Cassazione Civile, Ordinanza n. 25568/2025 del 18/09/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva emesso nei confronti di una società poi trasformata in s.a.s. un avviso di accertamento per l'anno 2012, ricostruendo con metodo analitico-induttivo il reddito d'impresa, il valore della produzione netta e il volume d'affari e recuperando a tassazione IRAP e IVA. Successivamente aveva notificato ai due soci ulteriori avvisi, imputando per trasparenza il maggior reddito d'impresa. I destinatari avevano impugnato gli atti dinanzi al giudice tributario; dopo il rigetto in primo grado, la CTR aveva accolto l'appello dei contribuenti annullando gli accertamenti. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, deducendo la nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 36 e 61 del D.Lgs. n. 546 del 1992 e dell'art. 132 c.p.c., sostenendo che la motivazione della sentenza d'appello fosse del tutto omessa o comunque solo apparente. I controricorrenti avevano eccepito l'inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza e chiarezza, lamentando anche la mancata menzione del tema del contraddittorio endoprocedimentale; la Corte ha però ritenuto il ricorso sufficientemente specifico. La censura è stata accolta perché la CTR si era limitata ad affermare apoditticamente che l'appello dei contribuenti era fondato, senza esporre le ragioni in fatto e in diritto della decisione, né le prove valorizzate, rendendo la motivazione meramente apparente.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo di ricorso dell'Agenzia delle Entrate: ha qualificato la motivazione della sentenza della CTR come meramente apparente, integrando una nullità della decisione ai sensi dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 36 del D.Lgs. n. 546 del 1992. Per tale ragione ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia-Romagna, in diversa composizione, affinché proceda a nuovo esame della controversia con congrua motivazione. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice del rinvio.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
consente la denuncia in cassazione della nullità della sentenza e del procedimento per vizi che si riflettono sulla struttura della decisione, come la motivazione apparente.
art. 366, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.
il ricorso è stato ritenuto conforme ai requisiti di chiarezza e specificità, poiché la mancata menzione di un diverso tema di merito non impediva di comprendere la doglianza proposta.
art. 111, comma 6 Cost.
il sindacato sulla motivazione è limitato al rispetto del minimo costituzionale, violato solo in presenza di anomalie gravi quali motivazione assente, perplessa, incomprensibile o apparente.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
la motivazione apparente integra nullità della sentenza per mancanza del requisito essenziale della decisione motivata.
art. 36, comma 2, n. 4 D.Lgs. n. 546 del 1992
nel processo tributario costituisce il corrispondente dell'art. 132 c.p.c. quanto al requisito della motivazione della sentenza.
art. 39, comma 1, lettera d, D.P.R. n. 600 del 1973
richiamato come base normativa dell'accertamento analitico-induttivo del reddito d'impresa.
art. 25, comma 1, D.Lgs. n. 446 del 1997
richiamato per la rettifica del valore della produzione netta ai fini IRAP.
art. 54, comma 2, D.P.R. n. 633 del 1972
richiamato per la rettifica del volume d'affari e delle dichiarazioni ai fini IVA.
richiamato per l'imputazione per trasparenza ai soci del maggior reddito accertato in capo alla società.
indica la trattazione in camera di consiglio del ricorso.
fondamento della cassazione con rinvio dopo l'accoglimento del ricorso.
consente la cassazione con rinvio al giudice di merito per nuovo esame della controversia.
art. 62, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992
richiamato per il rinvio nel processo tributario e per la disciplina delle spese.
art. 385, comma 3, seconda parte c.p.c.
rimette al giudice del rinvio la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, dopo la riforma dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., il controllo sulla motivazione è limitato al minimo costituzionale: è deducibile solo la nullità per motivazione mancante, apparente, perplessa o incomprensibile, non il semplice difetto di sufficienza o di persuasività.
- La motivazione è apparente quando il giudice enuncia una conclusione apodittica senza esporre il percorso logico-giuridico seguito, senza indicare le ragioni in fatto e in diritto della decisione e senza rendere controllabile il ragionamento decisorio.
- Nel processo tributario la motivazione apparente della sentenza integra nullità ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 546 del 1992, in relazione all'art. 132 c.p.c., e può essere fatta valere con ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
- Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, non è necessaria la menzione espressa di ogni tema affrontato nei gradi di merito, purché l'unico motivo consenta di comprendere con chiarezza la doglianza proposta e di confrontarla con la motivazione impugnata.
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