Cassazione Civile, Ordinanza n. 25569/2025 del 18/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Ufficio aveva emesso un avviso di accertamento sintetico per l'anno d'imposta 2005, ai sensi dell'art. 38, comma 4, del D.P.R. n. 600/1973, rideterminando il reddito complessivo netto della contribuente con il c.d. vecchio redditometro, fondato soprattutto su spese per incrementi patrimoniali sostenute negli anni 2006-2008. La contribuente aveva ottenuto l'annullamento dell'atto in primo e in secondo grado, perché la CTR aveva ritenuto sufficiente la documentazione prodotta a dimostrare che le spese potevano essere coperte dai redditi del nucleo familiare risultanti dalle dichiarazioni fiscali 2005-2006. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 38, commi 4, 5 e 6, D.P.R. n. 600/1973, degli artt. 2697 e 2728 c.c. e degli artt. 113 e 115 c.p.c., sostenendo che la prova contraria del contribuente non può limitarsi alla mera disponibilità astratta di redditi familiari sufficienti in termini quantitativi, ma deve riguardare anche la durata del possesso di tali redditi e la loro non utilizzazione per altre finalità; inoltre la CTR avrebbe illegittimamente invertito l'onere della prova ponendolo in concreto a carico dell'Amministrazione.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso nei limiti della motivazione, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, per nuovo esame. Ha affermato che, in materia di accertamento sintetico ex art. 38 D.P.R. n. 600/1973, il contribuente che giustifichi le spese con redditi del nucleo familiare deve provare non solo l'esistenza e l'entità di tali redditi, ma anche la durata del loro possesso e indicazioni documentali idonee a far ritenere che essi siano stati o potessero essere impiegati per coprire le spese contestate. La CTR si era invece limitata a rilevare in modo generico la sufficienza quantitativa dei redditi familiari, senza svolgere le ulteriori verifiche richieste dalla giurisprudenza di legittimità. Le spese di lite sono state rimesse al giudice di rinvio.
Norme richiamate
art. 38, commi 4, 5 e 6, D.P.R. n. 600/1973
Nell'accertamento sintetico il contribuente può superare la presunzione di maggior reddito solo fornendo prova contraria adeguata; la verifica non riguarda solo l'ammontare dei redditi, ma anche la loro disponibilità nel tempo e la loro concreta riferibilità alla copertura delle spese.
art. 2697 c.c.
La CTR aveva sostanzialmente invertito il riparto dell'onere probatorio; l'onere di provare i fatti idonei a superare la presunzione grava sul contribuente.
art. 2728 c.c.
La presunzione legale relativa di maggior reddito derivante dall'accertamento sintetico può essere vinta solo con prova contraria specifica e non generica.
art. 113 c.p.c.
Il giudice deve decidere secondo diritto applicando correttamente la disciplina dell'onere probatorio e delle presunzioni legali.
art. 115 c.p.c.
La valutazione delle prove deve avvenire sui materiali ritualmente acquisiti, senza introdurre un'inammissibile inversione dell'onere della prova.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.
È stato dedotto ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza/processo per errata applicazione delle norme sull'onere della prova e sulle presunzioni.
art. 380-bis.1 c.p.c.
La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale semplificato.
art. 383, comma 1, c.p.c.
In caso di cassazione con rinvio la sentenza impugnata è cassata in relazione ai capi oggetto di accoglimento.
art. 384, comma 2, c.p.c.
Il giudice di rinvio dovrà uniformarsi ai principi di diritto enunciati dalla Corte di cassazione.
art. 62, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992
Nel processo tributario si applicano le regole sul rinvio e sulla regolazione delle spese in sede di legittimità.
art. 385, comma 3, c.p.c.
La regolazione delle spese del giudizio di legittimità è rimessa al giudice di rinvio.
Massime di principio
- In tema di accertamento sintetico ex art. 38 D.P.R. n. 600/1973, il contribuente che intenda superare la presunzione di maggior reddito non può limitarsi a dimostrare in astratto la disponibilità di redditi familiari sufficienti per importo, ma deve provare anche la durata del possesso di tali redditi e l'idoneità degli stessi a finanziare le spese contestate.
- La prova contraria al redditometro richiede elementi documentali o sintomatici che consentano di ritenere plausibile che le somme siano state effettivamente o potenzialmente destinate alla copertura degli esborsi, non essendo sufficiente la sola affermazione di disponibilità finanziaria.
- Il giudice di merito viola il corretto regime probatorio se considera assolto l'onere del contribuente con una motivazione generica sulla capienza quantitativa dei redditi, senza verificare che essi non siano stati impiegati per altre finalità e senza applicare la presunzione legale nei suoi esatti limiti.
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