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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13107/2024 del 13/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di liquidazione emesso in relazione all'imposta di registro dovuta su una compravendita immobiliare del 28 novembre 2005. In seguito a una sentenza passata in giudicato, il valore di mercato del bene era stato rideterminato, con conseguente ricalcolo dell'imponibile. La contribuente ha impugnato l'atto deducendo, in sintesi: 1) che per la riscossione l'Ufficio avrebbe dovuto formare il ruolo e non emettere un avviso di liquidazione; 2) che l'avviso era illegittimo perché fondato sulla disciplina ritenuta errata e perché la sentenza di merito aveva omesso di pronunciarsi sulle censure proposte, incorrendo anche in omesso esame di un fatto decisivo; 3) che l'atto era nullo perché sottoscritto da un funzionario dell'Agenzia privo di qualifica dirigenziale, con esercizio di fatto di funzioni dirigenziali in violazione della normativa sulle mansioni e sulle attribuzioni degli uffici. Nel corso del giudizio di legittimità la ricorrente ha inoltre prodotto documentazione attestante l'adesione alla definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo ex d.l. n. 193 del 2016 e il pagamento dell'importo dovuto.

La decisione

La Corte ha preso atto della documentazione depositata dalla ricorrente relativa alla definizione agevolata della controversia tributaria e ha ritenuto che tale adesione, con il relativo adempimento, comportasse l'estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere. Ha quindi dichiarato estinto il processo di cassazione. Le spese del giudizio estinto sono rimaste a carico delle parti che le avevano anticipate, senza applicazione della regola sulle spese in caso di rinuncia al ricorso. È stato inoltre escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • L'adesione del contribuente a una definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo, quando accompagnata dall'adempimento degli obblighi previsti, comporta l'estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
  • Nel giudizio di legittimità, il deposito della domanda di ammissione alla procedura di definizione agevolata, ove esprima l'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti relativi ai carichi definiti, è compatibile con la declaratoria di estinzione del ricorso.
  • Nel giudizio estinto per definizione agevolata, le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate, non applicandosi la regola generale sulla condanna alle spese in caso di rinuncia al ricorso.
  • L'ulteriore contributo unificato non è dovuto quando il processo si estingue per cessazione della materia del contendere, poiché la previsione eccezionale si applica solo ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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