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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25567/2025 del 18/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente ha impugnato, prima davanti alla CTP poi in appello, due distinti procedimenti riuniti: da un lato il preavviso di iscrizione ipotecaria ex art. 77, comma 2-bis, D.P.R. 602/1973 e gli atti presupposti (intimazione di pagamento, cartella esattoriale e avviso di accertamento); dall’altro un avviso di accertamento esecutivo con cui erano stati rideterminati reddito di lavoro autonomo e volume d’affari per l’anno 2014, con riprese IRPEF e IVA. In Cassazione ha dedotto un unico motivo, formalmente ex art. 360, n. 3, c.p.c., denunciando violazione di norme sulla notificazione degli atti tributari e sul processo tributario: ha sostenuto che l’avviso di accertamento esecutivo sarebbe stato notificato illegittimamente direttamente dall’ufficio a mezzo posta; che la riunione dei ricorsi disposta dal primo giudice sarebbe stata irrituale per difetto di connessione; che la CTR avrebbe errato nel disconoscere l’asserita duplicazione di un importo di euro 36.096,34 riportato due volte nell’avviso; che il preavviso di iscrizione ipotecaria sarebbe nullo perché preceduto da notifiche invalide dell’avviso presupposto e privo di prova della rituale notifica dell’intimazione di pagamento.

La decisione

La Corte ha ritenuto il motivo in parte infondato e in parte inammissibile. Ha affermato che la notifica diretta a mezzo posta dell’avviso di accertamento eseguita dall’ufficio finanziario è valida ai sensi dell’art. 14 L. 890/1982, non essendo stata derogata dalla disciplina dell’avviso di accertamento esecutivo; ha ricordato che la sanatoria per raggiungimento dello scopo opera anche in materia tributaria; ha dichiarato non censurabile in cassazione la riunione dei giudizi, perché atto ordinatorio discrezionale; ha ritenuto inammissibile la doglianza sulla duplicazione dell’importo, perché mira a rivalutare il fatto e le prove, senza denunciare correttamente una violazione dell’art. 116 c.p.c.; ha infine escluso la fondatezza della censura sul preavviso di iscrizione ipotecaria, osservando che la CTR aveva accertato la rituale notifica della cartella via PEC e che eventuali vizi dell’avviso presupposto avrebbero dovuto essere fatti valere contro la cartella; inoltre, non era necessaria l’intimazione ex art. 50, comma 2, D.P.R. 602/1973, trattandosi di iscrizione ipotecaria e non di atto dell’espropriazione forzata. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna alle spese e applicazione dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 86 c.p.c.

    consente al difensore di stare in giudizio in proprio.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    il motivo è stato veicolato come denuncia di violazione di legge.

  • art. 14, comma 1, L. 890/1982

    la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente deve avvenire con l'impiego di plico sigillato e può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari

    consente la notificazione diretta a mezzo posta da parte degli uffici finanziari anche per gli avvisi di accertamento.

  • art. 29, comma 1, lett. a), D.L. 78/2010 conv. in L. 122/2010

    ha introdotto solo una facoltà ulteriore di notifica mediante raccomandata A/R per gli atti impoesattivi, senza derogare all'art. 14 L. 890/1982.

  • art. 116 c.p.c.

    la sua violazione è denunciabile in cassazione solo se il giudice abbia attribuito valore di prova legale a elementi non legali o abbia disatteso prove legali; non quando si contesti la mera valutazione del materiale istruttorio.

  • art. 160 c.p.c.

    richiamato nel motivo come norma sulla nullità della notificazione.

  • art. 274 c.p.c.

    richiamato nel motivo in tema di riunione delle cause.

  • art. 60 D.P.R. 600/1973

    richiamato quale disciplina della notificazione degli atti tributari.

  • art. 19, comma 3, ultimo periodo, D. Lgs. 546/1992

    eventuali vizi della notificazione dell'avviso presupposto vanno dedotti impugnando la cartella di pagamento successiva.

  • art. 29 D. Lgs. 546/1992

    il provvedimento di riunione dei ricorsi ha natura ordinatoria e discrezionale, non essendo impugnabile né sindacabile in cassazione in assenza di espressa nullità.

  • art. 50, comma 2, D.P.R. 602/1973

    non occorre l'intimazione quando si procede a iscrizione ipotecaria, che non è atto dell'espropriazione forzata.

  • art. 77 D.P.R. 602/1973

    l'iscrizione ipotecaria è procedura alternativa all'esecuzione forzata e non richiede la previa intimazione di cui all'art. 50, comma 2.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    a seguito del rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

  • art. 4, comma 2, D.M. 55/2014

    per la difesa comune delle controricorrenti è stato riconosciuto un compenso unico aumentato nella misura prevista dalla norma.

Massime di principio

  • La notificazione diretta a mezzo posta degli avvisi fiscali da parte dell'ufficio finanziario è valida quando sia consentita dall'art. 14 L. 890/1982; la disciplina degli atti impoesattivi non esclude tale modalità, ma si limita ad aggiungere una facoltà ulteriore di notifica.
  • In materia tributaria, i vizi della notificazione sono tendenzialmente sanabili per raggiungimento dello scopo, salvo che la doglianza sia correttamente dedotta e non resti meramente assertiva.
  • Il provvedimento di riunione dei giudizi tributari, in assenza di espressa sanzione di nullità, è atto ordinatorio discrezionale del giudice e non è sindacabile in cassazione.
  • La denuncia di violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo se si contesta l'uso di prove legali in modo difforme dal loro regime; non può essere usata per sollecitare una nuova valutazione delle prove di merito.
  • L'iscrizione ipotecaria ex art. 77 D.P.R. 602/1973 non è un atto dell'espropriazione forzata e non richiede, di regola, la previa intimazione ex art. 50, comma 2, D.P.R. 602/1973.
  • Le eventuali nullità della notificazione dell'avviso presupposto devono essere fatte valere impugnando l'atto successivo che ne costituisce lo sviluppo procedimentale, secondo la regola di impugnabilità degli atti successivi previsti dall'ordinamento tributario.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioRiscossioneTitolo esecutivoOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileTributiEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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