Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 25568/2025 del 18/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'amministrazione finanziaria aveva emesso nei confronti di una società poi trasformata in s.a.s. un avviso di accertamento per l'anno 2012, ricostruendo con metodo analitico-induttivo il reddito d'impresa, il valore della produzione netta e il volume d'affari e recuperando a tassazione IRAP e IVA. Successivamente aveva notificato ai due soci ulteriori avvisi, imputando per trasparenza il maggior reddito d'impresa. I destinatari avevano impugnato gli atti dinanzi al giudice tributario; dopo il rigetto in primo grado, la CTR aveva accolto l'appello dei contribuenti annullando gli accertamenti. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, deducendo la nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 36 e 61 del D.Lgs. n. 546 del 1992 e dell'art. 132 c.p.c., sostenendo che la motivazione della sentenza d'appello fosse del tutto omessa o comunque solo apparente. I controricorrenti avevano eccepito l'inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza e chiarezza, lamentando anche la mancata menzione del tema del contraddittorio endoprocedimentale; la Corte ha però ritenuto il ricorso sufficientemente specifico. La censura è stata accolta perché la CTR si era limitata ad affermare apoditticamente che l'appello dei contribuenti era fondato, senza esporre le ragioni in fatto e in diritto della decisione, né le prove valorizzate, rendendo la motivazione meramente apparente.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo di ricorso dell'Agenzia delle Entrate: ha qualificato la motivazione della sentenza della CTR come meramente apparente, integrando una nullità della decisione ai sensi dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 36 del D.Lgs. n. 546 del 1992. Per tale ragione ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia-Romagna, in diversa composizione, affinché proceda a nuovo esame della controversia con congrua motivazione. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice del rinvio.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, dopo la riforma dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., il controllo sulla motivazione è limitato al minimo costituzionale: è deducibile solo la nullità per motivazione mancante, apparente, perplessa o incomprensibile, non il semplice difetto di sufficienza o di persuasività.
  • La motivazione è apparente quando il giudice enuncia una conclusione apodittica senza esporre il percorso logico-giuridico seguito, senza indicare le ragioni in fatto e in diritto della decisione e senza rendere controllabile il ragionamento decisorio.
  • Nel processo tributario la motivazione apparente della sentenza integra nullità ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 546 del 1992, in relazione all'art. 132 c.p.c., e può essere fatta valere con ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
  • Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, non è necessaria la menzione espressa di ogni tema affrontato nei gradi di merito, purché l'unico motivo consenta di comprendere con chiarezza la doglianza proposta e di confrontarla con la motivazione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioAccertamento
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.