo una diversa prospettazione, anche per un credito risalente a vicende anteriori, convenivano in giudizio la cooperativa e due privati che avevano stipulato un atto qualificato come transazione avente ad oggetto un immobile. In via principale chiedevano la revocatoria dell’atto per renderlo inopponibile ai creditori; in subordine ne domandavano la nullità per difetto di causa tipica della transazione oppure l’inefficacia per simulazione relativa, assumendo che il negozio dissimulasse una vendita. Il tribunale rigettava le domande ritenendo che l’atto, pur denominato transazione, avesse in realtà il contenuto di una vendita; la corte d’appello confermava, qualificando il regolamento come vendita e negando sia la conversione del negozio nullo sia i presupposti della revocatoria, poiché i crediti azionati risultavano successivi all’atto e non era provata la dolosa preordinazione a ledere crediti futuri. Con il ricorso per cassazione i creditori deducevano: 1) violazione dell’art. 1424 c.c. e dell’art. 324 c.p.c., sostenendo che la conversione del negozio nullo non potesse essere disposta d’ufficio e che mancasse una domanda di parte; 2) violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., perché la domanda di nullità/inefficacia non avrebbe potuto implicare una conversione in vendita; 3) violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., oltre a vizio motivazionale, per avere la corte d’appello collocato i crediti in epoca successiva all’atto, non considerando un preteso credito anteriore fondato su un decreto ingiuntivo del 2003.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha chiarito che la decisione di merito non aveva realmente applicato l’istituto della conversione del negozio nullo ex art. 1424 c.c., ma aveva svolto una qualificazione giuridica del regolamento negoziale, attribuendo al contratto il corretto nomen di vendita sulla base del suo contenuto effettivo, caratterizzato da trasferimento immobiliare contro pagamento di un prezzo. Ha quindi escluso che fosse necessario o decisivo un intervento officioso di conversione e ha ritenuto infondata la censura sull’assenza di istanza di parte. Quanto alla revocatoria, ha considerato inammissibile il terzo motivo perché il credito richiamato in cassazione non coincideva con quello posto a base della domanda introduttiva e, comunque, il provvedimento monitorio evocato risultava revocato. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna dei ricorrenti, in solido, alle spese e con applicazione dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1424 c.c.

    La conversione del contratto nullo è configurabile solo se, per lo scopo perseguito, risulti che le parti avrebbero voluto un contratto diverso, già contenutisticamente e formalmente ricompreso nel negozio nullo; nel caso concreto la Corte ha escluso che vi fosse vera conversione, trattandosi invece di mera qualificazione del contratto secondo il suo contenuto effettivo.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere la pretesa preclusione, ma ritenuto non decisivo nella fattispecie, perché non vi era stata una conversione in senso tecnico.

  • art. 112 c.p.c.

    La corte di legittimità esclude il vizio di ultrapetizione, ritenendo che il giudice di merito si sia limitato a qualificare giuridicamente il rapporto dedotto senza attribuire un bene della vita diverso da quello domandato.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura sul potere di valutazione delle prove è respinta perché la qualificazione del contratto deriva dal suo contenuto testuale e dalla ricostruzione del regolamento negoziale.

  • art. 116 c.p.c.

    Non emerge una violazione dei criteri di valutazione della prova, poiché il giudizio di merito si fonda sull’interpretazione del contenuto negoziale e non su una diversa ricostruzione fattuale illegittima.

  • art. 2697 c.c.

    La censura sul riparto dell’onere della prova è dichiarata inammissibile o comunque infondata, poiché il motivo introduceva un diverso credito non posto a base della domanda originaria.

  • art. 113, primo comma, c.p.c.

    Il giudice può attribuire ai fatti e ai rapporti dedotti la corretta qualificazione giuridica, nel rispetto del petitum e della causa petendi.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato ai fini del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione.

Massime di principio

  • La conversione del negozio nullo ex art. 1424 c.c. non coincide con la semplice qualificazione giuridica del contratto: essa richiede una nullità del negozio e la verifica che le parti avrebbero voluto, in alternativa, un diverso negozio già ricompreso per sostanza e forma nel primo.
  • Quando il regolamento negoziale resta immutato e il giudice si limita a ricondurre il contratto al suo corretto tipo legale in base al contenuto effettivo, non vi è conversione del negozio nullo ma semplice iura novit curia e qualificazione del rapporto.
  • Il giudice può attribuire al contratto un nomen iuris diverso da quello usato dalle parti, purché non alteri il petitum sostanziale né introduca un bene della vita diverso da quello richiesto.
  • L’azione revocatoria richiede che il credito fatto valere sia esistente o comunque tutelato secondo i relativi presupposti al momento dell’atto pregiudizievole; non basta allegare in cassazione un diverso titolo creditorio non dedotto in causa.
  • In sede di legittimità non è ammissibile introdurre un titolo di credito diverso da quello posto a fondamento della domanda originaria, specie quando il nuovo titolo sia incompatibile con gli accertamenti già compiuti nei precedenti gradi di merito.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della prova

Testo integrale

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