Cassazione Civile, Ordinanza n. 13107/2024 del 13/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione emesso in relazione all'imposta di registro dovuta su una compravendita immobiliare del 28 novembre 2005. In seguito a una sentenza passata in giudicato, il valore di mercato del bene era stato rideterminato, con conseguente ricalcolo dell'imponibile. La contribuente ha impugnato l'atto deducendo, in sintesi: 1) che per la riscossione l'Ufficio avrebbe dovuto formare il ruolo e non emettere un avviso di liquidazione; 2) che l'avviso era illegittimo perché fondato sulla disciplina ritenuta errata e perché la sentenza di merito aveva omesso di pronunciarsi sulle censure proposte, incorrendo anche in omesso esame di un fatto decisivo; 3) che l'atto era nullo perché sottoscritto da un funzionario dell'Agenzia privo di qualifica dirigenziale, con esercizio di fatto di funzioni dirigenziali in violazione della normativa sulle mansioni e sulle attribuzioni degli uffici. Nel corso del giudizio di legittimità la ricorrente ha inoltre prodotto documentazione attestante l'adesione alla definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo ex d.l. n. 193 del 2016 e il pagamento dell'importo dovuto.
La decisione
La Corte ha preso atto della documentazione depositata dalla ricorrente relativa alla definizione agevolata della controversia tributaria e ha ritenuto che tale adesione, con il relativo adempimento, comportasse l'estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere. Ha quindi dichiarato estinto il processo di cassazione. Le spese del giudizio estinto sono rimaste a carico delle parti che le avevano anticipate, senza applicazione della regola sulle spese in caso di rinuncia al ricorso. È stato inoltre escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
d.lgs. n. 46 del 1999, art. 17
Richiamato dalla ricorrente per sostenere che, ai fini della riscossione, avrebbe dovuto essere formato il ruolo anziché emesso un avviso di liquidazione.
d.P.R. n. 131 del 1986, art. 54, comma 5
Richiamato dalla ricorrente quale norma asseritamente violata nella disciplina dell'avviso di liquidazione e dell'imposta di registro.
d.P.R. n. 131 del 1986, art. 76, comma 2, lett. b)
La ricorrente sosteneva che l'avviso avrebbe dovuto essere fondato su questa previsione; la Corte non decide nel merito per effetto dell'estinzione del giudizio.
d.lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2
Richiamato in relazione all'obbligo di motivazione della sentenza tributaria e alla dedotta omissione di pronuncia.
Invocato per denunciare omessa pronuncia sulla censura di appello e nullità della sentenza.
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
Indicati come parametri dei motivi di ricorso per violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatto decisivo.
d.lgs. n. 165 del 2001, art. 4, comma 2
Richiamato per contestare la sottoscrizione dell'avviso da parte di un funzionario privo di qualifica dirigenziale.
d.lgs. n. 165 del 2001, art. 52
Richiamato dalla ricorrente in tema di mansioni superiori e asserito esercizio di fatto di funzioni dirigenziali.
d.lgs. n. 300 del 1999, artt. 19 e 53
Richiamati dalla ricorrente quanto all'assetto delle attribuzioni dirigenziali nell'Agenzia delle Entrate.
Richiamato come norma sull'onere della prova nel motivo relativo alla sottoscrizione dell'atto impugnato.
d.l. n. 193 del 2016, art. 6, conv. in l. n. 225 del 2016
Norma della definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo; la Corte ritiene che l'adesione con adempimento sia idonea a determinare l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
d.lgs. n. 546 del 1992, art. 46
La Corte richiama la disposizione quale base per l'estinzione del giudizio tributario per cessazione della materia del contendere; le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
d.lgs. n. 546 del 1992, art. 46, comma 3
Prevede che, nel giudizio estinto, le spese rimangano a carico delle parti che le hanno anticipate.
Escluso il suo richiamo in via analogica, perché la disciplina delle spese della rinuncia al ricorso non si applica alla definizione agevolata.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
La Corte esclude l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, poiché la misura opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
Norma istitutiva dell'ulteriore contributo unificato richiamata in relazione all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- L'adesione del contribuente a una definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo, quando accompagnata dall'adempimento degli obblighi previsti, comporta l'estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
- Nel giudizio di legittimità, il deposito della domanda di ammissione alla procedura di definizione agevolata, ove esprima l'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti relativi ai carichi definiti, è compatibile con la declaratoria di estinzione del ricorso.
- Nel giudizio estinto per definizione agevolata, le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate, non applicandosi la regola generale sulla condanna alle spese in caso di rinuncia al ricorso.
- L'ulteriore contributo unificato non è dovuto quando il processo si estingue per cessazione della materia del contendere, poiché la previsione eccezionale si applica solo ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
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