Cassazione Civile, Ordinanza n. 25563/2025 del 18/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Ufficio aveva emesso un avviso di accertamento per l'anno 2008 nei confronti di un'associazione professionale odontoiatrica, contestando compensi non dichiarati per euro 318.708 e recuperando maggiori imposte ai fini IRAP e IVA; aveva inoltre imputato per trasparenza i maggiori redditi agli associati, notificando due ulteriori avvisi ai fini IRPEF. I contribuenti avevano impugnato gli atti davanti al giudice tributario; la CTP aveva accolto solo in parte i ricorsi rideterminando l'imponibile, mentre la CTR aveva poi dichiarato nulli gli avvisi per violazione del termine dilatorio di 60 giorni previsto dall'art. 12, comma 7, L. 212/2000. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione l'Agenzia denunciava violazione dell'art. 12, comma 7, sostenendo che la CTR avesse erroneamente applicato la norma a un accesso fiscale mirato all'acquisizione di documenti, per il quale il termine dilatorio non sarebbe richiesto; aggiungeva che il contraddittorio preventivo era stato comunque assicurato con incontri tra le parti e che, in ogni caso, occorreva distinguere fra tributi armonizzati e non armonizzati, con necessità di prova di resistenza per i primi. I controricorrenti eccepivano in via preliminare la tardività del ricorso.
La decisione
La Corte non ha esaminato il motivo di merito perché ha accolto l'eccezione preliminare di tardività del ricorso. Ha rilevato che la sentenza della CTR era stata notificata all'Agenzia il 15 novembre 2018, per cui il termine breve di 60 giorni scadeva il 14 gennaio 2019; tale termine, tuttavia, era sospeso per nove mesi ai sensi dell'art. 6, comma 11, D.L. 119/2018, convertito in L. 136/2018, poiché la lite era definibile in via agevolata e la scadenza cadeva nel periodo di sospensione. Il termine finale risultava quindi il 14 ottobre 2019, ma il ricorso era stato notificato soltanto il 30 gennaio 2020. Ne è conseguita la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna dell'Agenzia al pagamento delle spese di legittimità. La Corte ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato per l'esenzione dell'amministrazione statale mediante prenotazione a debito.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
indica il vizio dedotto nel ricorso per cassazione, cioè violazione o falsa applicazione di legge.
art. 12, comma 7, L. n. 212 del 2000
è la norma invocata dalla CTR per dichiarare la nullità degli avvisi e dalla ricorrente per contestare l'applicazione al caso concreto.
art. 325, comma 2, c.p.c.
stabilisce il termine breve di 60 giorni dalla notificazione della sentenza per proporre ricorso per cassazione.
art. 49, D.Lgs. n. 546 del 1992
richiama l'applicazione al processo tributario delle disposizioni del libro II, titolo III, capo I, c.p.c., tra cui il termine breve per impugnare.
art. 6, comma 11, D.L. n. 119 del 2018, convertito in L. n. 136 del 2018
prevede la sospensione per nove mesi dei termini di impugnazione per le liti tributarie definibili in via agevolata nel periodo indicato dalla norma.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
la Corte esclude la sua applicazione all'Agenzia delle Entrate per l'esenzione derivante dal meccanismo della prenotazione a debito.
art. 12, comma 5, D.L. n. 16 del 2012, convertito in L. n. 44 del 2012
richiamato quale base del meccanismo di prenotazione a debito per le amministrazioni pubbliche.
art. 158, comma 1, lett. a), D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per l'esenzione delle amministrazioni pubbliche dal pagamento delle imposte e tasse gravanti sul processo.
Massime di principio
- Nel processo tributario il termine breve per proporre ricorso per cassazione decorre dalla notificazione della sentenza e si applica il rinvio alle norme del codice di procedura civile previsto dal rito tributario.
- Se una lite tributaria è astrattamente definibile in via agevolata secondo il D.L. 119/2018, i termini di impugnazione che scadono nel periodo indicato dalla norma sono sospesi per nove mesi.
- La tempestività del ricorso per cassazione va verificata tenendo conto della sospensione normativa dei termini, sicché la notifica eseguita oltre il termine così prorogato rende l'impugnazione inammissibile.
- Quando il ricorso è tardivo, la Corte non esamina i motivi di merito e definisce la controversia in rito con condanna alle spese della parte soccombente.
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